CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 settembre 2022
Cassazione n. 43991/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27 aprile 2022 emessa dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Taranto; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché il motivo proposto non è consentito in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. Ed invero, in tema di patteggiamento è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deducano i vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine alla mancata verifica della sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337). All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]