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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 ottobre 2022

Cassazione n. 35764/2022

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o la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 3756/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] Servizi S.p.a., in persona del Direttore generale, rappresentato e difeso dagli avv.t; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale allegata al ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo, in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 34/B sc.

A; - ricorrente - contro GFIMS Venezia S.p.a., in persona del procuratore rappresentante, quale cessionaria subentrata a [OSCURATO:PERSONA](ky S.r.!., rappresentata e difesa itk23 dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio dell prima, in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 29; U.P. 26/10/2022 ric. n. 3756/2021 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

I Ambrosi - controricorrenti - avverso la sentenza della Corte di cassazione n. 18057 del 2020 pubblicata il 31 agosto 2020.

Udita la relazione svolta nella udienza pubblica del 26 ottobre 2022 dalla [OSCURATO:PERSONA].

Sentito il Procuratore generale nella persona del Sostituto dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Sentiti i difensori delle parti.

Motivi di fatto L [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ha proposto ricorso per revocazione, illustrato da un unico motivo, avverso la ordinanza di questa Corte 31 agosto 2020 n. 18057, con cui è stato accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 1124 del 2018, che per l'effetto, è stata cassata con rinvio.

Per quanto ancora qui rileva, la sentenza di appello aveva confermato la decisione del Tribunale della stessa città e rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (cui è subentrata, GHMS Venezia s.p.a.) nei confronti di V.E.R.I.T.A.S.

S.p.a (gestore del servizio di igiene ambientale del Comune di Venezia) volta ad ottenere la restituzione dell' importo complessivo di Euro 67.099,24 corrisposti a titolo d'IVA sulla tariffa di igiene ambientale di cui all'art. 49 del d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, da considerare non corrispettivo di servizi ma tributo, e come tale, non assoggettabile all'imposta indiretta.

2. Il ricorso è stato rimesso alla udienza pubblica fissata al 26 ottobre 2022 in base alla disciplina dettata dall'art. 23, comma 8-bis, del decreto- legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, attesa la richiesta di discussione orale formulata da entrambe le parti.

GHMS Venezia s.p.a. ha risposto con controricorso.U.P. 26/10/2022 ric. n. 3756/2021 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

I Ambrosi il Procuratore generale, nella persona del Sostituto dr. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria e si sono riportate alle rispettive conclusioni.

Ragioni di diritto :11..

Con l'unico motivo, la società ricorrente lamenta un vizio revocatorio ed in particolare la "Sussistenza dell'errore di fatto di cui agli artt. 391-bis c.p.c e 395 n. 4 c.p.c. compiuta nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità e conseguenti (i) mancata percezione dell'eccezione sollevata dalla con troricorrente relativa al difetto di potere rappresentativo in capo al soggetto che aveva conferito la procura per il ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 1124/2018 della Corte d'Appello di Venezia (ii) mancata pronuncia in merito a tale eccezione".

In particolare, Parte ricorrente ha evidenziato, al fine di resistere al ricorso per cassazione di controparte, di aver dedotto in controricorso -come profilo di inammissibilità dell'atto della controparte- il difetto di rappresentanza in capo all'amministratore delegato di GHMS, [OSCURATO:PERSONA] che aveva conferito la procura per il ricorso per cassazione; in proposito, ha richiamato testualmente il tenore della eccezione con cui aveva lamentato che il potere di conferire procura per specifici atti, attribuito al predetto amministratore delegato, era limitato ad un valore di 50.000,00 e che, per un valore superiore, la procura avrebbe dovuto essere conferita con la firma congiunta del Presidente, concludendo che nel giudizio in esame il valore della causa era superiore, pari ad un valore di Euro 67.099,24.

Ha infine osservato che sia nella proposta del relatore di cui all'art.380 bis c.p.c. sia nell'ordinanza di questa Corte, oggetto di impugnazione per revocazione non fosse stato fatto alcun riferimento a tale eccezione; ha denunciato quindi come sussistente l'errore di fatto di cui agli artt. 391-bis c.p.c e 395 n. 4 c.p.c.

2. Il ricorso è inammissibile con riferimento al vizio revocatorio prospettato e sopra sinteticamente riassunto.U.P. 26/10/2022 ric. n. 3756/2021 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

I Ambrosi

2.1. Per consolidato orientamento di questa Corte l'errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione, pur potendo cadere sul contenuto degli atti processuali oggetto di cognizione del giudice, deve consistere in un errore di natura percettiva, cioè in una svista materiale, non deve essere stato oggetto di discussione tra le parti e deve avere carattere decisivo, nel senso che 'n mancanza di esso la decisione sarebbe stata di segno opposto a quella in concreto adottata (Cass. Sez. 6 - 2, 10/06/2021 n. 16439 Rv. 661483 - 01; Cass. Sez. 3, 14/02/2006 n. 3190 Rv. 590611 - 01; Cass. Sez.

L, 16/02/1998 n. 1604 Rv. 512646 - 01).

Pertanto, l'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza presuppone l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali; il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa.

Va aggiunto che l'erronea percezione dei fatti di causa, oltre a dover rivestire i caratteri dell'assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del mero raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti e i documenti di causa, nonché riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità (e cioè quegli atti che la Corte deve e può esaminare direttamente con propria indagine di fatto all'interno dei motivi di ricorso), deve incidere unicamente sulla sentenza di legittimità, rivelando caratteri di essenzialità e decisività ai fini della decisione.

In particolare, il nesso causale tra errore di fatto e decisione, nel cui accertamento si sostanzia la valutazione di essenzialità e decisività dell'errore revocatorio, non è un nesso di causalità storica, ma di U.P. 26/10/2022 ric. n. 3756/2021 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

I Ambrosi carattere logico-giuridico, nel senso che non si tratta di stabilire se il giudice autore del provvedimento da revocare si sarebbe, in concreto, determinato in maniera diversa ove non avesse commesso l'errore di fatto, bensì di stabilire se la decisione della causa sarebbe dovuta essere diversa, in mancanza di quell'errore, per necessità logico giuridica (Cass. Sez. 6 - 2, 12/07/2018 n. 18443).

2.2. La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., può ammettersi per vizi in procedendo, di cui non si sia tenuto conto per un errore meramente percettivo (svista o puro equivoco) nel controllo degli atti del procedimento pregresso ovvero nell'esame degli atti dello stesso processo di legittimità, ma è esclusa la revocabilità delle sentenze suddette per le quali si deduca un errore riguardante un atto difensivo della parte e che risulti radicalmente inidoneo ad incidere direttamente sui poteri cognitori e decisori della Corte di cassazione (cfr. in tal senso, Cass. Sez. 6-2 25/06/2019, n. 17023).

L'errore, quindi, deve essere determinante sul decisum, e, inoltre deve inerire al verificarsi o meno di un accadimento nell'obiettiva realtà fenomenica, non ad apprezzamenti relativi alla consistenza od agli effetti giuridici del medesimo.

2.3. Nella specie, parte ricorrente ripropone l'eccezione di difetto di rappresentanza che aveva sollevato nel giudizio di legittimità, a fronte della omessa assegnazione di un termine per regolarizzare il medesimo difetto in base all'art.369 cod. proc. civ. da parte di questa Corte che ha, poi, accolto il ricorso e deciso nel senso della fondatezza, con conseguente cassazione della sentenza di appello impugnata.

Il difetto di rappresentanza - che si denuncia non rilevato - potrebbe perciò costituire motivo di revocazione di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c., solo se si assumesse l'erroneità del contenuto della sentenza impugnata, che avrebbe potuto essere diverso (in ordine al rigetto dell'impugnazione, invece accolta) ove si fosse evitata la percettibilità di fatti derivati dalla lettura delle allegazioni difensive contenute in detto ricorso (arg. da Cass.5 U.P. 26/10/2022 ric. n. 3756/2021 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

I [OSCURATO:PERSONA]. 6 - 2, 25/06/2019, n. 17023; Cass. Sez. 6 - 2, 12/07/2018 n. 18443; Sez. 6 - 2, 07/11/2016, n.22561; Cass. Sez.

L, 25/10/2000, n. 14073; Cass. Sez.

L, 24/08/2000, n. 11061; Cass. Sez.

U, 02/08/1993, n. 8528). invero la ricorrente ha lamentato la mancata menzione e la mancata pronuncia da parte della impugnata ordinanza sulla eccezione quale conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali e non che la decisione fosse fondata sull'affermazione di esistenza o inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare.

3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispostivo.

L'inammissibilità del ricorso comporta la dichiarazione di sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (Cass. Sez.

U. 20 febbraio 2020 n. 4:315).

Per questi motivi La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente, che si liquidano in complessivi Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

L'inammissibilità del ricorso comporta la dichiarazione di sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 3756/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] Servizi S.p.a., in persona del Direttore generale, rappresentato e difeso dagli avv.t; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale allegata al ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo, in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 34/B sc. A; - ricorrente - contro GFIMS Venezia S.p.a., in persona del procuratore rappresentante, quale cessionaria subentrata a [OSCURATO:PERSONA](ky S.r.!., rappresentata e difesa itk23 dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio dell prima, in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 29; U.P. 26/10/2022 ric. n. 3756/2021 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I Ambrosi - controricorrenti - avverso la sentenza della Corte di cassazione n. 18057 del 2020 pubblicata il 31 agosto 2020. Udita la relazione svolta nella udienza pubblica del 26 ottobre 2022 dalla [OSCURATO:PERSONA]. Sentito il Procuratore generale nella persona del Sostituto dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Sentiti i difensori delle parti. Motivi di fatto L [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ha proposto ricorso per revocazione, illustrato da un unico motivo, avverso la ordinanza di questa Corte 31 agosto 2020 n. 18057, con cui è stato accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 1124 del 2018, che per l'effetto, è stata cassata con rinvio. Per quanto ancora qui rileva, la sentenza di appello aveva confermato la decisione del Tribunale della stessa città e rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (cui è subentrata, GHMS Venezia s.p.a.) nei confronti di V.E.R.I.T.A.S. S.p.a (gestore del servizio di igiene ambientale del Comune di Venezia) volta ad ottenere la restituzione dell' importo complessivo di Euro 67.099,24 corrisposti a titolo d'IVA sulla tariffa di igiene ambientale di cui all'art. 49 del d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, da considerare non corrispettivo di servizi ma tributo, e come tale, non assoggettabile all'imposta indiretta. 2. Il ricorso è stato rimesso alla udienza pubblica fissata al 26 ottobre 2022 in base alla disciplina dettata dall'art. 23, comma 8-bis, del decreto- legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, attesa la richiesta di discussione orale formulata da entrambe le parti. GHMS Venezia s.p.a. ha risposto con controricorso.U.P. 26/10/2022 ric. n. 3756/2021 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I Ambrosi il Procuratore generale, nella persona del Sostituto dr. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria e si sono riportate alle rispettive conclusioni. Ragioni di diritto :11.. Con l'unico motivo, la società ricorrente lamenta un vizio revocatorio ed in particolare la "Sussistenza dell'errore di fatto di cui agli artt. 391-bis c.p.c e 395 n. 4 c.p.c. compiuta nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità e conseguenti (i) mancata percezione dell'eccezione sollevata dalla con troricorrente relativa al difetto di potere rappresentativo in capo al soggetto che aveva conferito la procura per il ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 1124/2018 della Corte d'Appello di Venezia (ii) mancata pronuncia in merito a tale eccezione". In particolare, Parte ricorrente ha evidenziato, al fine di resistere al ricorso per cassazione di controparte, di aver dedotto in controricorso -come profilo di inammissibilità dell'atto della controparte- il difetto di rappresentanza in capo all'amministratore delegato di GHMS, [OSCURATO:PERSONA] che aveva conferito la procura per il ricorso per cassazione; in proposito, ha richiamato testualmente il tenore della eccezione con cui aveva lamentato che il potere di conferire procura per specifici atti, attribuito al predetto amministratore delegato, era limitato ad un valore di 50.000,00 e che, per un valore superiore, la procura avrebbe dovuto essere conferita con la firma congiunta del Presidente, concludendo che nel giudizio in esame il valore della causa era superiore, pari ad un valore di Euro 67.099,24. Ha infine osservato che sia nella proposta del relatore di cui all'art.380 bis c.p.c. sia nell'ordinanza di questa Corte, oggetto di impugnazione per revocazione non fosse stato fatto alcun riferimento a tale eccezione; ha denunciato quindi come sussistente l'errore di fatto di cui agli artt. 391-bis c.p.c e 395 n. 4 c.p.c. 2. Il ricorso è inammissibile con riferimento al vizio revocatorio prospettato e sopra sinteticamente riassunto.U.P. 26/10/2022 ric. n. 3756/2021 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I Ambrosi 2.1. Per consolidato orientamento di questa Corte l'errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione, pur potendo cadere sul contenuto degli atti processuali oggetto di cognizione del giudice, deve consistere in un errore di natura percettiva, cioè in una svista materiale, non deve essere stato oggetto di discussione tra le parti e deve avere carattere decisivo, nel senso che 'n mancanza di esso la decisione sarebbe stata di segno opposto a quella in concreto adottata (Cass. Sez. 6 - 2, 10/06/2021 n. 16439 Rv. 661483 - 01; Cass. Sez. 3, 14/02/2006 n. 3190 Rv. 590611 - 01; Cass. Sez. L, 16/02/1998 n. 1604 Rv. 512646 - 01). Pertanto, l'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza presuppone l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali; il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa. Va aggiunto che l'erronea percezione dei fatti di causa, oltre a dover rivestire i caratteri dell'assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del mero raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti e i documenti di causa, nonché riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità (e cioè quegli atti che la Corte deve e può esaminare direttamente con propria indagine di fatto all'interno dei motivi di ricorso), deve incidere unicamente sulla sentenza di legittimità, rivelando caratteri di essenzialità e decisività ai fini della decisione. In particolare, il nesso causale tra errore di fatto e decisione, nel cui accertamento si sostanzia la valutazione di essenzialità e decisività dell'errore revocatorio, non è un nesso di causalità storica, ma di U.P. 26/10/2022 ric. n. 3756/2021 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I Ambrosi carattere logico-giuridico, nel senso che non si tratta di stabilire se il giudice autore del provvedimento da revocare si sarebbe, in concreto, determinato in maniera diversa ove non avesse commesso l'errore di fatto, bensì di stabilire se la decisione della causa sarebbe dovuta essere diversa, in mancanza di quell'errore, per necessità logico giuridica (Cass. Sez. 6 - 2, 12/07/2018 n. 18443). 2.2. La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., può ammettersi per vizi in procedendo, di cui non si sia tenuto conto per un errore meramente percettivo (svista o puro equivoco) nel controllo degli atti del procedimento pregresso ovvero nell'esame degli atti dello stesso processo di legittimità, ma è esclusa la revocabilità delle sentenze suddette per le quali si deduca un errore riguardante un atto difensivo della parte e che risulti radicalmente inidoneo ad incidere direttamente sui poteri cognitori e decisori della Corte di cassazione (cfr. in tal senso, Cass. Sez. 6-2 25/06/2019, n. 17023). L'errore, quindi, deve essere determinante sul decisum, e, inoltre deve inerire al verificarsi o meno di un accadimento nell'obiettiva realtà fenomenica, non ad apprezzamenti relativi alla consistenza od agli effetti giuridici del medesimo. 2.3. Nella specie, parte ricorrente ripropone l'eccezione di difetto di rappresentanza che aveva sollevato nel giudizio di legittimità, a fronte della omessa assegnazione di un termine per regolarizzare il medesimo difetto in base all'art.369 cod. proc. civ. da parte di questa Corte che ha, poi, accolto il ricorso e deciso nel senso della fondatezza, con conseguente cassazione della sentenza di appello impugnata. Il difetto di rappresentanza - che si denuncia non rilevato - potrebbe perciò costituire motivo di revocazione di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c., solo se si assumesse l'erroneità del contenuto della sentenza impugnata, che avrebbe potuto essere diverso (in ordine al rigetto dell'impugnazione, invece accolta) ove si fosse evitata la percettibilità di fatti derivati dalla lettura delle allegazioni difensive contenute in detto ricorso (arg. da Cass.5 U.P. 26/10/2022 ric. n. 3756/2021 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I [OSCURATO:PERSONA]. 6 - 2, 25/06/2019, n. 17023; Cass. Sez. 6 - 2, 12/07/2018 n. 18443; Sez. 6 - 2, 07/11/2016, n.22561; Cass. Sez. L, 25/10/2000, n. 14073; Cass. Sez. L, 24/08/2000, n. 11061; Cass. Sez. U, 02/08/1993, n. 8528). invero la ricorrente ha lamentato la mancata menzione e la mancata pronuncia da parte della impugnata ordinanza sulla eccezione quale conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali e non che la decisione fosse fondata sull'affermazione di esistenza o inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare. 3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispostivo. L'inammissibilità del ricorso comporta la dichiarazione di sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4:315). Per questi motivi La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente, che si liquidano in complessivi Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge. L'inammissibilità del ricorso comporta la dichiarazione di sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ric
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