Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 aprile 1970

Cassazione n. 41645/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/04/1970 avverso la sentenza del 01/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 19 febbraio 2020 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il concorso nel reato di tentato furto aggravato dalla violenza sulle cose e, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla aggravante ed alla recidiva specifica reiterata, l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato, che si duole della violazione dell'art. 625, primo comma, n. 2, cod. pen., per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente l'aggravante della violenza sulle cose, consistita nel distacco della placca antitaccheggio, sebbene il profumo sottratto non avesse riportato alcun danno, è manifestamente infondato, atteso che, come già osservato dalla Corte di appello, la aggravante sussiste anche laddove sia stata alterata la destinazione della res e nel caso di specie detta alterazione sussiste, in quanto la placca, staccata dal bene a protezione del quale era stata apposta, non è più in grado di svolgere la sua funzione, occorrendo a tal fine una attività di rispristino (vedi Sez. 5, n. 33898 del 12/06/2017, Temilie, Rv. 270478); - che il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato, essendo stata fornita adeguata motivazione in ordine all'applicazione della recidiva; - che il secondo motivo è manifestamente infondato, atteso che per la applicazione della recidiva reiterata, di cui deve tenersi conto trattandosi di aggravante ad effetto speciale, e della aggravante della violenza sulle cose, la pena edittale risulta superiore al limite previsto dal primo comma dell'art. 131- bis cod. pen.; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/04/1970 avverso la sentenza del 01/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 19 febbraio 2020 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il concorso nel reato di tentato furto aggravato dalla violenza sulle cose e, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla aggravante ed alla recidiva specifica reiterata, l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato, che si duole della violazione dell'art. 625, primo comma, n. 2, cod. pen., per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente l'aggravante della violenza sulle cose, consistita nel distacco della placca antitaccheggio, sebbene il profumo sottratto non avesse riportato alcun danno, è manifestamente infondato, atteso che, come già osservato dalla Corte di appello, la aggravante sussiste anche laddove sia stata alterata la destinazione della res e nel caso di specie detta alterazione sussiste, in quanto la placca, staccata dal bene a protezione del quale era stata apposta, non è più in grado di svolgere la sua funzione, occorrendo a tal fine una attività di rispristino (vedi Sez. 5, n. 33898 del 12/06/2017, Temilie, Rv. 270478); - che il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato, essendo stata fornita adeguata motivazione in ordine all'applicazione della recidiva; - che il secondo motivo è manifestamente infondato, atteso che per la applicazione della recidiva reiterata, di cui deve tenersi conto trattandosi di aggravante ad effetto speciale, e della aggravante della violenza sulle cose, la pena edittale risulta superiore al limite previsto dal primo comma dell'art. 131- bis cod. pen.; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 41645/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris