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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 maggio 2024

Cassazione n. 24898/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 41-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Oggetto R.G.N.41/2018 Cron.

Rep.

Ud.16/05/2024 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; -resistenti con mandato - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n.121/2017 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 20/06/2017 R.G.N. 254/2015 + 1; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Con sentenza 2.6.17 la corte d’appello di Cagliari ha confermato la sentenza dell’11.5.15 del tribunale della stessa sede, che aveva annullato l’avviso di addebito in atti con il quale era stato richiesto al contribuente in epigrafe il pagamento dei contributi per la gestione commercianti per gli anni dal 1997 al 2002, oltre somme aggiuntive e sanzioni, somme richieste già con cartella esattoriale notificata in precedenza.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso ADER per un motivo; il contribuente restava intimato; Inps depositava procura. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]: In data 18.4.24 è pervenuta rinuncia al ricorso da parte di ADER.

Deve dunque dichiararsi l’estinzione del giudizio per rinuncia.

Nulla per spese, non essendo stata svolta difesa dalla parte costituita.

PQM dichiara estinto il giudizio Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 41-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Oggetto R.G.N.41/2018 Cron. Rep. Ud.16/05/2024 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; -resistenti con mandato - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n.121/2017 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 20/06/2017 R.G.N. 254/2015 + 1; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Con sentenza 2.6.17 la corte d’appello di Cagliari ha confermato la sentenza dell’11.5.15 del tribunale della stessa sede, che aveva annullato l’avviso di addebito in atti con il quale era stato richiesto al contribuente in epigrafe il pagamento dei contributi per la gestione commercianti per gli anni dal 1997 al 2002, oltre somme aggiuntive e sanzioni, somme richieste già con cartella esattoriale notificata in precedenza. Avverso tale sentenza proponeva ricorso ADER per un motivo; il contribuente restava intimato; Inps depositava procura. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]: In data 18.4.24 è pervenuta rinuncia al ricorso da parte di ADER. Deve dunque dichiararsi l’estinzione del giudizio per rinuncia. Nulla per spese, non essendo stata svolta difesa dalla parte costituita. PQM dichiara estinto il giudizio Così deciso
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