Risultati per «"risarcimento del danno"»
Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 16 luglio 2026

Corte di giustizia UE/2026

ECLI:EU:C:2026:603
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024CJ0789_INF

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 16 luglio 2026 – IMG / Commissione (causa C-789/24 P) «Impugnazione – Responsabilità extracontrattuale – Normativa finanziaria dell’Unione – Esecuzione del bilancio dell’Unione europea in gestione indiretta da parte di un’organizzazione internazionale – Decisione che nega a un’entità il riconoscimento dello status di organizzazione internazionale – Danno materiale – Perdita dell’opportunità di stipulare con la Commissione europea convenzioni di delega secondo la modalità della gestione indiretta in qualità di organizzazione internazionale e di percepire un contributo destinato a coprire le spese amministrative sostenute – Nesso di causalità – Effettiva esistenza e portata del danno»

1. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Criteri di valutazione – Potere discrezionale dell'istituzione autrice dell'atto – Manifesta e grave violazione dei limiti di tale potere (Art. 340, secondo comma, TFUE) (v. punti 48-50)

2. Impugnazione – Motivi d'impugnazione – Errore di diritto – Sentenza del Tribunale basata su una decisione divenuta illegittima – Ammissibilità (Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58) (v. punti 59, 62, 63)

3. Impugnazione – Impugnazione giudicata fondata – Decisione sul merito della controversia da parte del giudice dell’impugnazione – Presupposto – Causa matura per la decisione – Assenza – Rinvio della causa dinanzi al Tribunale (Statuto della Corte di giustizia, art. 61, primo comma) (v. punti 67-74) Dispositivo 1) La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 4 settembre 2024, IMG/Commissione (

T‑381/15 [OSCURATO:PERSONA]

, EU:T:2024:589 ), è annullata 2) La causa T‑381/15 [OSCURATO:PERSONA] è rinviata al Tribunale dell’Unione europea affinché esso statuisca sulla domanda di risarcimento del danno materiale che l’[OSCURATO:PERSONA] (IMG) avrebbe subito a causa della decisione della Commissione europea dell’8 maggio 2015 di non stipulare più con essa nuovi accordi di delega secondo la modalità della gestione indiretta prevista dalla normativa finanziaria dell’Unione a beneficio delle organizzazioni internazionali, fino a quando il suo status giuridico non sia definitivamente chiarito. 3) Le spese sono riservate.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0789_INF Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 16 luglio 2026 – IMG / Commissione (causa C-789/24 P) «Impugnazione – Responsabilità extracontrattuale – Normativa finanziaria dell’Unione – Esecuzione del bilancio dell’Unione europea in gestione indiretta da parte di un’organizzazione internazionale – Decisione che nega a un’entità il riconoscimento dello status di organizzazione internazionale – Danno materiale – Perdita dell’opportunità di stipulare con la Commissione europea convenzioni di delega secondo la modalità della gestione indiretta in qualità di organizzazione internazionale e di percepire un contributo destinato a coprire le spese amministrative sostenute – Nesso di causalità – Effettiva esistenza e portata del danno» 1. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Criteri di valutazione – Potere discrezionale dell'istituzione autrice dell'atto – Manifesta e grave violazione dei limiti di tale potere (Art. 340, secondo comma, TFUE) (v. punti 48-50) 2. Impugnazione – Motivi d'impugnazione – Errore di diritto – Sentenza del Tribunale basata su una decisione divenuta illegittima – Ammissibilità (Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58) (v. punti 59, 62, 63) 3. Impugnazione – Impugnazione giudicata fondata – Decisione sul merito della controversia da parte del giudice dell’impugnazione – Presupposto – Causa matura per la decisione – Assenza – Rinvio della causa dinanzi al Tribunale (Statuto della Corte di giustizia, art. 61, primo comma) (v. punti 67-74) Dispositivo 1) La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 4 settembre 2024, IMG/Commissione ( T‑381/15 [OSCURATO:PERSONA] , EU:T:2024:589 ), è annullata 2) La causa T‑381/15 [OSCURATO:PERSONA] è rinviata al Tribunale dell’Unione europea affinché esso statuisca sulla domanda di risarcimento del danno materiale che l’[OSCURATO:PERSONA] (IMG) avrebbe subito a causa della decisione della Commissione europea dell’8 maggio 2015 di non stipulare più con essa nuovi accordi di delega secondo la modalità della gestione indiretta prevista dalla normativa finanziaria dell’Unione a beneficio delle organizzazioni internazionali, fino a quando il suo status giuridico non sia definitivamente chiarito. 3) Le spese sono riservate.
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