CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 febbraio 2023
Cassazione n. 06942/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9438/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Savona, [OSCURATO:PERSONA] n. 20/15. –RICORRENTE– contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 7. -INTIMATA- avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova n. 1043/2021, pubblicata in data 15.10.2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 14.2.2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso ex art. 702 bis c . p . c . l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha evocato in giudizio il Comune di Varazze, chiedendone la condanna al pagamento del saldo del compenso, pari ad € 15.490,83, oltre interessi, per il patrocinio svolto in un giudizio dinanzi al [OSCURATO:PERSONA]. Il Comune si è costituito, eccependo, tra l’altro, che le parti avevano concordato un compenso globale di € 2000,00, già interamente corrisposto. Oggetto: compensi professionali Con sentenza n. 3179/2018, il T ribunale ha accolto la domanda, evidenziando che la delibera di incarico prevedeva esclusivamente la corresponsione dell’importo presunto di € 2000,00, non che tale somma costituisse il compenso effettivamente pattuito, non essendo provato neppure che la delibera avesse recepito un preventivo inoltrato dal resistente. La cassazione della sentenza è chiesta dal Comune di Varazze con ricorso in due motivi. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] si difende con controricorso. Le parti hanno depositato memorie illustrative. 2. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 113, 115 116 c.p.c. e 2233 c.c., ribadendo che le parti avevano concordato il compenso onnicomprensivo di € 2000,00, poiché la delibera di incarico era stata adottata sulla base del preventivo inoltrato dal difensore, il quale, avanzando una successiva richiesta di integrazione, aveva ammesso nella comparsa conclusionale di averlo presentato. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c., artt. 7, co. 6, D. L.gs. n. 165/2011, 191 del T.U. n. 267/2000 e 1366 c.c.., per aver la sentenza ritenuto che il Comune non avesse indicato a bilancio l’importo dovuto al difensore, indicazione che invece era contenuta nella delibera n. 72/2013. I due motivi sono infondati. L’accertamento del mancato perfezionamento di un accordo sul compenso – che doveva rive stire la forma scritta – appare incensurabile, avendo il Tribunale ritenuto, con motivazione esente da vizi, che la somma indicata nella delibera di incarico non era stata preceduta dalla trasmissione del preventivo e che era mancato lo scambio tra proposta ed accettazione nella forma prescritta a pena di nullità (art. 2233, comma terzo, c.c.), negando infine che già sul piano letterale la formula “compenso presunto” che figurava nella delibera di incarico (avente – per quanto detto - valore di mero atto interno) potesse interpretarsi come previsione di compenso globale o come spesa complessiva, per un importo non superiore ad € 2000,00. Stante la necessità della proposta scritta, l’assenza di un preventivo equipollentead una vera e propria proposta non poteva essere surrogata da eventuali ammissioni o da dichiarazioni confessorie del difensore: ove per la formazione del contratto siano imposte forme solenni, alla carenza di tale requisito non può ovviarsi mediante comportamenti attuativio con confessione (Cass.10933/2022). Lo stesso principio, sancito dall'art. 115, comma 1, c.p.c., secondo cui i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione, senza necessità di prova, non opera rispetto ai contratti per i quali sia imposta laforma scritta "ad substantiam", dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinataforma sia richiesta "ad probationem", l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la confessionedella controparte (Cass.25999/2021). Restaincensurabile anche la conclusione secondo cui l’importo di € 2000,00 era fissato come spesa presunta, ma non definitiva o comunque oggetto di accordo, né ha rilievo accertare se vi fosse un impegno di spesa a copertura dell’intero ammontare delle spettanze, potendo riferirsi tale iscrizione solo all’importo preventivato, ma non al compenso effettivamente dovuto. In ogni caso, per gli incarichi di difesa, la delibera dell'ente territoriale che autorizzi il proprio rappresentante a stare in giudizio non necessita dell'indicazione della spesa e dei mezzi per farvi fronte. Tali requisiti non operano rispetto ai provvedimenti riguardanti la partecipazione alle controversie giudiziarie, sia per l'incerta incidenza del relativo onere economico, condizionato alla soccombenza, sia per il preventivo inserimento nel bilancio dell'ente di una voce generale inerente alle spese di lite (Cass.21007/2019; Cass. s.u. 10098/2002). Il ricorso è respinto con aggravio delle spese processuali. A i sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 200,00 per esborsi ed € 3418,00, per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda