CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 ottobre 2023
Cassazione n. 31124/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorson. 19145-2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. , rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliato in Roma alla via dei [OSCURATO:PERSONA] 10E; -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; -controricorrente – [OSCURATO:PERSONA]- IRES avverso la sentenza n. 5411/2018 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 12/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 ottobre 2023dal consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. Con avviso di accertamento relativo all’anno 2010 l’Agenzia delle Entrate contestava che il Fondo immobiliare [OSCURATO:PERSONA] costituisse una autonoma realtà societaria, formalmente gestita da Prisma SGR, utilizzata dai beneficiari effettivi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per ottenere una segregazione patrimoniale degli immobili. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Milano accoglieva il ricorso ritenendo che i redditi andassero imputati per trasparenza ai soci. 3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia accoglieva l’appello erariale, evidenziando che la decisione dei giudici di primo grado contrastavacon gli elementi raccolti dall’ufficio, incentrati sulla configurazione di una società di fatto il cui oggetto ruotava intorno alla gestione di un patrimonio immobiliare riconducibile ai coniugi Ragosta e che si fosse in presenza quindi di un soggetto terzo rispetto ai quotisti, con patrimonio e rapporti giuridici propri, tipici della società immobiliare, rispetto al quale d oveva procedersi ad una autonoma determinazione dei profili reddituali; il soggetto era quindi terzo ma, per le concrete modalità organizzative ed operative, non soddisfaceva i requisiti di disciplina dei fondi immobiliari chiusi; lo strumento del fondo di investimento sotto la gestione di una SGR era quindi stato piegato ad una diversa finalità, rappresentata per l’appunto dalla volontà di segregare il patrimonio dei quotisti e di ridurne il carico impositivo.Contro tale sentenza propone ricorso la società, in base a due motivi, illustrati da successiva memoria. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza camerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Considerato che: 1. Con il primo motivo la società deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1, comma 1, lett. j, d.lgs. n. 58/1998, nel testo vigente ratione temporis, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., lamentando l’errata interpretazione della nozione di pluralità di investito r i, elemento la cui sussistenza era stata negata dalla CTR e che invece dovrebbe ritenersi sussistente, alla luce della interpretazione data dalla Corte di Cassazione alla nozione di pluralità di soci in temadi società. Con il secondo motivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3)cod. proc. civ., la società deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2463, primo, secondo e terzo comma, dell’art. 2329, dell’art. 2330, dell’art. 2331 e dell’art. 2332, primo comma, cod., civ., anche in relazione all’art. 10 della direttiva UE 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017, in quanto la riqualificazione del Fondo come s.r.l. sarebbe in contrasto con le modalità di costituzione di una società di capitali previstadal codice civile. 2. La particolare rilevanza della questione determina la rimessione della causa alla pubblica udienza, ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ. P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo, per la trat