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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 32878/2022

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nciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sulricorso n.r.g. 26499/ 20 20 , propost o da: [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rapp.te p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] N.-ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA], N . 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 202/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il 9 gennaio 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del27/10/2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Con la pronuncia in epigrafe, la CTR della Campania ha confermato la sentenza con la quale la CTP di Napoli aveva respinto il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la cartella di pagamento notificatagli dall’amministrazione il 28 marzo 2018; la pretesa erariale, inerente a maggiore IRES per l’anno di imposta 2014, discendeva dal rigetto dell’istanza, presentata dalla società contribuente, di esenzione dalla disciplina sulle società di comodo per mancato superamento dei ricavi previsti; i giudici d’appello esposero in premessa che la società contribuente, costituita nel 1986 per la ristrutturazione del Palazzo d’Avalos a Napoli, nel 2005 non aveva ancora posto in essere alcuna attività; quindi ritennero la tesi difensiva, secondo cui tale situazione di stallo dipendeva dal lungo contenzioso giudiziario apertosi con l’originario proprietario dell’immobile, non apparisse significativa dell’esistenza di una situazione obiettiva di inoperatività, legittimante la disapplicazione della disciplina, perché la pendenza di una lite non giustificava il blocco totale dell’iniziativa imprenditoriale; osservarono, inoltre, che le ulteriori produzioni effettuate dalla società, volte a comprovare l’avvio di attività connesse al citato progetto imprenditoriale mediante contratti conclusi dalla controllata [OSCURATO:SOCIETA]., fossero significative dell’approntamento di mezzi volti alla realizzazione dell’obiettivo d’impresa, apparendo invece funzionali alla semplice messa in sicurezza dell’immobile; affermarono, infine, che il rigetto dell’istanza era avvenuto anche per l’anno fiscale precedente, nonché nei confronti della partecipata [OSCURATO:SOCIETA]., in entrambi i casi senza alcuna impugnazione; avverso detta sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, illustrato da successiva memoria; l’intimata ha resistito con controricorso; inizialmente assegnata alla sezione sesta, la causa è stata rinviata per la trattazione in udienza onde disporne la riunione con il giudizio distinto al n.r.g. 20008/2020.

Considerato che: l’unico motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 30 della l. n. 724/1994; la società ricorrente si duole del fatto che la sentenza d’appello abbia escluso che le circostanze da lei dedotte fossero munite del requisito di obiettività di cui alla norma evocata; pende fra le parti analogo giudizio, per lo stesso periodo di imposta, originato da ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate e distinto al n.r.g. 20008/2020; è opportuno disporre la riunione dei giudizi per la trattazione congiunta; P.Q.M.

La Corte invia la causa a nuovo ruolo onde consentire la riunione del giudizio con q

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sulricorso n.r.g. 26499/ 20 20 , propost o da: [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rapp.te p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] N.-ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA], N . 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 202/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il 9 gennaio 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del27/10/2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con la pronuncia in epigrafe, la CTR della Campania ha confermato la sentenza con la quale la CTP di Napoli aveva respinto il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la cartella di pagamento notificatagli dall’amministrazione il 28 marzo 2018; la pretesa erariale, inerente a maggiore IRES per l’anno di imposta 2014, discendeva dal rigetto dell’istanza, presentata dalla società contribuente, di esenzione dalla disciplina sulle società di comodo per mancato superamento dei ricavi previsti; i giudici d’appello esposero in premessa che la società contribuente, costituita nel 1986 per la ristrutturazione del Palazzo d’Avalos a Napoli, nel 2005 non aveva ancora posto in essere alcuna attività; quindi ritennero la tesi difensiva, secondo cui tale situazione di stallo dipendeva dal lungo contenzioso giudiziario apertosi con l’originario proprietario dell’immobile, non apparisse significativa dell’esistenza di una situazione obiettiva di inoperatività, legittimante la disapplicazione della disciplina, perché la pendenza di una lite non giustificava il blocco totale dell’iniziativa imprenditoriale; osservarono, inoltre, che le ulteriori produzioni effettuate dalla società, volte a comprovare l’avvio di attività connesse al citato progetto imprenditoriale mediante contratti conclusi dalla controllata [OSCURATO:SOCIETA]., fossero significative dell’approntamento di mezzi volti alla realizzazione dell’obiettivo d’impresa, apparendo invece funzionali alla semplice messa in sicurezza dell’immobile; affermarono, infine, che il rigetto dell’istanza era avvenuto anche per l’anno fiscale precedente, nonché nei confronti della partecipata [OSCURATO:SOCIETA]., in entrambi i casi senza alcuna impugnazione; avverso detta sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, illustrato da successiva memoria; l’intimata ha resistito con controricorso; inizialmente assegnata alla sezione sesta, la causa è stata rinviata per la trattazione in udienza onde disporne la riunione con il giudizio distinto al n.r.g. 20008/2020. Considerato che: l’unico motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 30 della l. n. 724/1994; la società ricorrente si duole del fatto che la sentenza d’appello abbia escluso che le circostanze da lei dedotte fossero munite del requisito di obiettività di cui alla norma evocata; pende fra le parti analogo giudizio, per lo stesso periodo di imposta, originato da ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate e distinto al n.r.g. 20008/2020; è opportuno disporre la riunione dei giudizi per la trattazione congiunta; P.Q.M. La Corte invia la causa a nuovo ruolo onde consentire la riunione del giudizio con q
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