CassazionedecretoSezione L
Cassazione n. 35987/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso 23941-2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29 ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentat i e difes i da gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e ALBERTO GUARISOe domiciliati ex lege presso la cancelleria dellaCORTE di CASSAZIONEcontroricorrenti e [OSCURATO:PERSONA] intimato Avverso la sentenza n. 652 del 20 1 8 della Corte d’appello di Torino , depositata il 26gennaio 2019 (RG 229 /201 8 ) , [OSCURATO:PERSONA] è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazionedella proposta, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; -2 - questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese ( art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.); si ravvisano i presupposti per la compensazione delle spesefra le parti costituite, in ragione della complessità delle questioni dibattute, che hanno richiesto l’intervento chiarificatore della Corte costituzionale e della Corte di giustizia dell’Unione europea in ordine alla disciplina dell’assegno per il nucleo familiare; nessuna statuizione si deve adottare in ordine alle spese, riguardo alla posizione della parte che non ha svolto attività difensiva; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio e compensa le spesefra le parti costituite.