CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 30357/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
mento del ricorso;in procedura a trattazione scritta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza resa in data 10 gennaio 2026 il Tribunale di Varese, qualegiudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza presentata nell’interesse diXXXXXXXXXXXXXXdi riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati dicui alle seguenti sentenze:a) sentenza del Tribunale di Firenze, emessa in data 13 marzo 2015,irrevocabile il 15 settembre 2015, di condanna per i reati di cui all’art. 4, commi1 e 2, l. n. 110 del 1975, commessi in Firenze il 21 giugno 2013;b) sentenza del Tribunale di Varese, emessa in data 12 settembre 2016,irrevocabile il 12 ottobre 2016, di applicazione della pena su richiesta delle partiper il reato di cui agli artt. 624 e 625, nn. 2 e 5, cod. pen., commessi in Varese il28 marzo 2016;c) sentenza del Tribunale di Firenze, emessa in data 29 ottobre 2015,irrevocabile il 27 settembre 2017, di condanna per il reato di cui all’art. 648 cod.pen., commesso in Firenze il 6 luglio 2011;d) sentenza del Tribunale di Firenze, emessa in data 21 aprile 2016,irrevocabile il 3 novembre 2017, di condanna per il reato di cui all’art. 73 d.P.R.n. 309 del 1990, commesso in Firenze il 4 aprile 2013;e) sentenza del Tribunale di Firenze, emessa in data 12 settembre 2016,irrevocabile il 28 ottobre 2016, di condanna per il reato di cui all’art. 5, comma8, d. lgs. n. 286 del 1998, commesso in Firenze in epoca anteriore e prossima almarzo 2012;f) sentenza della Corte d’appello di Firenze, emessa in data 21 maggio 2018,irrevocabile il 6 luglio 2018, di condanna per i reati di cui agli artt. 56, 628 cod.pen., commesso in Firenze il 3 novembre 2017, art. 582 cod. pen., commesso innovembre 2017, art. 4 l. n. 110 del 1975, commesso in Firenze il 3 novembre2017;g) sentenza della Corte d’appello di Firenze del 9 ottobre 2015, irrevocabileil 9 gennaio 2018, di condanna per i reati di cui agli artt. 337, 56 e 582 cod.pen., commessi in [OSCURATO:PERSONA] il 22 novembre 2008;h) sentenza del Tribunale di Lucca, emessa in data 6 novembre 2019,irrevocabile il 2 marzo 2020, di condanna per il reato di cui all’art. 648 cod. pen.,commesso in Viareggio dal 24 luglio 2017 al 26 luglio 2017;i) sentenza del Tribunale di Varese, emessa in data 3 novembre 2017,irrevocabile il 4 febbraio 2018, per i reati di cui agli artt. 337 cod. pen., 4 l. n.110 del 1975, commessi in Varese il 2 novembre 2016;l) sentenza del Tribunale di Varese, emessa in data 31 ottobre 2018,irrevocabile il 10 marzo 2019, di condanna per i reati di cui agli artt. 337 cod.pen. e 73 comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990, commessi in Varese il 15 settembre2016;m) sentenza del Tribunale di Firenze, emessa in data 5 aprile 2019,irrevocabile il 19 settembre 2019, di condanna per i reati di cui agli artt. 648cod. pen. e 186, comma, 2 d. lgs. n. 285 del 1992, accertati in Firenze il 31gennaio 2017;n) sentenza della Corte d’appello di Firenze, emessa in data 7 novembre2017, irrevocabile il 23 gennaio 2018, di condanna per il reato di cui all’art. 186,comma 2, d. lgs. n. 285 del 1992, accertato in Firenze il 4 febbraio 2013;o) sentenza della Corte d’appello di Milano, emessa in data 15 dicembre2021, irrevocabile il 30 gennaio 2022, di condanna per il reato di cui all’art. 614cod. pen., commesso in Varese il 19 ottobre 2016;p) sentenza della Corte d’appello di Milano, emessa in data 11 novembre2014, irrevocabile il 14 aprile 2025, di condanna per i reati di cui agli artt. 337cod. pen., 582 cod. pen., commessi in Varese il 30 gennaio 2016.1.1. Il G.E. ha ritenuto decisivo, al fine di escludere il medesimo disegnocriminoso, l’elevato arco temporale di commissione dei fatti criminosi, pari a diecianni. Sebbene tra questi vi fossero anche reati tra loro omogenei, quali quellicontro il patrimonio, essi risultavano realizzati a considerevole distanza di tempo(il primo il 28 marzo 2016 e l’ultimo il 31 gennaio 2017); quelli, invece realizzatinel medesimo anno, il 2017, non potevano essere ricondotti ad ideazioneunitaria, atteso che la mera contiguità spazio temporale, in assenza di ulteriori esignificativi elementi, costituiva elemento non sufficiente per escludere che idelitti in esame fossero, in realtà, frutto di una scelta di vita delinquenzialedell’agente.Quanto, poi, agli ulteriori diversi reati per cui si invocava il riconoscimentodel beneficio in parola, il provvedimento impugnato ha fondato il diniego sullaloro eterogeneità (violazioni in materia stradale, immigrazione, armi, violenzaalla persona), sul carattere estemporaneo di alcuni di essi (come nel caso diresistenza a pubblico ufficiale) e sulla distanza temporale di commissione.Infine, il decidente ha preso in considerazione il dedotto stato ditossicodipendenza del condannato, ritenendolo non decisivo ai fini delriconoscimento del vincolo della continuazione, giacché il certificato prodottoavrebbe attestato una dipendenza da alcol e non da sostanze stupefacenti.2. Avverso la descritta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione – nelleforme di legge – XXXXXXXXXXXXXX. Il ricorso è affidato a due motivi.2.1. Col primo motivo si deducono inosservanza degli artt. 81 cod. pen. e671 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione per avere il decidente omesso diprendere adeguatamente in considerazione sia lo stato di tossicodipendenzadell’agente sia gli indici sintomatici del medesimo disegno criminoso, quali laidentità di condotte, la loro contiguità temporale e spaziale nonché la lorocausale.Con particolare riferimento alla condizione di tossicodipendenza,diversamente da quanto erroneamente ritenuto dal decidente – che hadisconosciuto il valore conferito al documento rilasciato dall’[OSCURATO:PERSONA] diprodotta dà atto del fatto che il condannato era sottoposto a trattamenti sanitariper la dipendenza da sostanze.2.2. Col secondo motivo si denunciano inosservanza degli artt. 81 cod. pen.e 671 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione, per avere il decidente esclusoil riconoscimento del vincolo della continuazione tra gruppi di reati esegnatamente tra i reati commessi nel 2017, rispetto ai quali era statariconosciuta la contiguità spazio-temporale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nel suo secondo motivo.2. Ed invero, è principio consolidato quello per cui in caso di domanda diriconoscimento di continuazione che indichi – anche in via subordinata – unaspecifica delimitazione di ‘gruppi di condotte’ la decisione deve contenereargomenti specifici su tale prospettazione (tra le molte v. Sez. 1 n.7381 del12.11.2018, Rv 276387 – 01).Nel caso in esame la motivazione del diniego è essenzialmente incentratasull’ampiezza complessiva dell’arco temporale di consumazione e, dunque,diventa non idonea a sostenere il diniego di continuazione con riguardo al‘gruppo’ di reati contro il patrimonio commessi tutti nel corso dell’anno 2017.3. Va, pertanto, disposto l’annullamento del provvedimento impugnato,con rinvio per nuovo giudizio. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diVarese.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.