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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 febbraio 1991

Cassazione n. 19834/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/2/1991 avverso la sentenza dell'8 giugno 2021 emessa dalla Corte di appello di Ancona visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata e di quella di primo grado con restituzione degli atti al giudice di primo grado. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona con la quale è stata confermata la condanna dell'Ogun per i reati di cui agli artt. 337 e 635, comma secondo, n. 1, cod. pen., unificati dal vincolo della continuazione, alla pena di mesi sei e giorni quindici di reclusione.

Viene dedotto il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione al rigetto dell'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per la mancata sospensione del processo ai sensi dell'art. 420-quater cod. proc. pen.

L'imputato, infatti, è stato dichiarato assente sulla sola base della elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, avvenuta nell'immediatezza dei fatti e di per sé inidonea a dimostrare che lo stesso fosse consapevole dell'instaurazione del processo penale a suo carico.

Inoltre, nel momento in cui si è proceduto in assenza non vi era prova che lo stesso conoscesse la lingua italiana. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, infatti, chiarito che, ai fini della dichiarazione di assenza, non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa (Sez.

U., n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420).

Ad avviso del [OSCURATO:PERSONA], infatti, gli indici di conoscenza previsti dal secondo comma dell'art. 420-bis cod. proc. pen. vanno interpretati secondo la loro funzione, cosicché va escluso che attraverso questi il legislatore abbia inteso reintrodurre una presunzione di conoscenza della vocatio in ius del tutto astratta da una conoscenza effettiva.

In particolare, l'elezione di domicilio presso il difensore di ufficio, per essere rilevante ai fini della dichiarazione di assenza dell'imputato, deve essere "effettiva" in quanto accompagnata dall'esistenza di un effettivo collegamento tra la persona ed il domicilio eletto. 1.1 La Corte territoriale non ha fatto buon governo di tali coordinate ermeneutiche in quanto, basandosi sulla mera elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, ha ritenuto, applicando una illegittima presunzione, che l'imputato fosse a conoscenza della vocatio in iudicíum.

E' stata, tuttavia, omessa qualunque valutazione in merito alla "effettività" di tale elezione di domicilio e, dunque, alla effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra l'imputato ed il difensore, in assenza del quale il Giudice avrebbe dovuto disporre la notifica a mani proprie del decreto di citazione a giudizio (art. 420-quater, comma 1, cod. proc. pen.) Quanto alle conseguenze dell'adozione nel caso di specie di un difforme modello notificatorio, va ribadito che, nel giudizio in assenza, è affetta da nullità assoluta, deducibile in ogni stato e grado del procedimento, la notifica del decreto di citazione all'imputato eseguita presso il difensore d'ufficio domiciliatario, ove non sia stata accertata la sussistenza dell'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale e l'imputato o di altri elementi idonei a far ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento (Sez. 5, n. 22752 del 21/01/2021, Georgieva, Rv. 281315).

2. All'accoglimento del ricorso consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e di quella emessa dal Tribunale di Ancona il 26 febbraio 2019 e la trasmissione degli atti al Giudice di primo grado per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e la sentenza del Tribunale di Ancona del 26 febbraio 2019.

Dispone la trasmissione degli atti al Giudice di primo grado per l'ulteriore corso.

Così deciso il 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/2/1991 avverso la sentenza dell'8 giugno 2021 emessa dalla Corte di appello di Ancona visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata e di quella di primo grado con restituzione degli atti al giudice di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona con la quale è stata confermata la condanna dell'Ogun per i reati di cui agli artt. 337 e 635, comma secondo, n. 1, cod. pen., unificati dal vincolo della continuazione, alla pena di mesi sei e giorni quindici di reclusione. Viene dedotto il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione al rigetto dell'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per la mancata sospensione del processo ai sensi dell'art. 420-quater cod. proc. pen. L'imputato, infatti, è stato dichiarato assente sulla sola base della elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, avvenuta nell'immediatezza dei fatti e di per sé inidonea a dimostrare che lo stesso fosse consapevole dell'instaurazione del processo penale a suo carico. Inoltre, nel momento in cui si è proceduto in assenza non vi era prova che lo stesso conoscesse la lingua italiana. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, infatti, chiarito che, ai fini della dichiarazione di assenza, non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa (Sez. U., n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420). Ad avviso del [OSCURATO:PERSONA], infatti, gli indici di conoscenza previsti dal secondo comma dell'art. 420-bis cod. proc. pen. vanno interpretati secondo la loro funzione, cosicché va escluso che attraverso questi il legislatore abbia inteso reintrodurre una presunzione di conoscenza della vocatio in ius del tutto astratta da una conoscenza effettiva. In particolare, l'elezione di domicilio presso il difensore di ufficio, per essere rilevante ai fini della dichiarazione di assenza dell'imputato, deve essere "effettiva" in quanto accompagnata dall'esistenza di un effettivo collegamento tra la persona ed il domicilio eletto. 1.1 La Corte territoriale non ha fatto buon governo di tali coordinate ermeneutiche in quanto, basandosi sulla mera elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, ha ritenuto, applicando una illegittima presunzione, che l'imputato fosse a conoscenza della vocatio in iudicíum. E' stata, tuttavia, omessa qualunque valutazione in merito alla "effettività" di tale elezione di domicilio e, dunque, alla effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra l'imputato ed il difensore, in assenza del quale il Giudice avrebbe dovuto disporre la notifica a mani proprie del decreto di citazione a giudizio (art. 420-quater, comma 1, cod. proc. pen.) Quanto alle conseguenze dell'adozione nel caso di specie di un difforme modello notificatorio, va ribadito che, nel giudizio in assenza, è affetta da nullità assoluta, deducibile in ogni stato e grado del procedimento, la notifica del decreto di citazione all'imputato eseguita presso il difensore d'ufficio domiciliatario, ove non sia stata accertata la sussistenza dell'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale e l'imputato o di altri elementi idonei a far ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento (Sez. 5, n. 22752 del 21/01/2021, Georgieva, Rv. 281315). 2. All'accoglimento del ricorso consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e di quella emessa dal Tribunale di Ancona il 26 febbraio 2019 e la trasmissione degli atti al Giudice di primo grado per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e la sentenza del Tribunale di Ancona del 26 febbraio 2019. Dispone la trasmissione degli atti al Giudice di primo grado per l'ulteriore corso. Così deciso il 6
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