CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 40319/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2022 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto dei ricorsi. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di BRINDISI in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di LECCE in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] e sostituto per delega orale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di LECCE in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi anche per l'avvocato oggi sostituito. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 10/01/2022 la Corte d'appello di Lecce confermava in punto responsabilità la sentenza emessa, all'esito di giudizio ordinario, dal tribunale di Brindisi in data 29/01/2014 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannati per concorso in estorsione aggravata continuata, e il solo Morleo anche per tentata estorsione. 2. Avverso detta sentenza ricorrono per Cassazione entrambi gli imputati. 3. [OSCURATO:PERSONA] deduce: 3.1. Nullità della sentenza per vizio della motivazione ed erronea interpretazione delle norme di legge nella parte in cui ha respinto la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale avanzata ex articolo 603 codice procedura penale comma 2 per sentire [OSCURATO:PERSONA], fratello dell'imputato, che avrebbe dovuto riferire sulla preesistenza di un suo debito nei confronti del ricorrente e sulla mancata acquisizione di nuove prove documentali (atto di notorietà in data 01/06/2018 sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA]). Con riguardo alla prova documentale rileva che trattasi di prova nuova sopravvenuta rilevante agli effetti dell'articolo 603 comma due. Lamenta che il giudice d'appello ha negato la possibilità al ricorrente di provare la sua innocenza in ragione del rifiuto opposto dal Procuratore Generale all'acquisizione di detta prova documentale. Ritiene che la Corte territoriale sia incorsa in un'erronea interpretazione del disposto di cui all'articolo 603 che preved5accanto all'ipotesi di rinnovazione discrezionale, prefigurata dal primo comma, quella obbligatoria di cui al secondo comma. Contesta anche il giudizio di inverosimiglianza espresso nella sentenza impugnata con riguardo alla sussistenza del credito di Stefano nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] conseguente esclusione della qualificazione dei fatti come esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Ritiene anche che l'acquisizione documentale potesse essere disposta ai sensi dell'articolo 234 codice procedura penale 3.2. Con il secondo motivo lamenta che la corte d'appello nel respingere la richiesta di rinnovazione istruttoria con riferimento all'esame di [OSCURATO:PERSONA] ha omesso di operare un confronto con l'atto di impugnazione dell'altro difensore che aveva censurato l'ordinanza dibattimentale di primo grado del 29/01/2014 che aveva respinto l'istanza ex articolo 507 avanzata non solo perché la prova era necessaria al fine di chiarire zone d'ombra nel quadro probatorio ma anche in forza del disposto di cui all'articolo 195 cod. proc. pen. perché l'esame di [OSCURATO:PERSONA] era visto come fonte primaria di propalazioni in ordine a circostanze riferite dall'imputato e/o dai testi. Il tribunale aveva respinto la richiesta sul presupposto della superfluità della prova ai fini della decisione senza fornire alcuna motivazione con riguardo all'ulteriore profilo difensivo individuato nella violazione dell'articolo 195 cod. proc. pen. Sostiene che la mancata pronuncia sul punto non può essere superata dagli argomenti espressi per negare la rinnovazione dell'istruttoria; 3.3. Nullità della sentenza per vizio delle motivazioni e violazioni di legge con riguardo alla valutazione probatoria delle dichiarazioni rese dai testimoni in udienza (Moro e [OSCURATO:PERSONA]) con conseguente erronea applicazione dell'articolo 500 comma quattro codic procedura penale. Si sostiene che non sono state utilizzate secondo i principi fissati in molteplici sentenze della Corte di Cassazione le contestazioni. Questione assolutamente rilevante e pertinente, sulla quale non c'è stata una idonea risposta. 3.4. Nullità della sentenza per illogicità e contraddittorietà della motivazione. Sostiene che la pronuncia impugnata non ha fatto buon uso delle regole di valutazione probatoria. Lamenta che prima il tribunale e poi la Corte d'appello, in totale dispregio dei risultati dell'istruttoria dibattimentale, hanno tratto argomenti utili e sufficienti per condannare direttamente dalle contestazioni operate dal pubblico ministero nel corso del dibattimento, rappresentative delle dichiarazioni rese dalla persona offesa dinanzi alla polizia giudiziaria attribuendo nessun valore al racconto dibattimentale. Viene sottolineato che i giudici di merito non hanno spiegato le ragioni che IO avevano indotti a privilegiare la fonte de relato [OSCURATO:PERSONA] nonostante i dipendenti del distributore e del bar annesso mai avessero riferito di minacce e violenze da parte del ricorrente. Viene inoltre rilevato un vuoto motivazionale con riguardo all'altro elemento costitutivo del delitto in argomento. I giudici di merito adducono come prova del profitto ingiusto gli scontrini relativi al carburante prelevato nel tempo da Morleo, senza versare alcun corrispettivo, alcuni dei quali recavano il nome del ricorrente. E però non si interrogano e non spiegano la circostanza degli scontrini considerato che appare alquanto originale ed inedito che l'autore di un'estorsione continuata nel tempo con le modalità in argomento lasci tracce del suo operato illecito Si sostiene quindi che manca il rispetto del principio dell'aldilà di ogni ragionevole dubbio 3.5. nullità della sentenza con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 4. [OSCURATO:PERSONA] deduce: 4.1. violazione di legge con riguardo alla valutazione delle deposizioni rese dai testi in sede dibattimentale. Sostiene che l'assunto della corte leccese appare privo / di logico fondamento e carente di ogni motivazione in ordine alla sussistenza dell'intimidazione da parte dell'imputato essendosi i giudici limitati al richiamo di frasi di puro stile. I testimoni escussi in dibattimento hanno a più riprese chiarito che le condotte oggetto del presente procedimento non sono in alcun modo riferibili al Galluzzo. Nessun teste ha mai riferito di avere subito intimidazioni da parte dell'imputato. Il coimputato risulta legato da rapporti di parentela con la persona offesa e le ragioni sottese alle richieste di denaro effettuate dal Morleo consentono di ritenere che nessun apporto causale possa avere avuto la presenza del Galluzzo nella vicenda 4.2. violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'articolo 114 codice penale e delle circostanze attenuanti generiche con criterio di prevalenza Considerato in diritto 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Il primo e il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che vedendo su questioni sovrapponibili è opportuno esaminarli congiuntamente, sono destituiti di fondamento giuridico 2.1. Deve premettersi che in ordine alla rinnovarione dell'istruzione dibattimentale, mentre nelle ipotesi di cui ai commi primo (richiesta di riassunzione di prove già acquisite e di assunzione di nuove prove) e terzo (rinnovazione ex officio) dell'ad. 603 è necessaria la dimostrazione, in positivo, della necessità (assoluta nel caso del comma terzo) del mezzo di prova da assumere, onde superare la presunzione di completezza del compendio probatorio, nell'ipotesi di cui al comma secondo del citato art. 603, al contrario, è richiesta la prova, negativa, della manifesta superfluità e della irrilevanza del mezzo, al fine di superare la presunzione, opposta, di necessità della rinnovazione, discendente dalla impossibilità di una precedente articolazione della prova, in quanto sopravvenuta o scoperta dopo il giudizio di primo grado Nel caso in esame la difesa di [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto ex articolo 507 cod.proc. pen. al primo giudice l'audizione di [OSCURATO:PERSONA], fratello dell'imputato, per una maggiore chiarezza delle vicende e quindi per una più serena valutazione dei fatti e per l'accertamento della verità. Il tribunale aveva rigettato la richiesta ritenendola superflua ai fini del decidere. La difesa ha impugnato sul punto la sentenza di primo grado chiedendo la rinnovazione dell'istruttoria con l'escussione dli [OSCURATO:PERSONA] che avrebbe dovuto riferire sulla preesistenza di un debito nei confronti del ricorrente.Premesso che nel caso in esame la rinnovazione dell'istruttoria è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale ed alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza la stessa, (accertamento che è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata (C., Sez. VI, 10- 22.10.2018, n. 48093) deve rilevarsi che la sentenza impugnata ha dato atto del fatto che l'ipotesi della sussistenza di un credito dell'imputato nei confronti del fratello Cosimo - che lo avrebbe legittimato a chiedere denaro o rifornimenti di carburante a compensazione dello stesso - anche se corrispondesse al vero non avrebbe potuto portare a una qualificazione dai fatti come esercizi arbitrario delle proprie ragioni. Le persone offese della odierna vicenda sono diverse dall'originario debitore e la pretesa nei loro confronti non tutelabile dinanzi l'Autorità giudiziaria, è diretta a procurarsi un profitto ingiusto, consistente nell'oti:enere il pagamento del debito da un soggetto estraneo al sottostante rapporto contrattuale. Correttamente, pertanto, è stata ritenuta la irrilevanza della prova. 2.2. Deve anche rammentarsi, sempre con riferimento alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e trasfuse nell'atto di notorietà depositato e di cui è stata chiesta l'acquisizione, che questa Corte ha avuto modo di affermare che, in tema di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, per prova "sopravvenuta o scoperta" dopo la sentenza di primo grado si intende la prova con carattere di novità, rinvenibile laddove essa sopraggiunga autonomamente, senza alcuno svolgimento di attività, o quando venga reperita dopo l'espletamento di un'opera di ricerca, dia i suoi risultati in un momento posteriore alla decisione. (Sez. 3, n. 11530 del 29/01/2013 - dep. 12/03/2013, A.E., Rv. 254991) e sempre che non sia manifestamente superflue o irrilevanti (Sez. 1, n. 39663 del 07/10/2010, Cascarino e altro, Rv. 248437). Nel caso in esame correttamente è stata negata l'acquisizione delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e trasfuse nell'atto di notorietà, considerato che l'audizione del Morleo non solo si appalesava come superflua ma anche che non si trattava di prova nuova ai sensi dell'articolo 603 comma 2, ma di documentazione eventualmente acquisibile solo con l'accordo delle parti. 3. Il terzo motivo di ricorso, devoluto per la prima volta avanti a questa Corte, è comunque manifestamente infondato considerato che nel caso di specie non ha trovato applicazione il disposto dell'articolo 500 comma 4 codice procedura penale. Il motivo tende a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti all'apprezzamento del materiale probatorio che sono rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito.4. Anche il quarto motivo di ricorso è inammissibile perché devoluto per la prima volta con il ricorso per Cassazione e comunque aspecifico e versato in fatto. Nella sentenza impugnata, che conferma quella di primo grado in punto di responsabilità, l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto con argomentazioni coerenti sotto il profilo logico-giuridico con le quali il ricorrente non si confronta. I giudici di merito hanno offerto - su tutti i punti della vicenda, ora nuovamente rievocati dal ricorrente - una motivazione del tutto esauriente, contestabile solo proponendo una non consentita lettura alternativa dei fatti. I motivi proposti risultano, pertanto, solo formalmente evocativi dei prospettati vizi di legittimità, ma in concreto sono articolati esclusivamente sulla base di rilievi in punto di ricostruzione del fatto e delle responsabilità, tendenti ad una rivalutazione delle relative statuizioni adottate dai giudici del gravame. 5. Anche la doglianza sul diniego delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondata. Sul punto va richiamato il principio, più volte stabilito da questa Corte, che, in caso di diniego, soprattutto dopo la specifica modifica dell'art. 62 bis c.p. operata con il D.L. 23 maggio 2008, n. 2002 convertito con modif. dalla L. 24 luglio 2008, n. 125 che ha sancito essere l'incensuratezza dell'imputato non più idonea da sola a giustificarne la concessione, è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dar conto, come nel caso in esame, di avere ritenuto l'assenza di elementi o circostanze positive a tale fine. 6. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è palesemente inammissibile, in quanto il ricorrente si è limitato a procedere ad una rilettura, per di più atomistica e frazionata, dei dati probatori, al di fuori di qualsiasi pertinente riferimento ai prospettati vizi di legittimità, proprio sugli aspetti - contesto nel quale si sono svolte le vicende; specifica natura e modalità delle intimidazioni; contributo nella vicenda - sui quali il giudice d'appello si è puntualmente soffermato per evocarne l'univoco spessore dimostrativo nel concorso della ricorrente nei fatti in esame. Quanto alla doglianza relativa alla mancata applicazione della attenuante di cui all'art. 114 c.p., va rilevato che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente avuto modo di sottolineare come per affermare che l'opera di taluno dei concorrenti nel reato ha avuto una importanza, non solo minore, rispetto a quella degli altri, ma addirittura minima, non basta procedere ad un esame comparativo delle condotte dei vari agenti, ma, attraverso una valutazione della tipologia del fatto criminoso concretizzatosi con le sue componenti soggettive, oggettive ed ambientali, occorre accertare il grado di efficienza causale tanto materiale che psicologico delle singole condotte rispetto alla produzione dell'evento. Infatti, l'attenuante può essere concessa soltanto se la condotta di un partecipe abbia avuto una efficacia eziologica del tutto marginale, tale da poter essere avulsa dalla concatenazione causale senza apprezzabili conseguenze sul risultato conclusivo. Il che evidentemente non ricorre nel caso di specie come indicato a pagina 5 della sentenza impugnata. Così come la Corte territoriale ha dato conto delle ragioni che impedivano un giudizio di bilanciamento in termini di prevalenza. 7. I ricorsi devono, pertanto, essere considerati inammissibili e ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000, 0 0 alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 alla cass