CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 giugno 2026
Cassazione n. 17939/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nula n. 16, presso lo studiodell’Avv. [OSCURATO:PERSONA];- Ricorrente -controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco in carica e pro-tempore,rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA] e BarbaraAccattatis Chalons d’Oranges, congiuntamente e disgiuntamente tra loro,ed elettivamente domiciliato in Roma, via degli Appennini n. 46, presso lostudio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA];- Controricorrente -- avverso la sentenza n. 3736/2021 depositata dalla Commissionetributaria regionale della Campania, sez. 18, in data 4/5/2021 e nonnotificata;Numero registro generale 27152/2021Numero sezionale 4118/2026Numero di raccolta generale 17939/2026Data pubblicazione 04/06/2026udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 14maggio 2026, dal [OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, affidato a due motivi, per lacassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributariaregionale della Campania in data 4 maggio 2021, n. 3736/2021, la quale,in controversia relativa all’impugnazione di avviso di accertamento perparziale versamento dell’IMU per l’anno 2015 avente ad oggetto alcuniimmobili di sua proprietà, ubicati nel medesimo Comune, ha accoltoparzialmente l’appello dell’amministrazione di Napoli, dichiarandolegittimo l’accertamento limitatamente alla tassazione IMU dell’immobiledi [OSCURATO:PERSONA] n. 89/A, in quanto il beneficio fiscale era già statoriconosciuto al nucleo familiare per l’abitazione di via [OSCURATO:PERSONA] – pressola quale risultava fissata la residenza anagrafica e la dimora abituale delconiuge unitamente al figlio - e confermando nel resto l’impugnatasentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli n. 8117/2019,che aveva invece riconosciuto l’esenzione oltre che relativamente alpredetto immobile anche rispetto ad altro ubicato in via [OSCURATO:PERSONA] n.104, destinato a luogo di culto.3. Il Comune di Napoli si è costituito con controricorso. Il ricorrenteha depositato memoria illustrativa in prossimità dell’adunanza camerale.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo, il contribuente denuncia l’omessamotivazione dell’atto impugnato, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 5 c.p.c., riproponendo le censure formulate innanzi ai giudici di merito,riferite al difetto di motivazione dell’avviso in rettifica, privo degli elementidi fatto e delle ragioni giuridiche a fondamento della pretesa impositiva.1.1. Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato.Numero registro generale 27152/2021Numero sezionale 4118/2026Numero di raccolta generale 17939/2026Data pubblicazione 04/06/20261.2. Il motivo è inammissibile, in quanto impropriamente veicolatomediante il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,con il quale è deducibile l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizioe non certamente la violazione o falsa applicazione di norme di diritto.1.3.In ogni caso, la censura deve essere disattesa, alla lucedell’accertamento fattone dal giudice di appello, a tenore del quale: «Conriferimento alla eccezione del difetto di motivazione, la Commissioneritiene che l’avviso appare adeguatamente motivato tanto che ilContribuente è stato in grado di argomentare con dovizia di particolari leproprie ragioni»; invero, tale argomentazione è conforme all’orientamentoconsolidato di questa Corte, secondo cui l'obbligo motivazionaledell'accertamento in materia di ICI (ma le stesse argomentazioni possonovalere anche per l’IMU) deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui ilcontribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria neisuoi elementi essenziali e, quindi, di contestare l'an e il quantumdell'imposta; in particolare, il requisito motivazionale esige, oltre allapuntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizionecreditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamentegiustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioniadducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa,restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioniriguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a daresostegno alla pretesa impositiva (Cass., Sez. 5^, 8 novembre 2017, n.26431; Cass., Sez. 5^, 26 gennaio 2021, n. 1569; Cass., Sez. 6^-5, 3febbraio 2021, n. 2348; Cass., Sez. 5^, 11 giugno 2021, n. 16681; Cass.,Sez. 5^, 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., Sez. 5^, 18 novembre 2022,n. 34014; Cass., Sez. 5^, 17 ottobre 2023, n. 28758; Cass., Sez. 5^, 31gennaio 2024, n. 2929; Cass., Sez. 5^, 12 marzo 2024, n. 6501), nonchéla specifica indicazione del presupposto cui ricondurre la modifica delvalore dell'immobile con riferimento ai parametri indicati dall'art. 5 delNumero registro generale 27152/2021Numero sezionale 4118/2026Numero di raccolta generale 17939/2026Data pubblicazione 04/06/2026d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (Cass., Sez. 6^-5, 17 giugno 2016, n.12658; Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2019, n. 2555; Cass., Sez. 5^, 26gennaio 2021, nn. 1569 e 1570).2. Con il secondo motivo, il contribuente deduce «violazione nonchéerronea e falsa applicazione dell’art. 13, comma 2, del d.l. 6 dicembre2011, n. 201, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», per averela Commissione tributaria regionale escluso l’esenzione IMU perl’abitazione principale, relativamente all’immobile sito in [OSCURATO:PERSONA]. 89/A, interno 22, in ragione dell’esenzione per l’immobile di Via PontiRossi n. 104 riconosciuta al coniuge del contribuente, che ivi risiedeunitamente al figlio. Assume il ricorrente che la Corte regionale ha erratoa non considerare che l’impugnato avviso in rettifica ha esclusol’esenzione da IMU relativamente a tutte le unità immobiliari in suopossesso, non riconoscendola né per quella ubicata in via [OSCURATO:PERSONA] n.89/A, scala B, int. 22 ove ha fissato la propria residenza anagrafica e ladimora abituale, né per quella di [OSCURATO:PERSONA] n. 104, residenzaanagrafica nell’anno 2013 del proprio coniuge.3. Il motivo è fondato.3.1. Giova sul punto richiamare, in sintesi, le riflessioni riepilogate direcente da questa Corte (cfr. Cass., Sez. Un., 15 ottobre 2024, n. 26774,ai cui più ampi contenuti si rinvia), in relazione al quadro normativo diriferimento, ribadendo che:- l’art. 4, comma 5, lett. a) d.l. n. 16/2012 ha modificato edintegrato l’art. 13, comma 2, d.l. n. 201/2011 (convertito dalla legge n.214/2011), che così dispone: «L’imposta municipale propria ha perpresupposto il possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione principale ele pertinenze della stessa; restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 […]. Per abitazioneprincipale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizioNumero registro generale 27152/2021Numero sezionale 4118/2026Numero di raccolta generale 17939/2026Data pubblicazione 04/06/2026urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suonucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nelcaso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimoraabituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territoriocomunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relativepertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un soloimmobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendonoesclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7,nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna dellecategorie catastali indicate»;- l’art. 1, comma 707, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità2014) ha confermato tale disciplina, reintroducendo la completa esenzionedell’abitazione principale dall’1 gennaio 2014 per tutte le categoriecatastali abitative, tranne quelle cosiddette di lusso (A/1, A/8 e A/9), cosìriformulando l’art. 13, comma 7, d.l. n. 201/2011, convertito, conmodificazioni, dalla legge n. 214/2011, ribadendo che per abitazioneprincipale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto ediliziourbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suonucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente eche nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito ladimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nelterritorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per lerelative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un soloimmobile; prevedendosi altresì specifica ipotesi di esenzione conriferimento ad immobile oggetto di assegnazione come causa coniugale insede di separazione o divorzio;- tale disciplina (sebbene con la preventiva abrogazione dell’art. 13,comma 2, d.l. n. 201/2011) è stata confermata dall’art. 1, comma 741,lett. b), della legge n. 160/2019 (bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”), all’interno della disciplina della cosiddetta “nuova IMU”;Numero registro generale 27152/2021Numero sezionale 4118/2026Numero di raccolta generale 17939/2026Data pubblicazione 04/06/2026- l’esenzione IMU postula – a differenza dell’ICI - la contemporaneasussistenza del duplice requisito della residenza anagrafica e della dimoraabituale;- la Corte costituzionale, con la sentenza n. 209/2022, con unintervento manipolativo/sostitutivo, ha espunto dall’art. 13, comma 2,quarto periodo, d.l. n. 201/2011, il riferimento al nucleo familiare, per cui,ora, per abitazione principale deve intendersi l'immobile, iscritto oiscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nelquale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.3.2. È ormai pacifico che, in tema di esenzione IMU per la casaprincipale, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 209 del2022, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 13, comma 2, quartoperiodo, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo modificato dall’art. 1,comma 707, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, va escluso che lanozione di abitazione principale presupponga la dimora abituale e laresidenza anagrafica del nucleo familiare del possessore, per cui ilbeneficio spetta al possessore dell'immobile ove dimora abitualmente erisiede anagraficamente, anche se il coniuge abbia la residenza anagraficain diverso Comune (Cass., 6^- 5, 3 novembre 2022, n. 32339).3.3. Prendendo atto di tale intervento manipolativo del giudice delleleggi, in virtù della norma così come rimodulata, applicabile ai giudizipendenti, questa Corte (Cass., Sez. 6^-5, 23 dicembre 2022, n. 37636;Cass., Sez. 6^-5, 3 novembre 2022, n. 32339; Cass., Sez. 6^-5, 16gennaio 2023, n. 990; Cass., Sez. Trib., 19 gennaio 2023, n. 1623; Cass.,Sez. 6^Trib., 20 gennaio 2023, n. 1828; Cass., Sez. 6^-Trib., 24 gennaio2023, n. 2045; Cass., Sez. 6^-Trib., 25 gennaio 2023, nn. 2256 e 2301;Cass., Sez. Trib., 24 aprile 2024, n. 11072; Cass., Sez. Trib., 26 aprile2025, n. 10973) ha ritenuto sufficiente che nell’immobile risieda ilNumero registro generale 27152/2021Numero sezionale 4118/2026Numero di raccolta generale 17939/2026Data pubblicazione 04/06/2026possessore, pur se il coniuge risiede stabilmente altrove (nel periodo diriferimento); non si tratta, infatti, di una c.d. “seconda casa”, poiché inquest'ultima ipotesi non spetterebbe l'esenzione, ma di residenze diverse,il che costituisce un diritto dei due coniugi, in virtù degli accordisull’indirizzo della vita familiare liberamente assunti ai sensi dell’art 144cod. civ.; non può, infatti, essere evocato l’obbligo di coabitazionestabilito per i coniugi dall’art. 143 cod. civ., dal momento che unadeterminazione consensuale o una giusta causa non impediscono loro,indiscussa l’affectio coniugalis, di residenze disgiunte e a tale possibilitànon si oppongono le norme sulla “residenza familiare” dei coniugi (art.144 cod. civ.) o sulla “residenza comune” degli uniti civilmente (art. 1,comma 12, della legge 20 maggio 2016, n. 76); ciò non di meno, pur inassenza di convivenza col nucleo familiare, il diritto del contribuenteall’esenzione per l’abitazione principale postula il concorso imprescindibiledi residenza anagrafica e dimora abituale nell’immobile per il quale essa èstata invocata. Pertanto, il giudice delle leggi ha così ripristinato il dirittoall'esenzione per ciascuna abitazione principale delle persone legate davincolo di coniugio o unione civile, che abbiano avuto l'esigenza, in forzadelle necessità della vita, di stabilire la loro dimora abituale e la residenzaanagrafica in altro immobile; l’indicata questione coinvolge anche ilmantenimento dell’esenzione in ipotesi in cui i componenti del nucleofamiliare sono stati indotti da esigenze personali a stabilire la residenza ela dimora abituale in luoghi ed immobili diversi (Cass., Sez. Trib., 26aprile 2025, n. 10973).3.4. Per effetto dell’intervento del Giudice delle Leggi, è stato quindiescluso, in tema di esenzione IMU, che la nozione di abitazione principalepresupponga la dimora abituale e la residenza anagrafica del nucleofamiliare del possessore, per cui il beneficio spetta al possessoredell'immobile ove dimora abitualmente e risiede anagraficamente, ancheNumero registro generale 27152/2021Numero sezionale 4118/2026Numero di raccolta generale 17939/2026Data pubblicazione 04/06/2026se il coniuge abbia altrove la propria residenza (Cass., n. 12220/2026;Cass., n. 34036/2025; Cass., n. 32339/2022).3.5. Nel caso di specie, l’esenzione per l’abitazione principale non èstata riconosciuta dall’ente impositore in relazione all’immobile ubicato inNapoli, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 89/A, risultando invece adibito adabitazione del nucleo familiare, sin dalla sua costituzione in data15/6/1993, l’immobile di [OSCURATO:PERSONA] n. 104, ove il coniuge delcontribuente ha da sempre fissato la propria residenza anagrafica e sullostesso è beneficiaria delle agevolazioni fiscali previste per le abitazioniprincipali.3.6. La sentenza impugnata ha motivato il rigetto affermando, perquanto di interesse: «Nel caso in esame il Comune ha riconosciutol’esenzione per l’immobile di via [OSCURATO:PERSONA] e denegato l’esenzione in viaCarlo Poerio, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellato,non risulta che ivi dimori l’intera famiglia (…).Si tratta di un caso in cui icomponenti del nucleo familiare sono proprietari di più immobili collocatisul territorio comunale; le agevolazioni per l’abitazione principale e per lerelative pertinenze in relazione al nucleo familiare possono essereapplicate a un solo immobile e, nel caso specifico, esse sono statecorrettamente riconosciute al coniuge del ricorrente in relazione al cespitedi [OSCURATO:PERSONA], dove ha residenza anagrafica unitamente al figlio.”.3.7. Orbene, risulta evidente che la decisione del giudice di appellodi mancato riconoscimento dell’esenzione per la medesima ragioneostativa fatta valere dall’ente territoriale, non sia conforme a diritto pereffetto della sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale delcitato art. 13 comma 2, pacificamente applicabile, ratione temporis, alcaso di specie, in quanto il diritto all’esenzione per l’abitazione principaleprescinde dalla residenza del coniuge e del nucleo familiare in altroimmobile, fermo restando che gli altri requisiti previsti dalla norma, ossiaNumero registro generale 27152/2021Numero sezionale 4118/2026Numero di raccolta generale 17939/2026Data pubblicazione 04/06/2026residenza anagrafica e dimora abituale del possessore, sono da ritenerepacifici (in tal senso, v. Cass., n. 12220/2026).4. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, quindi, valutandosila fondatezza del secondo motivo di ricorso e ritenuto infondato il primomotivo, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti; la sentenzaimpugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e, nonessendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, il ricorso può esseredeciso nel merito, ai sensi dell’art. 384, primo comma, ultima parte, cod.proc. civ., accogliendo per quanto di ragione l’originario ricorso delcontribuente e riconoscendo per l’immobile, di cui all’impugnato avviso diaccertamento, ubicato in Napoli, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 89/A, qualeabitazione principale del contribuente, l’esenzione prevista dall’art. 13, IIcomma, quarto periodo, D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni,dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.5. Le spese dell’intero giudizio vanno compensate, tra le parti, inragione della sopravvenienza, in corso di causa, della pertinentegiurisprudenza di legittimità costituzionale. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, respinto il primo,cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendonel merito, accoglie l’originario ricorso del contribuente nei limiti esposti inparte motiva e con riferimento all’unità immobiliare ivi meglio specificata.Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data14.5.2026.Il PresidenteMilena Balsamo