CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 settembre 2025
Cassazione n. 27125/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 14605-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] C. [OSCURATO:PERSONA], in persona del Liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] per la [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Oggetto R.G.N.14605/2021 Cron. Rep. Ud.26/09/2025 rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; -controricorrente - nonchè contro I.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]'; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.; -intimata - avverso la sentenza n. 319/2020 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 12/11/2020 R.G.N. 599/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con sentenza del giorno 12.11.2020 n. 319, la Corte d’appello di Messina accoglieva parzialmente il gravame proposto dalla società riscossione [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza del tribunale di Messina che aveva accolto l’opposizione di Artigianlegno s . a . s . di [OSCURATO:PERSONA] C. al preavviso di fermo di beni mobili registrati. Il tribunale annullava tutti i ruoli sottostanti al fermo ritenendo fondata l’opposizione. La Corte d’appello a supporto dei propri assunti di accoglimento solo parziale del gravame di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha ritenuto, in primo luogo, che il primo giudice avrebbe dovuto specificare anche in dispositivo che l’annullamento del preavviso di fermo doveva essere disposto limitatamente alle tre cartelle impugnate e per il relativo importo e non già all’intero preavviso che era relativo a 14 cartelle per un debito complessivo di € 182.857,00; inoltre, dopo aver disposto in grado di appello l’acquisizione delle copie di due intimazioni di pagamento prodotte dal concessionario della Riscossione, indispensabili al fine di valutare il loro effetto interruttivo della prescrizione a seguito di notifica, riteneva che, in effetti, dovesse essere confermato l’annullamento del preavviso di fermo solo relativamente alla cartella con n. 6378 finale; infine, dichiarava l’improcedibilità dell’appello incidentale della società contribuente, sulla dedotta carente notifica delle cartelle di pagamento sottese al fermo, per l’omessa notifica del predetto appello incidentale alle controparti. Avverso tale sentenza, Artigianlegnos.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo, mentre [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Inps e Inail hanno resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare degli artt. 416 comma 3, 436 comma 4 e 437 comma 2 c.p.c., in relazione all’att. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte del merito aveva consentito la produzione, in sede di gravame , di nuovi documenti, quali gli avvisi d’intimazione e la documentazione relativa alla loro notifica, al fine di verificare l’interruzione della prescrizione della pretesa contributiva, in violazione delle norme di cui alla rubrica, non trattandosi di documenti nuovi ma preesistenti al giudizio di primo grado e volti a comprovare un fatto -l’interruzione della prescrizione del credito contributivo - che era autonomo e distinto, rispetto al decorso del termine di prescrizione. Il motivo è infondato. Infatti, nel rito del lavoro, stante l'esigenza di contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale, allorché le risultanze di causa offrono significativi dati di indagine, il giudice, anche in grado di appello, ex art. 437 cod. proc. civ., ove reputi insufficienti le prove già acquisite, può in via eccezionale ammettere, anche d'ufficio, le prove indispensabili per la dimostrazione o la negazione di fatti costitutivi dei diritti in contestazione, sempre che tali fatti siano stati puntualmente allegati o contestati e sussistano altri mezzi istruttori, ritualmente dedotti e già acquisiti, meritevoli di approfondimento (cfr. Cass. n. 30571/2023). In particolare, nel rito del lavoro costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c., quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendolao confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado (vedi Cass.n. 16358/24, in termini: nella specie, la S.C. ha qualificato prova nuova indispensabile la produzione, avvenuta solo in appello, dell'atto interruttivo della prescrizione, vedi anche Cass. nn. 26257/21, 20597/20). Nella presente fattispecie, la Corte territoriale si è attenuta a tali principi e, con un accertamento in fatto, congruamente motivato ed espressione del potere di valutazione delle prove da parte del giudice di merito, insindacabile in questa sede, ha precisato che gli atti di intimazione acquisiti, recanti il numero di riferimento delle cartelle sottese al preavviso di fermo, erano atti idonei a completare il materiale probatorio già acquisito in primo grado e afferente a una già delineata “pista probatoria” quale quella della ricorrenza di atti interruttivi del termine prescrizionale e che avrebbe consentito di superare l’incertezza della riferibilità delle intimazioni alle cartelle, dovuta alla lacunosa precedente produzione. Al rigetto del ricorso consegue la condanna alle spese di lite secondo soccombenza, in favore del solo Inps, in quanto l’Inail risulta costituito al solo fine di tutelare la propria posizione processuale nei confronti dell’agente della riscossione, nei confronti del quale si è riservato di agire in separata sede, per la perdita del credito assicurativo, di cui l’Ader aveva l’esclusiva gestione (cfr. p. 6 del controricorso Inail). Nei confronti dell’Ader nulla spese, trattandosi di litis denuntiatio. Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a pagare all’Inps le spese di lite che liquida nell’importo di € 6.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a