CassazionedecretoSezione 7Decisione del 9 novembre 2021
Cassazione n. 07954/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; i [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Sorveglianza di Bologna ha dichiarato inammissibile l'opposizione presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di espulsione emesso dal Magistrato di sorveglianza in data 31 dicembre 2020. A ragione osservava che il condannato non aveva presentato i motivi che si era riservato di depositare successivamente alla dichiarazione di impugnazione. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore fiduciario, deducendo erronea applicazione della legge penale e contraddittorietà ed illogicità della motivazione, ribadendo le censure esposte nella memoria depositata all'udienza d trattazione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti non correlati al contenuto dell'ordinanza che ha fondato la declaratoria di inammissibilità su argomentazioni giuridicamente ineccepibili. Come di recente chiaro da questa Corte, l'opposizione proposta avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza che dispone l'espulsione del cittadino extracomunitario quale misura alternativa alla detenzione ai sensi dell'art. 16 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, è assoggettata, secondo quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo, alle regole generali vigenti in materia di impugnazioni, in osservanza delle quali i motivi a sostegno della stessa possono essere formulati anche successivamente alla dichiarazione, purché entro il termine e con l'osservanza dei modi e delle forme prescritti per la presentazione dell'impugnazione (Sez. 1, n. 15115 del 26/02/2021, [OSCURATO:PERSONA] ,Rv. 280987). Nel caso in verifica è pacifico che la memoria contenete i motivi è stata depositata oltre il termine per essere stata depositata alla stessa udienza in cui è stato emesso il provvedimento impugnato. 5. Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 185 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 9 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] Francesco A [OSCURATO:PERSONA]