CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01090/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 13/07/2020 della [OSCURATO:PERSONA] LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto/ sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, Perla LORI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 - [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Lecce ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città, che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui agli artt. 81 cpv. - 491 cod. pen. così qualificata l'originaria imputazione, per avere formato n. 14 effetti cambiari, apparentemente emessi da un suo ex dipendente, consegnandoli in pagamento ai suoi fornitori. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, il quale svolge un solo motivo, denunciando violazione degli artt. 2 co. 4 cod. pen. e 129 cod. proc. pen. giacchè la Corte di appello avrebbe dovuto prendere cognizione della avvenuta prescrizione dei fatti contestati come avvenuti in data 23 gennaio 2012 e 13 aprile 2012, risultando più favorevole all'imputato di reato continuato la disciplina della prescrizione anteriore alla novella introdotta con la legge n. n. 251 del 2005. I predetti reati, pur calcolando la sospensione del dibattimento per astensione degli avvocati, di cinque mesi e 7 giorni, si sarebbero prescritti, rispettivamente, il 30/12/2019 e il 20/03/2020. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. 1.Nella recente pronuncia con la quale è intervenuta sulle questioni di legittimità costituzionale sollevate con riguardo alla normativa emergenziale da Covid -19, ( art. 83, comma 4, del d. I. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, e dell'art. 36, comma 1, del d. I. 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 2020, n. 40, sollevate, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione), la Corte costituzionale ( sentenza n. 278,/2020), dopo aver ribadito come la concreta determinazione della durata del tempo di prescrizione dei reati appartenga alla discrezionalità del legislatore che, in tale esercizio, opera un bilanciamento tra valori di rango costituzionale (sentenza della Corte cost. n. 143 del 201.4), ha ricordato che l'istituto della prescrizione ricade nell'area di applicazione del principio di legalità posto dall'art. 25, secondo comma, Costituzione, il che implica come "la persona accusata di un reato abbia, al momento della commissione del fatto, contezza della linea di orizzonte temporale - tracciata dalla durata, per così dire 'tabellare', prevista in generale dall'art. 157 cod. pen., ma talora fissata con norme speciali in riferimento a particolari reati (ad esempio, in caso di delitti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto) - entro la quale sussisterà, in ogni caso, la punibilità della condotta contestata. Le norme che definiscono tale dimensione temporale devono essere vigenti al momento in cui la condotta, penalmente rilevante come reato, è posta in essere " Tutto ciò concorre a definire la natura sostanziale dell'istituto della prescrizione, più volte ribadita dalla stessa Corte costituzionale (sentenze n. 115 del 2018; n. 324 del 2008; n. 393 del 2006; ordinanza n. 24 del 2017). Tale natura, tuttavia, non esaurisce - prosegue la Corte costituzionale - tutti gli aspetti rilevanti dell'istituto, in quanto la prescrizione " poi, si colloca nel processo e può risentire indirettamente delle vicende e di singoli atti di quest'ultimo nella misura in cui - sotto il profilo processuale, appunto - sono previste e disciplinate, in particolare, l'interruzione e la sospensione del decorso del tempo di prescrizione dei reati alle condizioni e nei limiti di legge (artt. 159 e 160 cod. pen.); sicché don è mai prevedibile ex ante l'esatto termine finale in cui si compie e opera la prescrizione, termine che può essere raggiunto in un arco temporale variabile e dipendente da fattori plurimi e in concreto non predetermihabili."; da qui la valenza anche processuale dell'istituto (sentenza Corte cost. n. 265 del 2017), che concorre, in particolare, a realizzare la garanzia della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111, secondo comma, Cost. (sentenza Corte costituzionale n. 143 del 2014). Consegue che, in aggiunta alla garanzia della predeterminazione della durata della prescrizione, "il rispetto del principio di legalità - nella misura in cui è predeterminata la regola che vuole che alla sospensione del procedimento o del processo penale in forza di una «particolare disposizione di legge» si associ anche la sospensione del decorso del tempo di prescrizione del reato - non esclude, ma anzi si coniuga - come già rilevato - alla possibile verifica di conformità sia al canone della ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma, Cost.), sia al principio di ragionevolezza e proporzionalità (art. 3, primo comma, Cost.), a confronto dei quali sarà sempre possibile il sindacato di legittimità costituzionale della stessa sospensione dei procedimenti e dei processi penali, nonché, più specificamente, della conseguente sospensione del termine di prescrizione."( Sez. 5 n. 26542/2021, non mass.. 2. Traslando tali principi nella vicenda in esame, deve osservarsi come la censura mossa dall'odierno ricorrente concerna gli aspetti sostanziali dell'istituto in parola, come tali rientranti nel principio enucleato dall'art. 2 comma 4 c.p. e non in quello processuale del tempus regit actum, cosicchè correttamente la Difesa valorizza la natura autonoma dei reati posti in continuazione, in applicazione della disciplina più favorevole al reo stabilita dalla legge 5/12/2005, n. 251. 3. Tuttavia, l'eccezione di prescrizione risulta del tutto infondata. Invero, risulta dalla consultazione dell'incarto processuale che, nel giudizio di merito, si sono registrate due sospensioni consecutive del dibattimento di primo grado e del corso della prescrizione): la prima dal 03/12/2015 ( per adesione del difensore di fiducia all'astensione dalle udienze della classe forense) e la successiva dal 10/05/2015 all'8 novembre 2016 ( rinvio disposto su richiesta della Difesa), per un periodo complessivo pari a 341 giorni. 3.1. Cosicchè, calcolando le due predette sospensioni, il termine di prescrizione, anche con riguardo al fatto più risalente (commesso il 23/01/2012), sarebbe venuto a maturare il 22 giugno 2020. A tanto, deve, ancora, aggiungersi, il periodo di 64 giorni di sospensione di cui all'art. 83 co. 1 D. L. n. 18 del 2020 che sposta il predetto termine a epoca successiva alla sentenza di secondo grado ( pronunciata il 13 luglio 2020), tenuto conto del decreto di rinvio della udienza dinanzi alla Corte di appello, originariamente fissata per il 5/05/2020, al 13/07/2020, adottato dalla Corte territoriale ai sensi dell'art. 83 co. 1 D. L. n. 18 del 2020. 3.2. E' noto, infatti, che l'art. 83 del Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, conv. senza modifiche, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha disposto che tutta l'attività giudiziaria già fissata, tranne tassative eccezioni qui non ricorrenti, andava rinviata ex lege ad epoca successiva all'il maggio (comma 1 dell'art. 83), con correlata sospensione di tutti i termini processuali (comma 2 dell'articolo citato), compresi quelli della prescrizione (comma 4 dell'articolo indicato). In altre parole, per tali processi la sospensione dei termini indicati dal comma 2 durava per tutto il periodo interessato, dal 9 marzo all'il maggio, per complessivi sessantaquattro giorni e, "per lo stesso periodo" (così, comma 4), durava anche la sospensione dei termini di prescrizione. Il che significa che la sospensione della prescrizione, prevista dall'art. 83, comma 4, dl. 18 marzo 2020, per i processi già fissati nel periodo 9 marzo-11 maggio 2020, opera fino all'il maggio 2020. 3.3. Nel caso di specie, come si è detto, la Corte di appello, in ossequio alle previsioni della normativa emergenziale, ha disposto il rinvio della celebrazione della udienza dal 5 maggio 2020 al 13 luglio 2020; tale attività "dovuta" ha determinato la sospensione della prescrizione per ulteriori 64 giorni ( Sez. Un. n. 5292 del 26/11/2020, dep. 10/02/2021, Sanna, Rv. 280432). 4. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 27 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] • A