CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 47972/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo, articolato in fatto. 2. La sentenza impugnata (e la decisione di primo grado) adeguatamente motiva, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando come la pena non può essere determinata nel minimo edittale in relazione alla natura e quantità degli stupefacenti e ai numerosi precedenti del ricorrente, che aveva appena finito di scontare la pena. La pena, del resto, risulta determinata al di sotto della media edittale con valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il