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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42462/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è riproduttivo di identica censura a cui la Corte di appello ha fornito adeguata risposta nella parte in cui ha messo in evidenza la ritenuta congruità della pena anche in ragione dell'assoluta arbitrarietà della condotta nonché valorizzando il precedente penale che grava il ricorrente, elementi che, seppure sia stata esclusa la recidiva dal Tribunale, sono stati adeguatamente apprezzati nell'effettuare la quantificazione del trattamento sanzionatorio; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è riproduttivo di identica censura a cui la Corte di appello ha fornito adeguata risposta nella parte in cui ha messo in evidenza la ritenuta congruità della pena anche in ragione dell'assoluta arbitrarietà della condotta nonché valorizzando il precedente penale che grava il ricorrente, elementi che, seppure sia stata esclusa la recidiva dal Tribunale, sono stati adeguatamente apprezzati nell'effettuare la quantificazione del trattamento sanzionatorio; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/
Sentenza Cassazione n. 42462/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris