CassazionedecretoSezione 2Decisione del 29 maggio 2024
Cassazione n. 21614/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza n. 18988/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 362, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti; –resistente – avverso la sentenza n. 910/2023 del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 14/07/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA]’ERBA che ha concluso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ottenne decreto ingiuntivo per l’ammontare di € 609.636, oltre accessori, nei confronti della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], quale corrispettivo dovuto per lavori di verniciatura di costruzioni navali. Il Tribunale di Ancona, davanti al quale l’ingiunta aveva fatto opposizione, a séguito di eccezione di compromesso sollevata dalla Palumbo, dichiarò la propria incompetenza a favore di collegio arbitrale, in ragione dell’art. 18 di cui ai due contratti, sulla base dei quali erano stati effettuati i lavori. Questo il contenuto della clausola riportata nella decisione: tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione saranno deferite alla decisione di un collegio arbitrale secondo e nel rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura civile relative all’arbitrato rituale (art. 816 e ss.) e la decisione sarà espressa in un lodo idoneo ad acquistare efficacia esecutiva ai sensi dell’art.825, commi 2 e 3 cod. proc. civ. La sede dell’arbitrato sarà Napoli . [OSCURATO:PERSONA] M.A.R. controdedusse che nei due ordini di lavorazione relativi alle due imbarcazioni, sottoscritti dalla Palumbo, era stata apposta la seguente clausola: Le condizioni del presente ordine si ritengono accettate qualora non vi siano comunicazioni contrarie inviate. Tale ordine va comunque confermato per iscritto allo scrivente entro 3 (tre) giorni dalla data di commissione. Per qualsiasi controversia è competente il foro di Ancona . Nel conflitto, aveva soggiunto l’opposta, doveva prevalere quest’ultima disposizione negoziale, speciale e successiva. Inoltre, disconobbe le firme apposte sui due contratti. Il Tribunale accolse, come si è anticipato, l’eccezione d’incompetenza. Questi, in sintesi, gli argomenti: - gli ordini d’appalto risultavano sottoscritti solo dalla Palumbo e recavano la sintetica indicazione dei lavori da svolgere in appalto, la data di consegna e l’importo complessivo del corrispettivo; - per contro i due contratti d’appalto disciplinavano nel dettaglio tutti gli aspetti negoziali; - per l’analiticità che li contraddistingueva i contratti d’appalto apparivano essere caratterizzati dalla specialità; -i contratti, pur ove si fosse in presenza di firma apposta da “falsus procurator”, risultavano essere stati ratificati; -in presenza di riconoscimento tacito anteriore al giudizio, in questo non poteva più effettuarsi disconoscimento e, pertanto, in presenza di esso, la parte che intenda avvalersi della scrittura non è tenuta a chiedere la verificazione. 2. Avverso il riportato provvedimento la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per regolamento di competenza sulla base di tre motivi. La [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] resiste con memoria difensiva, ulteriormente illustrata da successiva memoria. Il P.G. con le sue conclusioni scritte ha chiesto respingersi il ricorso. 3. Con il primo motivo viene contestata la natura giuridica degli “ordini di lavorazione” e dei contratti. Si assume che quelli che il Giudice aveva considerato i contratti, disciplinanti in dettaglio l’appalto, altro non erano che condizioni generale prestampate dalla controparte, come tali riferibili a ogni tipo d’intervento manutentivo e di ristrutturazione di natanti, mentre solo gli “ordini di lavorazione” regolavano nello specifico gli appalti di cui si discute. 4. Il secondo motivo è teso a dimostrare l’erroneità della statuizione impugnata in ordine alla sussistenza di riflessi sulla competenza della ratifica riconoscimento tacito a seguito di esecuzione dei contratti e/o azioni (di adempimento) fondate sui medesimi . Si assume che le sottoscrizioni erano state disconosciute poiché non riferibili a [OSCURATO:PERSONA] (esclusivo rappresentante legale della esponente) e, a volere ammettere che la firma fosse di [OSCURATO:PERSONA] (membro del consiglio d’amministrazione privo di poteri di rappresentanza), non poteva condividersi la conclusione del Tribunale, secondo la quale vi fosse stata ratifica per tacito riconoscimento, stante che la clausola arbitrale, ai sensi dell’art.1341 cod. civ., necessita di approvazione per iscritto. Soggiunge la ricorrente che la sottoscrizione da parte del falso procuratore non può che equivalere alla mancanza di sottoscrizione per gli effetti di cui all’art. 1341 cod. civ. 5. Il terzo motivo (indicato in ricorso con il numero romano “IV”) si limita a riepilogare in sintesi il complesso delle critiche. 6. Il ricorso è nel suo complesso infondato. La vicenda e le questioni sottoposte al vaglio sono esattamente sovrapponibili ad altra istanza di regolamento di competenza proposta da [OSCURATO:PERSONA] M.A.R., sempre nei confronti della medesima resistente e definita con l’ordinanza di questa Corte n. 28293/2023, pubblicata il 9/10/2023. [OSCURATO:PERSONA] condivide e fa propri gli argomenti di cui alla citata ordinanza, la cui pertinente parte motivazionale può qui, pertanto, riprodursi. 4.1. - Va premesso che, essendosi in presenza di un regolamento necessario di competenza, esula dall’oggetto di questo procedimento l’esame di questioni diverse dalla competenza, attinenti piuttosto al merito della causa, se non nei limiti in cui tali questioni possano esaminarsi incidenter tantum ai soli fini della statuizione sulla competenza. D’altro canto, la decisione sulle questioni di competenza avviene in base a quello che risulta dagli atti, e, quando sia reso necessario dall'eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni. 4.2. - Ai fini della verifica della soggezione della lite alla clausola compromissoria, questa Corte, adita con ricorso per regolamento di competenza, opera comunque come giudice del fatto e ha, dunque, il potere di accertare direttamente, attraverso l'esame degli atti e degli elementi acquisiti al processo, la applicabilità di tale convenzione, in quanto la relativa qualificazione incide sull’impugnazione proposta. 4.3. – Non è censurabile l’interpretazione della volontà pattizia delle parti contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui i due contratti di appalto recanti la clausola compromissoria di cui all’art. 18, entrambi stipulati in data successiva agli ordini del 20 febbraio 2019, sottoscritti dalla committente Palumbo superyachts [OSCURATO:SOCIETA]., non fossero qualificabili come negozi autonomi e distinti rispetto ai primi. A tal fine, il giudice del merito ha correttamente evidenziato che mentre gli ordini firmati dalla committente del 20 febbraio 2019 recavano unicamente la descrizione sintetica dei lavori appaltati, la data di consegna e l’importo del corrispettivo, i successivi [qui uno dei due e coevo, ma non anteriore] contratti avevano disciplinato ogni aspetto del rapporto contrattuale (oggetto dell’appalto, tempi di esecuzione, penale per il ritardo nella consegna, prezzo, eventuali variazioni di apportare, stato di avanzamento delle opere, sospensioni. (…) In tal senso, l'accordo, con il quale le parti, ferme restando le prestazioni fissate con un precedente contratto, prevedano più dettagliatamente l’oggetto delle reciproche prestazioni e le modalità di adempimento, non è, appunto, qualificabile come negozio autonomo e distinto, avendo, piuttosto, una mera funzione integrativa del rapporto in atto, in stretto collegamento con il negozio originario. Tale successivo accordo, pertanto, ben può valere ad imporre, per il tramite di una “relatio perfecta”, l'operatività della clausola compromissoria contenuta in esso, da intendersi così volontariamente concordata, per la devoluzione ad arbitri delle controversie inerenti al complessivo rapporto in essere. Questa ricostruzione soddisfa altresì il requisito della forma scritta ad substantiam occorrente per la clausola compromissoria (art. 808 c.p.c.), non richiedendosi che la volontà negoziale sia espressa con un unico documento che rechi la sottoscrizione dell'una o dell'altra parte, e piuttosto bastando che la sottoscrizione sia contenuta in un documento separato, purché inscindibilmente collegato all’altro. A ravvisare la relazione di integrazione fra i documenti contrattuali in esame non è di ostacolo nemmeno la considerazione della coesistenza tra l’accordo indicante il foro di Ancona (non esclusivo: art. 29, comma 2, c.p.c.) e la clausola compromissoria, essendo la duplice previsione giustificata dalla libera volontà delle parti, desumibile altresì dalle loro condotte processuali tacitamente convergenti, di scegliere se introdurre la controversia dinanzi al giudice ordinario o dinanzi agli arbitri. 4.4. - Quanto alla circostanza che i contratti di appalto fossero stati in realtà conclusi non con il rappresentante per legge o statuto della [OSCURATO:SOCIETA]., ma con [OSCURATO:PERSONA], all’epoca mero consigliere d’amministrazione, il Tribunale di Ancona ha concluso che in ogni caso la carenza del potere rappresentativo sarebbe stata sanata in forza di ratifica della società appaltatrice, avendo la stessa pacificamente eseguito le opere in essi commissionate. L'istituto della ratifica (desumibile, ad esempio, altresì dalla nomina del proprio arbitro nel giudizio arbitrale promosso) è certamente applicabile anche alla clausola compromissoria (di per sé valida, seppur inefficace) inserita in un contratto da un soggetto che non ne aveva la facoltà, nella specie perché sottoscritta da un amministratore privo di potere, costituendo espressione di autonomia negoziale, atteso che comporta, sul piano funzionale, la valutazione positiva da parte dell'ordinamento dell'interesse del soggetto legittimato a recuperare, nella propria sfera giuridica, il risultato dell'attività da altri compiuta senza esserne legittimato, così realizzando anche un'esigenza di economia giuridica, salvi i limiti desumibili dal sistema a tutela delle parti originarie e dei terzi (Cass. n. 17935 del 2009; n. 2136 del 1977). Nemmeno appare sostenibile che la [OSCURATO:SOCIETA]. avesse inteso ratificare l’operato del rappresentante senza potere [OSCURATO:PERSONA] per le sole clausole dell’accordo intercorso con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. relative ai lavori da eseguire, e non anche per la clausola compromissoria contestualmente pattuita, ciò in forza del cosiddetto principio di autonomia della clausola compromissoria: invero, tale principio si invoca ai fini della non estensione della cause di invalidità, mentre qui dovrebbe giustificare una ratifica parziale del contratto concluso dal falsus procurator, la cui ammissibilità è di regola esclusa sia in giurisprudenza (ad es., Cass. n. 992 del 1967), che in dottrina. 4.5. –Si consideri altresì che il rappresentante di una società, contro la quale sia prodotta in giudizio una scrittura privata, rilevante per il suo valore negoziale, ha l’onere di procedere al disconoscimento, ai sensi dell’art. 214 c.p.c., ove il documento sia sottoscritto da un soggetto che la rappresenti, in ragione del rapporto organico in base al quale può impegnare la responsabilità dell'ente, e la società parte del giudizio intenda contestare l’autenticità della scrittura; allorché, invece, la società intenda dichiarare, come nella specie, che il contratto era stato sottoscritto da persona priva del potere di rappresentare la stessa, tale documento può essere utilizzato per la formazione del convincimento del giudice (arg. da Cass. n. 1356 del 1981; n. 2095 del 2014). 4.6. - Neppure rileva l’asserito difetto di specifica approvazione per iscritto della clausola compromissoria istitutiva di arbitrato rituale, non risultando dimostrato che i contratti di appalto intervenuti tra le parti costituissero strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale (perché predisposte da un contraente che esplica attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti), quanto dal punto di vista formale (perché predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie). La mera attività di formulazione unilaterale del regolamento contrattuale è, infatti, da tenere distinta dalla predisposizione delle condizioni generali di contratto, non potendo considerarsi tali le clausole contrattuali elaborate da uno dei contraenti in previsione e con riferimento ad uno specifico rapporto negoziale (ad es., Cass.n. 12153 del 2006). 5. In ragione dell’epilogo la ricorrente va condannata a rimborsare le spese in favore della controricorrente, che, tenuto conto del valore, della qualità della causa e delle attività svolte, si liquidano, distratte in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi anticipatario, siccome in dispositivo. 6. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto (quanto all’applicabilità al regolamento di competenza, cfr., da ultimo Sez. 6 n. 13636/2020). P.Q.M. rigetta il ricorso per regolamento di competenza, dichiara la competenza degli arbitri e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che, distratte in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], liquida in euro 7.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali