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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 aprile 2023

Cassazione n. 23186/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] Luciano ha proposto ricorso per cassazione, con proprio difensore, avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino, indicata in epigrafe, con la quale, in riforma di quella del Tribunale cittadino di condanna del predetto per i reati di furto aggravato e per la contravvenzione di cui all'art. 707, cod. pen. (in Torino, il 8/11/2015), è stato dichiarato non doversi procedere per la contravvenzione siccome estinta per prescrizione e rideterminata la pena per il restante reato; ritenuto il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione) e, in ogni caso, propositivo di doglianze del tutto generiche (mancata verifica delle condizioni per una pronuncia ai sensi dell'art. 129, cod. proc. pen.); considerato che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 20 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] Luciano ha proposto ricorso per cassazione, con proprio difensore, avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino, indicata in epigrafe, con la quale, in riforma di quella del Tribunale cittadino di condanna del predetto per i reati di furto aggravato e per la contravvenzione di cui all'art. 707, cod. pen. (in Torino, il 8/11/2015), è stato dichiarato non doversi procedere per la contravvenzione siccome estinta per prescrizione e rideterminata la pena per il restante reato; ritenuto il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione) e, in ogni caso, propositivo di doglianze del tutto generiche (mancata verifica delle condizioni per una pronuncia ai sensi dell'art. 129, cod. proc. pen.); considerato che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 20 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] C
Sentenza Cassazione n. 23186/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris