CassazionedecretoSezione 1Decisione del 11 giugno 2026
Cassazione n. 19056/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Vassallo-ricorrente-ControMinistero dell'Interno/[OSCURATO:PERSONA] in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'AvvocaturaGenerale dello Statointimato-avverso il decreto del Tribunale di Venezia n.2112/2026 depositato il30/01/2026Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 28 aprile 2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 4682/2026Numero sezionale 341/2026Numero di raccolta generale 19056/2026Data pubblicazione 11/06/2026Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 10/06/2026Laura Tricomi