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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2022

ECLI:EU:C:2022:745
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022CO0071_INF

Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 29 settembre 2022 – CX/Commissione (causa C‑71/22 P) «Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Funzione pubblica – Funzionario – Indagine dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) – Negoziazione non autorizzata e clandestina di un appalto – Conflitto di interessi – Sanzione disciplinare – Destituzione – Diritto di essere ascoltato – Ripetute assenze del ricorrente e del suo avvocato all’udienza disciplinare – Snaturamento degli elementi di prova – Dovere di sollecitudine della Commissione europea – Obbligo di motivazione – Principio del ne bis in idem – Termine ragionevole – Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»

1. Funzionari – Regime disciplinare – Procedura – Audizione dell’interessato da parte dell’autorità che ha il potere di nomina – Mancata presentazione dell’interessato sulla base di un certificato medico – Presunzione di incapacità a comparire – Natura relativa – Onere della prova – Facoltà per l’interessato di farsi rappresentare o di presentare osservazioni scritte [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 41, § 2, a), 51, § 1, e 52, § 1; Statuto dei funzionari, allegato IX, artt. 4 e 22, § 1] (v. punti 5 [16, 40, 45], 6)

2. Funzionari – Regime disciplinare – Procedura – Decisione dell’autorità che ha il potere di nomina con cui è imposta una sanzione disciplinare senza previa audizione dell’interessato – Mancata previa audizione imputabile all’interessato – Legittimità (Statuto dei funzionari, allegato IX, art. 7, 3° comma) (v. punti 5 [36-38], 6)

3. Procedimento giurisdizionale – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Presupposti – Applicazione al procedimento su rinvio conseguente a una pronuncia resa su impugnazione [Regolamento di procedura del Tribunale, art. 35, § 1, d) ed e)] (v. punti 5 [73], 6) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinga in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata. 2) CX sopporta le proprie spese

62022CO0071_INF Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 29 settembre 2022 – CX/Commissione (causa C‑71/22 P) «Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Funzione pubblica – Funzionario – Indagine dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) – Negoziazione non autorizzata e clandestina di un appalto – Conflitto di interessi – Sanzione disciplinare – Destituzione – Diritto di essere ascoltato – Ripetute assenze del ricorrente e del suo avvocato all’udienza disciplinare – Snaturamento degli elementi di prova – Dovere di sollecitudine della Commissione europea – Obbligo di motivazione – Principio del ne bis in idem – Termine ragionevole – Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata» 1. Funzionari – Regime disciplinare – Procedura – Audizione dell’interessato da parte dell’autorità che ha il potere di nomina – Mancata presentazione dell’interessato sulla base di un certificato medico – Presunzione di incapacità a comparire – Natura relativa – Onere della prova – Facoltà per l’interessato di farsi rappresentare o di presentare osservazioni scritte [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 41, § 2, a), 51, § 1, e 52, § 1; Statuto dei funzionari, allegato IX, artt. 4 e 22, § 1] (v. punti 5 [16, 40, 45], 6) 2. Funzionari – Regime disciplinare – Procedura – Decisione dell’autorità che ha il potere di nomina con cui è imposta una sanzione disciplinare senza previa audizione dell’interessato – Mancata previa audizione imputabile all’interessato – Legittimità (Statuto dei funzionari, allegato IX, art. 7, 3° comma) (v. punti 5 [36-38], 6) 3. Procedimento giurisdizionale – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Presupposti – Applicazione al procedimento su rinvio conseguente a una pronuncia resa su impugnazione [Regolamento di procedura del Tribunale, art. 35, § 1, d) ed e)] (v. punti 5 [73], 6) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinga in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata. 2) CX sopporta le proprie spese
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