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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13997/2025

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato dall'essere commesso su cose esposte per consuetudine a pubblica fede realizzato in concorso tra loro.

2. Va rilevato che il reato è estinto per remissione di querela.

2.1. Il comune difensore degli imputati, unitamente ai ricorsi, ha versato in atti il verbale di remissione di querela e contestuale accettazione (del 12 settembre 2024 dinanzi alla sezione di P.G. aliquota GdF, della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara).

2.3. La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato, come nella specie, tempestivamente proposto (cfr. per tutte Sez.

U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681).

3. Consegue che, in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve rilevarsi che il reato è estinto ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen. 4.

Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela.

Le spese del procedimento sono a carico dei querelati ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela.

Pone le spese del procedimento a carico dei ricorrenti.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato dall'essere commesso su cose esposte per consuetudine a pubblica fede realizzato in concorso tra loro. 2. Va rilevato che il reato è estinto per remissione di querela. 2.1. Il comune difensore degli imputati, unitamente ai ricorsi, ha versato in atti il verbale di remissione di querela e contestuale accettazione (del 12 settembre 2024 dinanzi alla sezione di P.G. aliquota GdF, della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara). 2.3. La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato, come nella specie, tempestivamente proposto (cfr. per tutte Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681). 3. Consegue che, in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve rilevarsi che il reato è estinto ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen. 4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Le spese del procedimento sono a carico dei querelati ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico dei ricorrenti. Così d
Sentenza Cassazione n. 13997/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris