Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2022
ECLI:EU:C:2022:745
Testo integrale del provvedimento
62022CO0071_INF
Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 29 settembre 2022 – CX/Commissione
(causa C‑71/22 P)
«Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Funzione pubblica – Funzionario – Indagine dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) – Negoziazione non autorizzata e clandestina di un appalto – Conflitto di interessi – Sanzione disciplinare – Destituzione – Diritto di essere ascoltato – Ripetute assenze del ricorrente e del suo avvocato all’udienza disciplinare – Snaturamento degli elementi di prova – Dovere di sollecitudine della Commissione europea – Obbligo di motivazione – Principio del ne bis in idem – Termine ragionevole – Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»
1.
Funzionari – Regime disciplinare – Procedura – Audizione dell’interessato da parte dell’autorità che ha il potere di nomina – Mancata presentazione dell’interessato sulla base di un certificato medico – Presunzione di incapacità a comparire – Natura relativa – Onere della prova – Facoltà per l’interessato di farsi rappresentare o di presentare osservazioni scritte
[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 41, § 2, a), 51, § 1, e 52, § 1; Statuto dei funzionari, allegato IX, artt. 4 e 22, § 1]
(v. punti 5 [16, 40, 45], 6)
2.
Funzionari – Regime disciplinare – Procedura – Decisione dell’autorità che ha il potere di nomina con cui è imposta una sanzione disciplinare senza previa audizione dell’interessato – Mancata previa audizione imputabile all’interessato – Legittimità
(Statuto dei funzionari, allegato IX, art. 7, 3° comma)
(v. punti 5 [36-38], 6)
3.
Procedimento giurisdizionale – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Presupposti – Applicazione al procedimento su rinvio conseguente a una pronuncia resa su impugnazione
[Regolamento di procedura del Tribunale, art. 35, § 1, d) ed e)]
(v. punti 5 [73], 6)
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinga in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata.
2)
CX sopporta le proprie spese