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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 16 giugno 2021

Cassazione n. 36396/2021

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 20678-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in cancelleria, rappresentata e difesa dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 2016 SRLS, [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il 05/11/2019;:Qt. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2020 n. 20678 sez. 52 - ud. 16/06/2021 [OSCURATO:PERSONA]:

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della ordinanza del Tribunale di Firenze che ha rigettato il suo ricorso avverso il decreto di liquidazione del compenso al CTU e confermato il decreto di liquidazione emesso in data 16 luglio 2018.

2. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.

3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta infondatezza del ricorso, il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni.

4. La ricorrente ha presentato memoria con la quale ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]: Il ricorso si fonda su due motivi.

Il primo per violazione e falsa applicazione dell'art. 15 d.

Igs. n. 150 del 2011 e degli artt. 49, 50, 51 d.P.R. n. 115 del 2002, dell'art. 11 TAB. all. d.m. 30 maggio 2002 e artt. 34 e 112 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c..

Nonché per nullità del procedimento per violazione o falsa applicazione dell'art. 34 c.p.c. e per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

Il secondo per violazione dell'art. 56, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002 nonché dell'art. 112 c.p.c., nonché degli artt. 2725, 2726 e 2729, comma 2, c.c. e per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti: la mancata documentazione delle spese sostenute.

Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380- bis cod. proc. civ.: «La sentenza (rectius ordinanza) è conforme alla giurisprudenza di questa Corte espressa nei principi di diritto così Ric. 2020 n. 20678 sez.

S2 - ud. 16/06/2021 massimati: In tema di liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio, secondo la disciplina recata dall'art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che lascia sostanzialmente invariata la natura e la struttura del procedimento di opposizione alla anzidetta liquidazione già previsto dall'art. 11 legge 8 luglio 1980, n. 319, avverso il decreto di liquidazione non possono proporsi questioni relative alla utilità e validità della consulenza tecnica, che attengono al merito della causa e vanno fatte valere nella relativa sede.

Sez. 2, Sentenza n. 3024 del 07/02/2011 La nota spese del consulente tecnico deve essere specifica e corredata della documentazione delle spese documentabili, mentre non è necessaria per quelle che non richiedono fatturazione o ricevuta fiscale perché insite nella presentazione dell'elaborato (quali la carta, gli inchiostri e i materiali di supporto e di cancelleria) o per i costi di trasporto ove lo studio professionale o la residenza del consulente non siano nelle vicinanze dell'ufficio giudiziario o degli altri luoghi in cui l'ausiliare si debba recare a cagione dell'incarico.

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18331 del 2015»; il Collegio non condivide la proposta del Relatore; in particolare, ad avviso del Collegio, deve farsi applicazione del seguente principio di diritto: Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso a favore del consulente tecnico d'ufficio, il giudice deve verificare se l'opera svolta dall'ausiliare sia rispondente ai quesiti posti dal giudice che ha conferito l'incarico, tenuto conto, ai sensi dell'art. 51 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della difficoltà, completezza e pregio della relazione peritale, che costituiscono i parametri per la determinazione del compenso (Sez. 1, Sent. n. 7294 del 2013); nella specie, risulta che il consulente abbia svolto un'attività Ric. 2020 n.20678 sez.

S2 - ud. 16/06/2021 ultronea rispetto a quella indicata nel quesito perché ha esteso la sua indagine anche ad un appartamento estraneo all'oggetto del giudizio e al quesito proposto dal giudice; tale attività è stata erroneamente inclusa nel calcolo del compenso al consulente nonostante l'espressa richiesta della ricorrente di sottrazione della stessa; in particolare l'onorario a percentuale del CTU è stato determinato sull'importo di C 37.923,32 comprensivo anche dei danni stimati per il piano secondo non oggetto del quesito; il primo motivo di ricorso, pertanto, deve essere accolto, con assorbimento del secondo, e la pronuncia impugnata deve essere cassata con rinvio al Tribunale di Firenze in persona di diverso magistrato che pronuncerà anche sulle spese del presente giudizio.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Firenze in persona di diverso magistrato che pronuncerà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta -2 Sezione Civile, in data 16 giugno 2021.

IL PRESIDENTE Lo nzo Orilia VA/5,2 IL CANCT3 LE ,RT6- irgffigoiNgthiiikki-d-E4?* oggi., z

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 20678-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in cancelleria, rappresentata e difesa dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 2016 SRLS, [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il 05/11/2019;:Qt. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2020 n. 20678 sez. 52 - ud. 16/06/2021 [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della ordinanza del Tribunale di Firenze che ha rigettato il suo ricorso avverso il decreto di liquidazione del compenso al CTU e confermato il decreto di liquidazione emesso in data 16 luglio 2018. 2. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. 3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta infondatezza del ricorso, il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. 4. La ricorrente ha presentato memoria con la quale ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]: Il ricorso si fonda su due motivi. Il primo per violazione e falsa applicazione dell'art. 15 d. Igs. n. 150 del 2011 e degli artt. 49, 50, 51 d.P.R. n. 115 del 2002, dell'art. 11 TAB. all. d.m. 30 maggio 2002 e artt. 34 e 112 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.. Nonché per nullità del procedimento per violazione o falsa applicazione dell'art. 34 c.p.c. e per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Il secondo per violazione dell'art. 56, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002 nonché dell'art. 112 c.p.c., nonché degli artt. 2725, 2726 e 2729, comma 2, c.c. e per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti: la mancata documentazione delle spese sostenute. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380- bis cod. proc. civ.: «La sentenza (rectius ordinanza) è conforme alla giurisprudenza di questa Corte espressa nei principi di diritto così Ric. 2020 n. 20678 sez. S2 - ud. 16/06/2021 massimati: In tema di liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio, secondo la disciplina recata dall'art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che lascia sostanzialmente invariata la natura e la struttura del procedimento di opposizione alla anzidetta liquidazione già previsto dall'art. 11 legge 8 luglio 1980, n. 319, avverso il decreto di liquidazione non possono proporsi questioni relative alla utilità e validità della consulenza tecnica, che attengono al merito della causa e vanno fatte valere nella relativa sede. Sez. 2, Sentenza n. 3024 del 07/02/2011 La nota spese del consulente tecnico deve essere specifica e corredata della documentazione delle spese documentabili, mentre non è necessaria per quelle che non richiedono fatturazione o ricevuta fiscale perché insite nella presentazione dell'elaborato (quali la carta, gli inchiostri e i materiali di supporto e di cancelleria) o per i costi di trasporto ove lo studio professionale o la residenza del consulente non siano nelle vicinanze dell'ufficio giudiziario o degli altri luoghi in cui l'ausiliare si debba recare a cagione dell'incarico. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18331 del 2015»; il Collegio non condivide la proposta del Relatore; in particolare, ad avviso del Collegio, deve farsi applicazione del seguente principio di diritto: Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso a favore del consulente tecnico d'ufficio, il giudice deve verificare se l'opera svolta dall'ausiliare sia rispondente ai quesiti posti dal giudice che ha conferito l'incarico, tenuto conto, ai sensi dell'art. 51 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della difficoltà, completezza e pregio della relazione peritale, che costituiscono i parametri per la determinazione del compenso (Sez. 1, Sent. n. 7294 del 2013); nella specie, risulta che il consulente abbia svolto un'attività Ric. 2020 n.20678 sez. S2 - ud. 16/06/2021 ultronea rispetto a quella indicata nel quesito perché ha esteso la sua indagine anche ad un appartamento estraneo all'oggetto del giudizio e al quesito proposto dal giudice; tale attività è stata erroneamente inclusa nel calcolo del compenso al consulente nonostante l'espressa richiesta della ricorrente di sottrazione della stessa; in particolare l'onorario a percentuale del CTU è stato determinato sull'importo di C 37.923,32 comprensivo anche dei danni stimati per il piano secondo non oggetto del quesito; il primo motivo di ricorso, pertanto, deve essere accolto, con assorbimento del secondo, e la pronuncia impugnata deve essere cassata con rinvio al Tribunale di Firenze in persona di diverso magistrato che pronuncerà anche sulle spese del presente giudizio. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Firenze in persona di diverso magistrato che pronuncerà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta -2 Sezione Civile, in data 16 giugno 2021. IL PRESIDENTE Lo nzo Orilia VA/5,2 IL CANCT3 LE ,RT6- irgffigoiNgthiiikki-d-E4?* oggi., z
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