CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 febbraio 2022
Cassazione n. 14179/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte CADI. 14I ORDINANZA sul ricorso n. 9971-2016 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, dall'Avvocato 51A2CA [OSCURATO:PERSONA] 51112t, con cui elettivamente domicilia in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore rag. [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall'[OSCURATO:PERSONA], con la quale elettivamente domiciliano in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione.- CO ntrori co rr e nt i - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] & C. in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA], AVV. [OSCURATO:PERSONA], AVV. [OSCURATO:PERSONA] - intimati - avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza, depositata in data 29.2.2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/2/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n. 29/2014, depositata in data 10.10.2014, il Tribunale di Matera dichiarò il fallimento della società [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] & C. in liquidazione e dei soci illimitatamente responsabili D'[OSCURATO:PERSONA] (rectius, D'[OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA]. 2. La Corte di appello di Potenza, investita del reclamo ex art. 18 I. fall. proposto dalla società fallita e dai soci illimitatamente responsabili avverso la sopra indicata sentenza, dichiarò, in parziale accoglimento del reclamo, con sentenza n. 131/2015 (depositata in data 20.3.2015), la nullità della predetta sentenza n. 29/2014 emessa dal Tribunale di Matera, limitatamente al capo relativo alla dichiarazione di fallimento dei soci illimitatamente responsabili D'[OSCURATO:PERSONA] (rectius, D'[OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti non risultavano notificati i ricorsi per fallimento ed il decreto di convocazione per la fase prefallimentare, con rimessione della causa innanzi al Tribunale di Matera relativamente alla posizione dei predetti soci. 3. Con successiva sentenza n. 443/2015, depositata in data 29.7.2015, il Tribunale di Matera, sul presupposto della necessaria estensione del fallimento della società già dichiarato anche ai soci illimitatamente 2 ,Q-- responsabili sulla base del solo disposto normativo di cui all'art. 147 I. fall., dichiarò il fallimento di D'[OSCURATO:PERSONA] (rectius, D'[OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA], quali soci illimitatamente responsabili della predetta società [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] & C. in liquidazione. 4. Proposto gravame nei confronti della sentenza n. 443/2015 emessa dal Tribunale di Matera sul rilievo della mancanza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento della società in liquidazione e dei soci illimitatamente responsabili, e ciò con particolare riferimento al profilo della insussistenza dello stato di insolvenza, la Corte di appello di Potenza, con la sentenza qui di nuovo impugnata, ha rigettato il predetto reclamo, proposto da [OSCURATO:PERSONA], confermando la sentenza dichiarativa del fallimento sociale. La corte del merito ha ritenuto che i motivi di reclamo presentassero evidenti profili di inammissibilità, posto che - in ordine al contestato stato di insolvenza della società - era passato in giudicato l'accertamento del Tribunale di Matera la cui sentenza n. 29/2014 era stata confermata dalla Corte di appello di Potenza con la successiva sentenza n. 131/2015; ha inoltre evidenziato che, secondo un consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, il socio illimitatamente responsabile, dichiarato fallito in estensione a norma dell'art. 147 I. fall., non può discutere, in sede di reclamo, sul fondamento o meno dei presupposti del fallimento della società da cui è dipeso il proprio fallimento personale, ma solo delle condizioni attinenti alla esistenza del vincolo sociale, e dunque alla sua personale fallibilità, facendo, cioè, valere la sua eventuale estraneità alla compagine sociale; ha evidenziato che la dichiarazione di fallimento della società, una volta divenuta irrevocabile, fa stato erga omnes, e dunque anche nei confronti dei soci, attuali e precedenti se fallibili, accertandone con forza di giudicato l'insolvenza e dunque i fatti e le condizioni che ne hanno conclamato la sussistenza; ha osservato che il reclamante non aveva dedotto, a sostegno del gravame, una propria eventuale estraneità alla compagine sociale, ma al contrario - e inammissibilmente - solo l'insussistenza dei presupposti del fallimento della società da cui era dipeso il proprio fallimento personale.54/ 2. La sentenza, pubblicata il 29.2.2016, è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Orso hanno resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] & C. in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA], AVV. [OSCURATO:PERSONA], AVV. [OSCURATO:PERSONA], intimati, non hanno svolto difese. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 147 I. fall., anche in relazione agli artt. 5, 15, 16 e 18 I. fall., e dell'art. 111 Cost., per la violazione dei principi regolatori del giusto processo e, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., vizio di omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Si evidenzia da parte del ricorrente che la corte di appello non avrebbe adeguatamente valorizzato il vulnus procedimentale, pregiudizievole dei suoi diritti di difesa, occasionato dalla prima sentenza del Tribunale di Matera con il quale era stato dichiarato il fallimento dei soci e della società, sebbene i soci Moles e D'antona non fossero stati coinvolti nella fase prefallimentare e che il giudice d'appello non avrebbe considerato che - se il socio pretermesso (perché non convocato in giudizio) avesse potuto partecipare alla fase della discussione sulla fallibilità della società - avrebbe potuto evitare anche il suo fallimento personale opponendo l'insussistenza del presupposto oggettivo di fallibilità in capo alla società. 2. Con il secondo motivo si solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 147, primo e terzo comma, I. fall., per violazione dell'art. 24 Cost., nella parte in cui non sarebbe consentito al socio illimitatamente responsabile di esercitare pienamente ed estesamente il diritto di difesa allorquando, attinto dalla sentenza di fallimento per estensione, dichiarata nulla dalla corte territoriale per la sua omessa convocazione, non potrebbe opporre innanzi al tribunale del rinvio le difese che attengono alla fallibilità della società per la insussistenza dei presupposti oggettivi, e soggettivi della stessa. 3. Il ricorso è infondato. 3.1 Il primo motivo - per come articolato - è, in parte, inammissibile e, per altra parte, infondato. Le censure non colgono infatti la ratio decidendi del provvedimento impugnato, e cioè che l'accertamento dell'insolvenza della società era ormai passato in giudicato perché la sentenza dichiarativa del fallimento sociale, emessa dal Tribunale di Matera con la decisione n. 29/2014, era stata confermata dalla Corte di appello di Potenza con la successiva sentenza n. 131/2015. E' stato già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, in un caso sovrapponibile a quello oggi qui di nuovo in esame (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 7769 del 27/03/2017), che "il socio illimitatamente responsabile dichiarato fallito ai sensi dell'art. 147 l.fall. non è legittimato, in sede di reclamo avverso la sentenza di fallimento in estensione, a contestare il fondamento della dichiarazione di fallimento della società. Invero, la sentenza dichiarativa di fallimento precedentemente pronunciata nei confronti della società fa stato "erga omnes" e, quindi, anche nei confronti del socio occulto o di fatto della società di persone che, nella qualità di "interessato", aveva la facoltà di proporre reclamo, quale titolare di una posizione giuridica che poteva ricevere pregiudizio dalla pronuncia del fallimento sociale". E' principio consolidato, affermato anche nella pronuncia di questa Corte n. 17098/2013, che nel procedimento di opposizione alla dichiarazione di fallimento proposto dal socio illimitatamente responsabile, dichiarato fallito ai sensi dell'art. 147 della legge fall., questi non è legittimato a contestare il fondamento della dichiarazione di fallimento della società, in relazione al quale la sentenza dichiarativa di fallimento fa stato "erga omnes", e dunque anche nei confronti dei soci, attuali e precedenti se fallibili, potendo la sua opposizione avere ad oggetto solo le condizioni che attengono alla sussistenza del vincolo sociale, e, quindi, alla sua personale fallibilità (e cfr. anche la successiva pronuncia Cass., n. 17765/2016). In realtà, tale delimitazione del giudizio di reclamo da parte del socio dichiarato fallito in estensione ex art.147 I.fall. consegue all'evidente rilievo che le contestazioni relative al fallimento della società possono essere prospettate e fatte valere nel giudizio di impugnazione del fallimento sociale, per cui, ove venga dichiarato, come nel caso, il fallimento del socio in estensione del fallimento sociale, e divenuta definitiva la dichiarazione di fallimento della società, il socio potrà opporsi all'estensione facendo valere l'eventuale estraneità al rapporto sociale, ma non già contestare il fondamento della dichiarazione di fallimento della società (cfr. sempre Cass. n. 7769/2017, cit. supra). Né in tal modo si determina una compressione del diritto di difesa e dei principi del giusto processo, posto che nell'ordinamento è assicurata la possibilità di difendersi anche al socio di società di persone, essendo a questi riconosciuta la facoltà del reclamo avverso la dichiarazione di fallimento della società, ex art.18 legge fall., quale "interessato", in quanto titolare di posizione giuridica che può ricevere pregiudizio dalla pronuncia del fallimento sociale. 3.2 Quest'ultima considerazione supera e rende manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale agitata dal ricorrente nel secondo motivo, posto che al socio illimitatamente responsabile di società di persone dichiarato fallito è consentito - come già sopra rilevato - proporre reclamo ex art. 18 I. fall., quale "interessato", al fallimento sociale e in tale sede contestare i presupposti dal fallimento da cui deriva in estensione anche il suo fallimento personale. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso ad.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019). P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo