Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 16 luglio 2026
Corte di giustizia UE/2026
ECLI:EU:C:2026:603
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0789_INF
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 16 luglio 2026 –
IMG / Commissione
(causa C-789/24 P)
«Impugnazione – Responsabilità extracontrattuale – Normativa finanziaria dell’Unione – Esecuzione del bilancio dell’Unione europea in gestione indiretta da parte di un’organizzazione internazionale – Decisione che nega a un’entità il riconoscimento dello status di organizzazione internazionale – Danno materiale – Perdita dell’opportunità di stipulare con la Commissione europea convenzioni di delega secondo la modalità della gestione indiretta in qualità di organizzazione internazionale e di percepire un contributo destinato a coprire le spese amministrative sostenute – Nesso di causalità – Effettiva esistenza e portata del danno»
1.
Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Criteri di valutazione – Potere discrezionale dell'istituzione autrice dell'atto – Manifesta e grave violazione dei limiti di tale potere
(Art. 340, secondo comma, TFUE)
(v. punti 48-50)
2.
Impugnazione – Motivi d'impugnazione – Errore di diritto – Sentenza del Tribunale basata su una decisione divenuta illegittima – Ammissibilità
(Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58)
(v. punti 59, 62, 63)
3.
Impugnazione – Impugnazione giudicata fondata – Decisione sul merito della controversia da parte del giudice dell’impugnazione – Presupposto – Causa matura per la decisione – Assenza – Rinvio della causa dinanzi al Tribunale
(Statuto della Corte di giustizia, art. 61, primo comma)
(v. punti 67-74)
Dispositivo
1)
La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 4 settembre 2024, IMG/Commissione (
T‑381/15 [OSCURATO:PERSONA]
,
EU:T:2024:589
), è annullata
2)
La causa T‑381/15 [OSCURATO:PERSONA] è rinviata al Tribunale dell’Unione europea affinché esso statuisca sulla domanda di risarcimento del danno materiale che l’[OSCURATO:PERSONA] (IMG) avrebbe subito a causa della decisione della Commissione europea dell’8 maggio 2015 di non stipulare più con essa nuovi accordi di delega secondo la modalità della gestione indiretta prevista dalla normativa finanziaria dell’Unione a beneficio delle organizzazioni internazionali, fino a quando il suo status giuridico non sia definitivamente chiarito.
3)
Le spese sono riservate.