CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 settembre 2024
Cassazione n. 35659/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 0680Z70 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 9423/2024 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sen- tenza di cui in epigrafe deducendo vizio motivazionale in punto di affermata re- sponsabilità. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolu- tamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile, Al di là di scarne e generiche affermazioni in ordine ad un'asserita carenza motivazionale, infatti, il ricorrente in concreto non si confronta affatto con la mo- tivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto - e risponde compiutamente, confutandoli, ai motivi di appello proposti (che peraltro non afferivano alla responsabilità, ma alla richiesta di rico- noscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. e di una pena maggiormente contenuta) ed è pertanto immune da vizi di legittimità. 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i: ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 17/09/2024 Il ! nsigliere e nsore t Il egi