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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 44677/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 18989/24 Vocaj OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 368 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le censure svolte nei primi due motivi di ricorso risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello, che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio e utilizzando un puntuale e logico apparato argomentativo, non censurabile in sede di controllo di legittimità, peraltro correttamente affermando che l'eventuale intervenuta prescrizione del reato attribuito all'innocente non ha alcun effetto sulla configurabilità della calunnia; Ritenuto che la sentenza impugnata appare immune da censure anche in relazione agli altri motivo di ricorso, avendo correttamente escluso l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in ragione della complessiva gravità del fatto, impeditiva anche di una diversa rimodulazione della sanzione in senso più favorevole; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 18989/24 Vocaj OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 368 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le censure svolte nei primi due motivi di ricorso risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello, che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio e utilizzando un puntuale e logico apparato argomentativo, non censurabile in sede di controllo di legittimità, peraltro correttamente affermando che l'eventuale intervenuta prescrizione del reato attribuito all'innocente non ha alcun effetto sulla configurabilità della calunnia; Ritenuto che la sentenza impugnata appare immune da censure anche in relazione agli altri motivo di ricorso, avendo correttamente escluso l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in ragione della complessiva gravità del fatto, impeditiva anche di una diversa rimodulazione della sanzione in senso più favorevole; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso