CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 47127/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul conflitto di competenza sollevato da: TRIBUNALE LOCRIcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di LOCRInei confronti di: TRIBUNALE REGGIO CALABRIAnel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; fissato il procedimento de plano; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Locri ha sollevato conflitto negativo di competenza territoriale con il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] relativamente al procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] COMMISSO per il reato di cui agli artt. 1-bis d.lgs. n. 463 del 1983. Il giudice che ha sollevato il conflitto ha premesso di avere ricevuto la condivisa denuncia di conflitto da parte dal pubblico ministero presso il Tribunale di Locri che era stato investito del procedimento a seguito della declinatoria di competenza pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza in data 19 novembre 2021. 3. Il magistrato delegato dal [OSCURATO:PERSONA] Presidente della Corte di cassazione per l'esame preliminare ha fissato il procedimento con la procedura de plano, non ritenendo sussistente il conflitto. 4. Non sussiste il conflitto di competenza; gli atti vanno restituiti al pubblico ministero del Tribunale di Locri. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il presupposto per la configurabilità di un conflitto di competenza è la contemporanea cognizione, o il contestuale rifiuto di prendere cognizione, del medesimo fatto, attribuito alla stessa persona, da parte di due o più giudici. Inoltre, il conflitto deve essere attuale, e non soltanto possibile, non essendo ammessa una denuncia di parte finché il giudice non sia stato investito della cognizione sul fatto, per il tramite di una istanza che attivi il suo potere decisorio, consentendogli di valutare, incidentalmente, la sua competenza. Ne consegue che, allorquando il Tribunale abbia declinato la propria competenza e abbia restituito gli atti al pubblico ministero affinché questi provveda a trasmetterli al pubblico ministero di altra sede, ritenuto competente, il pubblico ministero ricevente non è legittimato a chiedere al giudice della sede di sollevare conflitto negativo di competenza; il conflitto così sollevato deve, perciò, essere dichiarato insussistente (Sez. 1, n. 917 del 11/02/1997, confl. comp. in proc. Zorzi, Rv. 207346-01; Sez. 1, n. 17816 del 05/03/2021, Conflitto competenza GIP Tribunale Benevento, Rv. 281199). 4.1. La declaratoria deve essere assunta senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 127, comma 9, cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara insussistente il conflitto. Così deciso il