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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 00340/2023

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la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al n. 25363/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, e ICOM s?r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese, giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliate in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA] n. 6, presso lo Studio del difensore; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato all'indirizzo PEC del•clifensore iscritto nel REGINDE; - con troricorrente - Avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 3364/2016, pubblicata il 21 settembre 2016r.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Ritenuto che: - con contratto preliminare del 2 maggio 1994 la [OSCURATO:SOCIETA]. si obbligava a vendere a [OSCURATO:PERSONA], che si obbligava ad acquistare, appartamento sito in Sant'Anastasia, via Arco, scala C, piano I, int. 2, edificio 4, ubicato sul lotto R/3 del Piano di Zona legge n. 167 del 1962, loc.

"[OSCURATO:PERSONA]", edificato in regime di edilizia agevolata nell'ambito di una convenzione stipulata fra il Comune di Sant'Apastasia e la [OSCURATO:SOCIETA], stabilito il prezzo di vendita in 170.000.00 alla data del 31.12.1992, di cui £ 60.000.000 da corrispondersi con l'accollo di un mutuo agevolato, senza però che le parti addivenissero alla stipula del contratto definitivo.

Di conseguenza la [OSCURATO:SOCIETA] vendeva il medesimo immobile "in uno 4d altri" alla ICOM - [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con rogito notarile del 17 febbraio 2006, che si obbligava, altresì, a subentrare nelle posizioni attive e passive derivanti dai giudizi pendenti intrapresi dalla venditrice intervenendovi volontariamente.

In particolare, con riferimento all'immobile de quo, il Tribunale di Noia, con sentenza n. 1646 del 2005, accoglieva solo in parte la domanda principale e per l'effetto condannava il [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore della [OSCURATO:SOCIETA] della somma di euro 16.216,75 oltre interessi, nonché euro 3.354,40, con interessi legali, dichiarato avvenuto il trasferimento della, proprietà del bene in capo al [OSCURATO:PERSONA], il quale era tenuto all'accollo del mutuo come risultante dal frazionamento, con condanna dello stesso alle spese del giudizio; - interposta impugnazione da parte della [OSCURATO:SOCIETA], la Corte di appello di Napoli, nella resistenza del [OSCURATO:PERSONA], che proponeva anche appello incidentale, autorizzata la chiamata in causa della ICOM, che si costituiva aderendo alle difese dell'appellante, dichiarava la cessazione della materia del contendere in ordine ai motivi di appello principale e di quello incidentale tutti riguardanti la determinazione del. prezzo dell'immobile, rigettato l'appello relativamente alla domanda di risarcimento dei danni, confermata la sentenza relativamente all'accertamento dell'avvenuto trasferimento della proprietà dell'immobile in contesa, con compensazione delle spese processuali del grado.

A sostegno della decisione adottata la Corte territoriale rilevava che quanto al regime della produzione documentale al presente processo trovava applicazione l'art. 345 c.p.c. nella versione anteriore alla novella n. 69 del 2009, con la conseguenza che a fronte dell'eccezione di nullità del contratto preliminare formulata per la prima volta nel corso del giudizio di appello, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla prima udienza successiva correttamente la difesa dell'appellato aveva prodotto atti volti a dimostrare il buon diritto del [OSCURATO:PERSONA] ad acquistare l'immobile, per cui si trattava di documenti assolutamente indispensabili ai fini della decisione, comprendendosi dal loro esame l'infondatezza dell'eccezione di nullità, per avere alla data del 1994 l'acquirente convenuto tutti i requisiti di reddito e patrimoniali (negativi) richiesti dalla legge.

Aggiungeva che doveva essere dichiarata la cessazione della materia del contendere quanto al prezzo del bene per avere il [OSCURATO:PERSONA] formulato offerta reale in data 23.02.2007, con valore transattivo, come rilevato dal c.t.u., superiore per oltre euro 5.000,00 a quanto la parte avrebbe dovuto pagare in esecuzione della sentenza di primo grado, offerta accettata dalla controparte, a nulla rilevando la circostanza che le parte avevano continuato a comparire in giudizio essendo pendenti altre questioni.

In particolare, la domanda di risarcimento del danni, della quale veniva dichiarata l'inammissibilità della censura ai sensi dell'art. 342 c.p.c. per assoluta genericità.

Infine, andava confermata la sentenza impugnata quanto all'accertamento dell'intervenuto trasferimento della proprietà dell'immobile, respinta l'eccezione di nullità del contratto; - avverso la sentenza della Corte d'appello partenopea proponevano ricorso per cassazione, basato su tre motivi, la [OSCURATO:SOCIETA] e la ICOM, cui resisteva con controricorso il [OSCURATO:PERSONA]; - in prossimità dell'adunanza camerale del 21 giugno 2022, la difesa di parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.

Considerato in diritto:- con il primo motivo parte ricorrente lamenta - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e la falsa applicazione delle norme sulla interpretazione dei contratti ex artt. 1362 e ss c.c., per aver la Corte territoriale erroneamente ritenuto intervenuta fra le parti una transazione, mentre l'offerta reale ed il ritiro della somma presso istituto di credito aveva la sola finalità di dare attuazione alla decisione di primo grado, essendo la somma di euro 5.000,00 a copertura degli interessi successivi, anche essi indicati in sentenza.

Con il secondo motivo si denuncia - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 - la violazione dei principi che regolano la fattispecie della cessazione della materia del contendere in mancanza di una concorde richiesta delle parti, essendo stata dichiarata d'ufficio.

Con il terzo motivo parte ricorrente lamenta - ai sensi ,dell'art. 360, comma 1, n. 3 e 5, c.p.c. - la violazione dei principi che regolano la fattispecie dell'obbligo di motivazione per non essere stata integralmente corrisposto l'importo residuo da parte del [OSCURATO:PERSONA] che ammontava ad euro 34.018,06, che mancava peraltro di attualizzazione.

I tre motivi di ricorso - da trattare congiuntamente vertendo tutti sulla medesima questione, seppure sotto diversi profili, dell'errore in cui la corte territoriale sarebbe incorsa nel ritenere cessazione della materia del contendere - sono fondati.

Nella sentenza di questa Corte n. 562 del 2000 (ribadito da Cass. n. 27255 del 2017) è stato fissato il principio che, in base alla norma di cui all'art. 1208 c.c., affinché l'offerta del debitore sia idonea a costituire in mora il creditore è necessario che essa comprenda la totalità della somma dovuta, degli interessi e delle spese liquide, con la conseguenza che il rifiuto del creditore fondato sulla inidoneità della somma offerta a coprire l'intero ammontare del credito non viola il disposto dell'art. 1220 c.c., risultando esso legittimamente formulato, e che analoghe conseguenze valgono anche in riferimento all'offerta non formale, idonea quanto meno ad impedire la mora del debitore (così Cass. n. 21004 del 2012; Cass. n. 25155 del 2010), ma nel valutare la fattispecie in esame non può prescindersi anche dall'apprezzamento degli esiti della c.t.u. disposta nel corso del giudizio di appello proprio per tenere conto ai fini della determinazione dei rapporti di dare ed avere tra le parti dell'offerta reale formulata dal [OSCURATO:PERSONA].

Ed, infatti, a fronte della messa a disposizione da parte del [OSCURATO:PERSONA] di una somma definita dal giudice del gravame "superiore per oltre euro 5.000,00 a quanto la parte avrebbe dovuto pagare in esecuzione della sentenza di primo grado", riconosciuto dal giudice di prime cure come dovuto l'importo di euro 16.216,75 con interessi, a titolo di saldo del prezzo dell'immobile, oltre ad ulteriori euro 3.354,40, sempre con interessi, che, come da allegazioni delle società ricorrenti, corrispondeva ad un'offerta formalizzata per complessivi euro 32.731,93, a fronte di una richiesta di ulteriori euro 34.018,06, sulla quale il giudice di appello non si è pronunciato, né risulta avere tenuto conto degli esiti della c.t.u. disposta sempre in sede di giudizio di secondo grado al fine di accertare l'entità di quanto ancora (eventualmente) dovuto.

Come si ricava dalla lettura della sentenza di appello oggi gravata, il protrarsi del giudizio di appello risulta in significativa parte ascrivibile anche alla condotta delle parti appellanti le quali anche in sede di gravame avevano reiterato la loro ferma contestazione quanto all'importo ancora dovuto dall'acquirente, imponendo anche la nomina di un consulente tecnico d'ufficio, incaricato anche di rispondere a dei quesiti suppletivi, vertenti proprio sulla questione de qua.

La contestazione si è poi protratta anche dopo il deposito della consulenza d'ufficio e dei conseguenti chiarimenti, avendo le appellanti criticato la stessa correttezza dell'ausiliario, con la conseguenza che — veniva ribadito - la somma veniva ritirata in quanto offerta in ottemperanza della sentenza di primo grado "al fine di evitare maggiori spese di esecuzione".

Ed è proprio la condotta dell'originario convenuto, che ha provveduto all'offerta reale per impedire che il protrarsi del giudizio potesse maggiorare le spese, a denotare come le richieste di ricevere una maggiore somma da parte del costruttore non fosse stata rinunciata ovvero transatta, diversamente da quanto ritenuto dal giudice del gravame.

Ed, è sempre in tale prospettiva, del tutto trascurata dai giudici di appello, che andavano valutati gli esiti della disposta c.t.u., in quanto permaneva fra le parti un contrasto sugli importi ancora dovuti dal [OSCURATO:PERSONA] e che potrebbe determinare l'incompletezza dell'offerta stessa.

Conclusivamente, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata cassata; il giudice del rinvio dovrà decidere la causa attenendosi al principio che, affinché l'offerta reale del debitore sia idonea a costituire in mora il creditore è necessario che essa comprenda la totalità della somma dovuta, degli interessi e delle spese liquide.

Il giudice del rinvio, ai sensi dell'art. 385 c.p.c., provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Napoli, in diversa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al n. 25363/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, e ICOM s?r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese, giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliate in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA] n. 6, presso lo Studio del difensore; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato all'indirizzo PEC del•clifensore iscritto nel REGINDE; - con troricorrente - Avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 3364/2016, pubblicata il 21 settembre 2016r. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Ritenuto che: - con contratto preliminare del 2 maggio 1994 la [OSCURATO:SOCIETA]. si obbligava a vendere a [OSCURATO:PERSONA], che si obbligava ad acquistare, appartamento sito in Sant'Anastasia, via Arco, scala C, piano I, int. 2, edificio 4, ubicato sul lotto R/3 del Piano di Zona legge n. 167 del 1962, loc. "[OSCURATO:PERSONA]", edificato in regime di edilizia agevolata nell'ambito di una convenzione stipulata fra il Comune di Sant'Apastasia e la [OSCURATO:SOCIETA], stabilito il prezzo di vendita in 170.000.00 alla data del 31.12.1992, di cui £ 60.000.000 da corrispondersi con l'accollo di un mutuo agevolato, senza però che le parti addivenissero alla stipula del contratto definitivo. Di conseguenza la [OSCURATO:SOCIETA] vendeva il medesimo immobile "in uno 4d altri" alla ICOM - [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con rogito notarile del 17 febbraio 2006, che si obbligava, altresì, a subentrare nelle posizioni attive e passive derivanti dai giudizi pendenti intrapresi dalla venditrice intervenendovi volontariamente. In particolare, con riferimento all'immobile de quo, il Tribunale di Noia, con sentenza n. 1646 del 2005, accoglieva solo in parte la domanda principale e per l'effetto condannava il [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore della [OSCURATO:SOCIETA] della somma di euro 16.216,75 oltre interessi, nonché euro 3.354,40, con interessi legali, dichiarato avvenuto il trasferimento della, proprietà del bene in capo al [OSCURATO:PERSONA], il quale era tenuto all'accollo del mutuo come risultante dal frazionamento, con condanna dello stesso alle spese del giudizio; - interposta impugnazione da parte della [OSCURATO:SOCIETA], la Corte di appello di Napoli, nella resistenza del [OSCURATO:PERSONA], che proponeva anche appello incidentale, autorizzata la chiamata in causa della ICOM, che si costituiva aderendo alle difese dell'appellante, dichiarava la cessazione della materia del contendere in ordine ai motivi di appello principale e di quello incidentale tutti riguardanti la determinazione del. prezzo dell'immobile, rigettato l'appello relativamente alla domanda di risarcimento dei danni, confermata la sentenza relativamente all'accertamento dell'avvenuto trasferimento della proprietà dell'immobile in contesa, con compensazione delle spese processuali del grado. A sostegno della decisione adottata la Corte territoriale rilevava che quanto al regime della produzione documentale al presente processo trovava applicazione l'art. 345 c.p.c. nella versione anteriore alla novella n. 69 del 2009, con la conseguenza che a fronte dell'eccezione di nullità del contratto preliminare formulata per la prima volta nel corso del giudizio di appello, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla prima udienza successiva correttamente la difesa dell'appellato aveva prodotto atti volti a dimostrare il buon diritto del [OSCURATO:PERSONA] ad acquistare l'immobile, per cui si trattava di documenti assolutamente indispensabili ai fini della decisione, comprendendosi dal loro esame l'infondatezza dell'eccezione di nullità, per avere alla data del 1994 l'acquirente convenuto tutti i requisiti di reddito e patrimoniali (negativi) richiesti dalla legge. Aggiungeva che doveva essere dichiarata la cessazione della materia del contendere quanto al prezzo del bene per avere il [OSCURATO:PERSONA] formulato offerta reale in data 23.02.2007, con valore transattivo, come rilevato dal c.t.u., superiore per oltre euro 5.000,00 a quanto la parte avrebbe dovuto pagare in esecuzione della sentenza di primo grado, offerta accettata dalla controparte, a nulla rilevando la circostanza che le parte avevano continuato a comparire in giudizio essendo pendenti altre questioni. In particolare, la domanda di risarcimento del danni, della quale veniva dichiarata l'inammissibilità della censura ai sensi dell'art. 342 c.p.c. per assoluta genericità. Infine, andava confermata la sentenza impugnata quanto all'accertamento dell'intervenuto trasferimento della proprietà dell'immobile, respinta l'eccezione di nullità del contratto; - avverso la sentenza della Corte d'appello partenopea proponevano ricorso per cassazione, basato su tre motivi, la [OSCURATO:SOCIETA] e la ICOM, cui resisteva con controricorso il [OSCURATO:PERSONA]; - in prossimità dell'adunanza camerale del 21 giugno 2022, la difesa di parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. Considerato in diritto:- con il primo motivo parte ricorrente lamenta - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e la falsa applicazione delle norme sulla interpretazione dei contratti ex artt. 1362 e ss c.c., per aver la Corte territoriale erroneamente ritenuto intervenuta fra le parti una transazione, mentre l'offerta reale ed il ritiro della somma presso istituto di credito aveva la sola finalità di dare attuazione alla decisione di primo grado, essendo la somma di euro 5.000,00 a copertura degli interessi successivi, anche essi indicati in sentenza. Con il secondo motivo si denuncia - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 - la violazione dei principi che regolano la fattispecie della cessazione della materia del contendere in mancanza di una concorde richiesta delle parti, essendo stata dichiarata d'ufficio. Con il terzo motivo parte ricorrente lamenta - ai sensi ,dell'art. 360, comma 1, n. 3 e 5, c.p.c. - la violazione dei principi che regolano la fattispecie dell'obbligo di motivazione per non essere stata integralmente corrisposto l'importo residuo da parte del [OSCURATO:PERSONA] che ammontava ad euro 34.018,06, che mancava peraltro di attualizzazione. I tre motivi di ricorso - da trattare congiuntamente vertendo tutti sulla medesima questione, seppure sotto diversi profili, dell'errore in cui la corte territoriale sarebbe incorsa nel ritenere cessazione della materia del contendere - sono fondati. Nella sentenza di questa Corte n. 562 del 2000 (ribadito da Cass. n. 27255 del 2017) è stato fissato il principio che, in base alla norma di cui all'art. 1208 c.c., affinché l'offerta del debitore sia idonea a costituire in mora il creditore è necessario che essa comprenda la totalità della somma dovuta, degli interessi e delle spese liquide, con la conseguenza che il rifiuto del creditore fondato sulla inidoneità della somma offerta a coprire l'intero ammontare del credito non viola il disposto dell'art. 1220 c.c., risultando esso legittimamente formulato, e che analoghe conseguenze valgono anche in riferimento all'offerta non formale, idonea quanto meno ad impedire la mora del debitore (così Cass. n. 21004 del 2012; Cass. n. 25155 del 2010), ma nel valutare la fattispecie in esame non può prescindersi anche dall'apprezzamento degli esiti della c.t.u. disposta nel corso del giudizio di appello proprio per tenere conto ai fini della determinazione dei rapporti di dare ed avere tra le parti dell'offerta reale formulata dal [OSCURATO:PERSONA]. Ed, infatti, a fronte della messa a disposizione da parte del [OSCURATO:PERSONA] di una somma definita dal giudice del gravame "superiore per oltre euro 5.000,00 a quanto la parte avrebbe dovuto pagare in esecuzione della sentenza di primo grado", riconosciuto dal giudice di prime cure come dovuto l'importo di euro 16.216,75 con interessi, a titolo di saldo del prezzo dell'immobile, oltre ad ulteriori euro 3.354,40, sempre con interessi, che, come da allegazioni delle società ricorrenti, corrispondeva ad un'offerta formalizzata per complessivi euro 32.731,93, a fronte di una richiesta di ulteriori euro 34.018,06, sulla quale il giudice di appello non si è pronunciato, né risulta avere tenuto conto degli esiti della c.t.u. disposta sempre in sede di giudizio di secondo grado al fine di accertare l'entità di quanto ancora (eventualmente) dovuto. Come si ricava dalla lettura della sentenza di appello oggi gravata, il protrarsi del giudizio di appello risulta in significativa parte ascrivibile anche alla condotta delle parti appellanti le quali anche in sede di gravame avevano reiterato la loro ferma contestazione quanto all'importo ancora dovuto dall'acquirente, imponendo anche la nomina di un consulente tecnico d'ufficio, incaricato anche di rispondere a dei quesiti suppletivi, vertenti proprio sulla questione de qua. La contestazione si è poi protratta anche dopo il deposito della consulenza d'ufficio e dei conseguenti chiarimenti, avendo le appellanti criticato la stessa correttezza dell'ausiliario, con la conseguenza che — veniva ribadito - la somma veniva ritirata in quanto offerta in ottemperanza della sentenza di primo grado "al fine di evitare maggiori spese di esecuzione". Ed è proprio la condotta dell'originario convenuto, che ha provveduto all'offerta reale per impedire che il protrarsi del giudizio potesse maggiorare le spese, a denotare come le richieste di ricevere una maggiore somma da parte del costruttore non fosse stata rinunciata ovvero transatta, diversamente da quanto ritenuto dal giudice del gravame. Ed, è sempre in tale prospettiva, del tutto trascurata dai giudici di appello, che andavano valutati gli esiti della disposta c.t.u., in quanto permaneva fra le parti un contrasto sugli importi ancora dovuti dal [OSCURATO:PERSONA] e che potrebbe determinare l'incompletezza dell'offerta stessa. Conclusivamente, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata cassata; il giudice del rinvio dovrà decidere la causa attenendosi al principio che, affinché l'offerta reale del debitore sia idonea a costituire in mora il creditore è necessario che essa comprenda la totalità della somma dovuta, degli interessi e delle spese liquide. Il giudice del rinvio, ai sensi dell'art. 385 c.p.c., provvederà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Napoli, in diversa
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