CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 gennaio 2025
Cassazione n. 05794/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 10083/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrent - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] FEDERICO -intimati - avverso la sentenza n. 1408/2022del [OSCURATO:PERSONA], pubblicata il giorno 7novembre 2022 ; [OSCURATO:PERSONA] ESECUTIVIr.g. n. 10083/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che nella procedura di espropriazione immobiliare iscritta al R.G. Es. 636/2016 del Tribunale di Pavia, promossa da [OSCURATO:SOCIETA]. (in corso di causa, cedente il relativo credito alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].) in danno di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con l’intervento di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e Agenzia delle Entrate Riscossione, il giudice dell’esecuzione emise decreti di trasferimento dei beni staggiti in favore dell’aggiudicatario [OSCURATO:PERSONA]; avverso siffatti decreti i debitori esecutati proposero uno actu opposizione agli atti esecutivi, adducendo il difetto di continuità delle trascrizioni sugli immobili pignorati, non sanata entro l’udienza di cui all’art. 569 del codice di rito; l’opposizione, all’esito del giudizio celebrato secondo la scansione bifasica connotante tale tipologia di controversie, è stata dichiarata inammissibile dalla sentenza in epigrafe indicata; ricorrono per cassazione, affidandosi a quattro motivi, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; resiste, con controricorso,[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., per il tramite della sua rappresentante processuale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].; non svolgono difese nel giudizio di legittimità le altre parti intimate, in epigrafe dettagliatamente indicate; il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Considerato che l’opposizione agli atti esecutivi su cui si è pronunciata la sentenza in questa sede impugnata risulta essere stata proposta, in uno agli odierni ricorrenti, da [OSCURATO:PERSONA], altra debitrice esecutata; a [OSCURATO:PERSONA], parte dell’unico grado di giudizio di merito, non è stato però notificato il ricorso per cassazione in esame, né si è r.g. n. 10083/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] verificata la sua costituzione nel presente grado , né alcunché si conosce formalmente della sua attuale condizione: eppure ellaè parte necessaria della controversia, tale veste assumendo sempre il debitore esecutato nelle cause di opposizione agli atti esecutivi incidentali all’espropriazione forzata ( così, tra le tante, Cass. 03/09/2024, n. 23631; Cass. 25/07/2022, n. 23123; Cass. 01/12/2021, n. 37847; Cass. 18/05/2021, n. 13533; Cass. 12/05/2021, n. 12685; Cass.31/1/2017, n. 2333); va pertanto ordinata, ai sensi dell’art. 102 cod. proc. civ., l’integrazione del contraddittorio nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], nei modi e nei tempi in dispositivo precisati, con l’effetto, soltanto ove recteottemperato il comando e dimostratane l’ottemperanza, di sanare l’illustrato vizio; p. q. m. ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], assegnando per l’incombente termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; rinvia la trattazione della causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, ne