CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 1987
Cassazione n. 08783/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 09/02/1987 avverso la sentenza del 25/05/2021 del TRIBUNALE di RAGUSAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Ragusa ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di C 2.600,00 di ammenda ritenendolo responsabile del reato di cui all'art. 256 d. Igs. 152/2006 per aver trasportato a bordo di un furgone rifiuti speciali costituiti da rottami ferrosi in assenza della prescritta autorizzazione. 2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale lamenta, in relazione al vizio di violazione di legge e al vizio motivazionale, che la condotta in contestazione non fosse stata ricondotta ad un deposito incontrollato di rifiuti, osservando come elemento saliente a tal fine fosse ne fosse il segmento finale ovverosia l'abbandono del materiale e non già il suo trasporto, che in quanto finalizzato all'abbandono doveva ritenersi dallo stesso assorbito. Rileva pertanto la difesa che non essendo l'imputato titolare di un'impresa né responsabile di un ente lo stesso potesse rispondere solo dell'illecito amministrativo punito ai sensi dell'art. 255 d. Igs.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, compendiandosi in profili di censura volti a prefigurare una rilettura alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità ed avulse dall'individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali passate in rassegna dalla sentenza impugnata, deve essere dichiarato inammissibile. La tesi difensiva, secondo la quale la condotta in contestazione sarebbe sussumibile nell'ambito dell'abbandono dei rifiuti penalmente irrilevante in ragione delle caratteristiche soggettive dell'imputato, non rientrante fra i soggetti di cui all'art. 256, secondo comma d. Igs. 152/2006, non solo non si confronta con le risultanze processuali costituite dalla deposizione dell'agente dei Carabinieri che ha constatato che l'imputato fosse alla guida del mezzo carico di rifiuti, senza che risulti che gli stessi fossero stati abbandonati o che fossero destinati ad essere sversati in luoghi non autorizzati, ma quand'anche dovesse ritenersi che si trattasse di trasporto di rifiuti destinati all'abbandono, tralascia comunque il rilievo, per vero, dirimente svolto dal Tribunale ragusano secondo cui la condotta non poteva comunque ritenersi occasionale. Del resto, l'abitualità della condotta che il giudice di merito coerentemente desume sia dall'ingente quantitativo trasportato nel frangente in contestazione, tale da lasciar ritenere una preesistente organizzazione strumentale e logistica a supporto dell'attività espletata, sia dalla successiva regolarizzazione da parte dell'imputato attraverso l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni al trasporto dei rifiuti, non risulta affatto contestata dalla difesa, che viene così a privare la dispiegata doglianza di ogni rilevanza svuotando il dedotto vizio di illogicità motivazionale del suo stesso contenuto. Va infatti rilevato che intanto il deposito occasionale di rifiuti può integrare un mero illecito amministrativo in quanto si tratti di un'attività' occasionalmente svolta da soggetti non titolari di imprese né responsabili di enti che effettuano una delle attività di cui al primo comma dell'art. 256 d. Igs. 152/2006, configurando altrimenti una gestione non autorizzata di rifiuti, comunque rientrante, così come il trasporto, tra le condotte sanzionate dalla norma suddetta. Tenuto conto della sentenza del 13.6.2000 n.186 della Corte Costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità" all'esito del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso in data 8.10.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente D