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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 marzo 2022

Cassazione n. 12664/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che ne ha confermato la condanna per il furto di energia elettrica; Considerato che le doglianze proposte, che contestano la responsabilità dell'imputata, non sono scandite dalla necessaria critica delle ragioni poste a base della sentenza di condanna, che ha ripercorso analiticamente gli elementi a carico dell'imputata (cfr. pag. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 09/03/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] M rosini stefme ly- }7 [OSCURATO:PERSONA] og

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che ne ha confermato la condanna per il furto di energia elettrica; Considerato che le doglianze proposte, che contestano la responsabilità dell'imputata, non sono scandite dalla necessaria critica delle ragioni poste a base della sentenza di condanna, che ha ripercorso analiticamente gli elementi a carico dell'imputata (cfr. pag. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/03/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] M rosini stefme ly- }7 [OSCURATO:PERSONA] og