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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 ottobre 2021

Cassazione n. 03114/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 27657-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 55/2020 del TRIBUNALE di BOLZANO, depositata il 16/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 55 del 16.

1. 2020 del Tribunale di Bolzano che, nel riformare la decisione di primo grado, aveva dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario e quindi ritenuto l'infondatezza della domanda proposta dall'odierno ricorrente per difetto di titolarità dal lato passivo del diritto controverso in capo al convenuto [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva; considerato che: il primo motivo di ricorso denunzia violazione dell'art. 353 cod. proc. civ., lamentando che il Tribunale, dopo avere affermato la giurisdizione del giudice ordinario, negata dal giudice di primo grado, abbia deciso nel merito la domanda invece che rimettere le parti davanti a quest'ultimo; il motivo appare manifestamente fondato, essendo la decisione impugnata contrastante con l'orientamento di questa Corte secondo cui il giudice di appello che affermi la sussistenza della giurisdizione negata dal giudice di primo grado non può, anche nel caso in cui siano rassegnate conclusioni nel merito, decidere sulla fondatezza della domanda, ma deve, a mente dell'art.353 cod. proc. civ., rimettere la causa al primo giudice, a garanzia del principio del doppio grado dì giurisdizione di merìto ( Cass.

S.U. n. 13722 del 2017; Cass.

S.U. n. 11027 del 2014); gli altri motivi di ricorso vanno dichiarati assorbiti. la sentenza va pertanto cassata in relazione al primo motivo di ricorso e la causa è rinviata al Giudice di pace di Vípiteno, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Giudice di pace di Vipiteno, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio. / Così deciso nella camera di consiglio del 12 ottobre 2021.

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 27657-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 55/2020 del TRIBUNALE di BOLZANO, depositata il 16/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 55 del 16. 1. 2020 del Tribunale di Bolzano che, nel riformare la decisione di primo grado, aveva dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario e quindi ritenuto l'infondatezza della domanda proposta dall'odierno ricorrente per difetto di titolarità dal lato passivo del diritto controverso in capo al convenuto [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva; considerato che: il primo motivo di ricorso denunzia violazione dell'art. 353 cod. proc. civ., lamentando che il Tribunale, dopo avere affermato la giurisdizione del giudice ordinario, negata dal giudice di primo grado, abbia deciso nel merito la domanda invece che rimettere le parti davanti a quest'ultimo; il motivo appare manifestamente fondato, essendo la decisione impugnata contrastante con l'orientamento di questa Corte secondo cui il giudice di appello che affermi la sussistenza della giurisdizione negata dal giudice di primo grado non può, anche nel caso in cui siano rassegnate conclusioni nel merito, decidere sulla fondatezza della domanda, ma deve, a mente dell'art.353 cod. proc. civ., rimettere la causa al primo giudice, a garanzia del principio del doppio grado dì giurisdizione di merìto ( Cass. S.U. n. 13722 del 2017; Cass. S.U. n. 11027 del 2014); gli altri motivi di ricorso vanno dichiarati assorbiti. la sentenza va pertanto cassata in relazione al primo motivo di ricorso e la causa è rinviata al Giudice di pace di Vípiteno, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Giudice di pace di Vipiteno, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio. / Così deciso nella camera di consiglio del 12 ottobre 2021. DEPOSITAT9 IhrtANMLL.ERiA • 2
Sentenza Cassazione n. 03114/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris