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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 27504/2026

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lla Repubblica presso il Tribunale di Trieste; nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Slo) il 13 aprile 1969, in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] srl; avverso la ordinanza n. 28/2025 RGCCPers. del Tribunale di Trieste del 16 ottobre 2025; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo lo annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. 1RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Trieste, con ordinanza del 16 ottobre 2025, i cui motivi sono stati pubblicati il successivo 21 ottobre 2025, ha accolto il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], volto a sollecitare il riesame del provvedimento di sequestro probatorio disposto dal Pm presso il medesimo Tribunale in data 6 ottobre 2025 nell'ambito di un'inchiesta originata dalla circostanza che la predetta società, totalmente priva di risorse umane e strumentati, risultava dal punto di vista "cartolare" coinvolta in un intenso giro di attività commerciali; con il citato provvedimento, le cui ragioni sono state indicate dal Tribunale di Trieste nella ritenuta mancanza del requisito del fumus commissi delicti, è stata disposta la restituzione all'avente diritto di un telefono cellulare e di un computer oggetto del sequestro probatorio.

Avverso il citato provvedimento ha interposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trieste, articolando un unico motivo di impugnazione con il quale ha dedotto il vizio di violazione di legge in cui sarebbe incorso il Tribunale nel ritenere non ricorrenti gli estremi del fumus commissi delicti in relazione alla provvisoria contestazione dei reati tributari, avendo l'organo giudicante ipotizzato, ferma restando la fittizietà delle operazioni finanziarie documentate con le fatture emesse e ricevute dalla [OSCURATO:PERSONA], la sussistenza, semmai, nella condotta del [OSCURATO:PERSONA] degli estremi del reato di riciclaggio.

In data 4 febbraio 2026 la difesa dell'indagato faceva pervenire una memoria con la quale si opponeva all'accoglimento del ricorso, successivamente doppiata, in data 13 febbraio 2026, da una ulteriore memoria con la quale, replicando alle conclusione del Procuratore generale, si insisteva nella precedete posizione oppositiva. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e, pertanto, la ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio.

E' il caso di ripercorrere, sulla scorta della stessa ricostruzione delle precedenti fasi processuali contenuta in esso, la vicenda che ha condotto alla adozione del provvedimento ora censurato.

Nel corso di una indagine volta a verificare la esistenza o meno degli elementi dimostrativi la commissione di delitti in tema di false dichiarazioni 2fiscali finalizzate alla evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto realizzat4 attraverso l'uso di fatture relative ad operazioni inesistenti, veniva disposta dal Pm procedente una perquisizione a carico del [OSCURATO:PERSONA] in esito alla quale, in data 15 settembre 2025, veniva eseguito il sequestro probatorio di un telefono cellulare, dotato di 2 schede Sim) e di un computer nella disponibilità dell'indagato; adito da quest'ultimo con istanza di riesame, il Tribunale giuliano, con provvedimento del 3 ottobre 2025, annullava il ricordato provvedimento, osservando che non erano stati precisati né i criteri di selezione dei dati informatici da estrapolare dai due apparati sequestrati in quanto di potenziale rilievo investigativo nè la tempistica necessaria per tale operazione; siffatta deficienza impediva al Tribunale di esercitare il necessario vaglio in punto di proporzionalità della misura in questione, che, pertanto, era annullata.

Il successivo 6 ottobre 2025 il Pm reiterava il provvedimento cautelare avente ad oggetto i medesimi beni, indicando i criteri precedentemente omessi e precisando i tempi di restituzione dei beni in sequestro.

Il successivo 7 ottobre 2025, per quanto ora interessa, la difesa dell'indagato presentava nuovo ricorso al Tribunale del riesame che, come accennato, in data 16 ottobre 2025 emetteva, in accoglimento della istanza di riesame, il provvedimento ora in scrutinio.

In particolare il Tribunale ha osservato che, pur sussistendo gli elementi deponenti per la mancanza di operatività della [OSCURATO:PERSONA] e, pertanto, per la fittizietà delle operazioni commerciali documentate con le fatture da questa ricevute ed emesse, non vi erano elementi per ritenere che la attività da quella posta in essere fosse finalizzata alla evasione delle imposte nazionali.

Ha sul punto osservato il Tribunale che, data la tipologia delle merci oggetto delle transazioni commerciali documentate con le fatture sospette (si tratta di rottami metallici), queste sarebbero state soggette al meccanismo del reverse charge per effetto del quale vi è uno "spostamento dell'obbligo tributario in capo al cessionario del bene committente il quale non corrisponde l'Iva al venditore fornitore del servizio ma provvede ad emettere autofattura con annotazione sia nel registro dei corrispettivi che in quello degli acquisti, senza creare alcuna posta debitoria o creditoria nei confronti dell'Erario"; per tale ragione non vi sarebbe stata alcuna evasione dell'Iva.

La natura meramente fittizia sia delle operazioni attive che di quelle passive, stante la mancata produzione di alcun effettivo reddito, avrebbe 3comportato, ad avviso del Tribunale, la inconfigurabilità anche della evasione delle imposte sui redditi.

Di qui la insussistenza, ad avviso del Tribunale del riesame, del fumus commissi delicti.

Siffatta impostazione non può essere accolta.

Deve, peraltro, opportunamente rilevarsi che la impugnazione presentata dal Pm di Trieste risulta essere stata articolato sotto un duplice profilo; egli ha, infatti, lamentato la violazione dì legge ed il vizio di contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato.

Mentre, come vedremo, quanto al primo aspetto il vizio invocato dal ricorrente è evidente e rilevante, quanto al secondo aspetto la doglianza del Pm è inammissibile.

Essa, infatti, si risolve, nel dedurre la contraddittorietà della motivazione della ordinanza impugnata, in una censura riferita appunto alla logicità della motivazione (invero la contraddittorietà di un provvedimento è elemento che costituisce un sintomo della illogicità delle argomentazioni che sono poste a fondamento della sua motivazione, atteso che un ragionamento che abbia alla sua base elementi fra loro confliggenti è chiaramente un ragionamento che non rispecchia uno dei criteri fondanti della logica formale, cioè la convergenza o, quanto meno, la non divergenza epistemologica dei dati conoscitivi ritenuti rilevanti ai fini della espressione del giudizio) che, in forza di quanto previsto dall'art. 325 cod. proc. pen., non rientra fra le tematiche che possano essere dedotte in sede di legittimità avverso i provvedimenti cautelari di carattere reale (in tale senso, fra le altre: Corte dì cassazione, Sezione II penale, 8 febbraio 2017, n. 5807, rv 269119; Corte di cassazione, Sezione V penale, 1 ottobre 2010, n. 35532, rv 248129).

Fondato è, invece, come accennato, il diverso profilo di censura dedotto dal ricorrente ed afferente al vizio di violazione di legge in cui è incorso il Tribunale di Trieste.

Come, infatti, è stato in diverse occasioni rilevato da questa Corte, in tema di riesame del sequestro probatorio, il Tribunale è chiamato a verificare la sussistenza della astratta configurabilità del reato ipotizzato, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza della accusa, ma con riferimento alla idoneità degli elementi fondanti la notitia criminis a rendere proficuo l'espletamento di ulteriori indagini funzionali all'acquisizione di prove 4certe o ulteriori del fatto, non altrimenti acquisibili in carenza della sottrazione del bene (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 2 dicembre 2015, n. 38910, rv 289016; Corte di cassazione, Sezione II penale, 17 giugno 2016, n. 25320, rv 267007); siffatto principio va, altresì, coniugato con quello in forza del quale deve ritenersi legittimamente disposto ed eseguito il sequestro probatorio - emesso sulla base di una notítia críminis precedentemente acquisita - ove lo stesso si palesi utile per accertare gli esatti termini della condotta denunciata o ipotizzata, al fine non solo di valutarne l'antigiuridicità ma anche la sua esatta qualificazione giuridica (Corte di cassazione, Sezione III penale, 15 giugno 2016, n. 24846, rv 267195), dovendo, in definitiva, ritenersi legittimo, come affermato da questa Corte in una non recente occasione - con espressioni che, tuttavia, ancora si condividono - il sequestro probatorio anche nell'ipotesi di configurabilità, sempre in astratto, di fattispecie criminosa diversa da quella indicata nel decreto di sequestro; infatti il mezzo di ricerca della prova de quo costituisce lo strumento più idoneo ad accertare la fondatezza della notitia criminis attraverso l'acquisizione del corpo del reato e delle cose ad esso attinenti; esso può infatti rendersi necessario per stabilire gli esatti termini della condotta denunciata o ipotizzata, al fine non solo della configurabilità o meno di un reato, ma anche dell'inquadramento di tale condotta in una o in un'altra figura criminosa, in una fase del procedimento - quella delle indagini preliminari - caratterizzata dalla fluidità dell'imputazione sia sotto il profilo fattuale che sotto il profilo giuridico (Corte di cassazione, Sezione II penale, 22 novembre 1995, n. 4306, rv 203119).

Nella presente occasione il Tribunale giuliano, facendo cattivo governo dei principi in questione, pur avendo rilevato la assoluta opacità della attività commerciale svolta dalla [OSCURATO:PERSONA] - impresa che, pur caratterizzata da un ingente fatturato sia in entrata che in uscita, era risultata priva di qualsiasi effettività aziendale - ha non solamente escluso, omettendo di esaminare adeguatamente gli elementi fortemente sintomatici dello svolgimento di un'attività in contrasto con la normativa penal-tributaria, la ricorrenza del fumus commissi delicti relativamente alla violazione dell'art. 2 del dlgs n. 74 del 2000, avendo osservato che, per effetto del meccanismo del cosiddetto reverse charge le operazioni poste in essere dalla predetta Società, ancorché riferite a prestazioni fittizie, sarebbero state fiscalmente neutre - in tale senso omettendo di esaminare i diversi approdi cui è, invece, pervenuta questa Corte di legittimità in sede specificamente tributaria in ordine alla applicabilità appunto del sistema detto del reverse charge (è stato, infatti, stabilito che, in 5tema di IVA e con riguardo al regime del reverse charge o inversione contabile, in applicazione dei principi di diritto enunciati dalla Corte di giustizia della UE, il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ad un'operazione di cessione di beni non può essere riconosciuto al cessionario che, sulla fattura emessa per tale operazione in applicazione del suddetto regime, abbia indicato un fornitore fittizio allorquando, alternativamente, il medesimo cessionario: a) abbia egli stesso commesso un'evasione dell'IVA ovvero sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione invocata a fondamento del diritto di detrazione s'iscriveva in una simile evasione; b) sia semplicemente consapevole della indicazione in fattura di un fornitore fittizio e non abbia fornito la prova che il vero fornitore sia un soggetto passivo IVA; così: Corte di cassazione, Sezione V civile, 1 febbraio 2022, n. 4250, rv 663882, ord.) - ma ha anche trascurato di esaminare la astratta finalizzazione del sequestro probatorio disposto ad acquisire elementi istruttori dimostrativi della esistenza del reato di riciclaggio che lo stesso Tribunale ha ipotizzato essere configurabile a carico dell'indagato [OSCURATO:PERSONA].

La ordinanza impugnata deve pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Trieste, in diversa composizione personale, al fine di nuovamente valutare la fondatezza o meno della originaria istanza di riesame formulata dalla difesa dell'indagato avverso il provvedimento di sequestro probatorio.

PQM Annulla la o P.Q.MFo 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lla Repubblica presso il Tribunale di Trieste; nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Slo) il 13 aprile 1969, in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] srl; avverso la ordinanza n. 28/2025 RGCCPers. del Tribunale di Trieste del 16 ottobre 2025; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo lo annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. 1RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Trieste, con ordinanza del 16 ottobre 2025, i cui motivi sono stati pubblicati il successivo 21 ottobre 2025, ha accolto il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], volto a sollecitare il riesame del provvedimento di sequestro probatorio disposto dal Pm presso il medesimo Tribunale in data 6 ottobre 2025 nell'ambito di un'inchiesta originata dalla circostanza che la predetta società, totalmente priva di risorse umane e strumentati, risultava dal punto di vista "cartolare" coinvolta in un intenso giro di attività commerciali; con il citato provvedimento, le cui ragioni sono state indicate dal Tribunale di Trieste nella ritenuta mancanza del requisito del fumus commissi delicti, è stata disposta la restituzione all'avente diritto di un telefono cellulare e di un computer oggetto del sequestro probatorio. Avverso il citato provvedimento ha interposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trieste, articolando un unico motivo di impugnazione con il quale ha dedotto il vizio di violazione di legge in cui sarebbe incorso il Tribunale nel ritenere non ricorrenti gli estremi del fumus commissi delicti in relazione alla provvisoria contestazione dei reati tributari, avendo l'organo giudicante ipotizzato, ferma restando la fittizietà delle operazioni finanziarie documentate con le fatture emesse e ricevute dalla [OSCURATO:PERSONA], la sussistenza, semmai, nella condotta del [OSCURATO:PERSONA] degli estremi del reato di riciclaggio. In data 4 febbraio 2026 la difesa dell'indagato faceva pervenire una memoria con la quale si opponeva all'accoglimento del ricorso, successivamente doppiata, in data 13 febbraio 2026, da una ulteriore memoria con la quale, replicando alle conclusione del Procuratore generale, si insisteva nella precedete posizione oppositiva. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e, pertanto, la ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio. E' il caso di ripercorrere, sulla scorta della stessa ricostruzione delle precedenti fasi processuali contenuta in esso, la vicenda che ha condotto alla adozione del provvedimento ora censurato. Nel corso di una indagine volta a verificare la esistenza o meno degli elementi dimostrativi la commissione di delitti in tema di false dichiarazioni 2fiscali finalizzate alla evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto realizzat4 attraverso l'uso di fatture relative ad operazioni inesistenti, veniva disposta dal Pm procedente una perquisizione a carico del [OSCURATO:PERSONA] in esito alla quale, in data 15 settembre 2025, veniva eseguito il sequestro probatorio di un telefono cellulare, dotato di 2 schede Sim) e di un computer nella disponibilità dell'indagato; adito da quest'ultimo con istanza di riesame, il Tribunale giuliano, con provvedimento del 3 ottobre 2025, annullava il ricordato provvedimento, osservando che non erano stati precisati né i criteri di selezione dei dati informatici da estrapolare dai due apparati sequestrati in quanto di potenziale rilievo investigativo nè la tempistica necessaria per tale operazione; siffatta deficienza impediva al Tribunale di esercitare il necessario vaglio in punto di proporzionalità della misura in questione, che, pertanto, era annullata. Il successivo 6 ottobre 2025 il Pm reiterava il provvedimento cautelare avente ad oggetto i medesimi beni, indicando i criteri precedentemente omessi e precisando i tempi di restituzione dei beni in sequestro. Il successivo 7 ottobre 2025, per quanto ora interessa, la difesa dell'indagato presentava nuovo ricorso al Tribunale del riesame che, come accennato, in data 16 ottobre 2025 emetteva, in accoglimento della istanza di riesame, il provvedimento ora in scrutinio. In particolare il Tribunale ha osservato che, pur sussistendo gli elementi deponenti per la mancanza di operatività della [OSCURATO:PERSONA] e, pertanto, per la fittizietà delle operazioni commerciali documentate con le fatture da questa ricevute ed emesse, non vi erano elementi per ritenere che la attività da quella posta in essere fosse finalizzata alla evasione delle imposte nazionali. Ha sul punto osservato il Tribunale che, data la tipologia delle merci oggetto delle transazioni commerciali documentate con le fatture sospette (si tratta di rottami metallici), queste sarebbero state soggette al meccanismo del reverse charge per effetto del quale vi è uno "spostamento dell'obbligo tributario in capo al cessionario del bene committente il quale non corrisponde l'Iva al venditore fornitore del servizio ma provvede ad emettere autofattura con annotazione sia nel registro dei corrispettivi che in quello degli acquisti, senza creare alcuna posta debitoria o creditoria nei confronti dell'Erario"; per tale ragione non vi sarebbe stata alcuna evasione dell'Iva. La natura meramente fittizia sia delle operazioni attive che di quelle passive, stante la mancata produzione di alcun effettivo reddito, avrebbe 3comportato, ad avviso del Tribunale, la inconfigurabilità anche della evasione delle imposte sui redditi. Di qui la insussistenza, ad avviso del Tribunale del riesame, del fumus commissi delicti. Siffatta impostazione non può essere accolta. Deve, peraltro, opportunamente rilevarsi che la impugnazione presentata dal Pm di Trieste risulta essere stata articolato sotto un duplice profilo; egli ha, infatti, lamentato la violazione dì legge ed il vizio di contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato. Mentre, come vedremo, quanto al primo aspetto il vizio invocato dal ricorrente è evidente e rilevante, quanto al secondo aspetto la doglianza del Pm è inammissibile. Essa, infatti, si risolve, nel dedurre la contraddittorietà della motivazione della ordinanza impugnata, in una censura riferita appunto alla logicità della motivazione (invero la contraddittorietà di un provvedimento è elemento che costituisce un sintomo della illogicità delle argomentazioni che sono poste a fondamento della sua motivazione, atteso che un ragionamento che abbia alla sua base elementi fra loro confliggenti è chiaramente un ragionamento che non rispecchia uno dei criteri fondanti della logica formale, cioè la convergenza o, quanto meno, la non divergenza epistemologica dei dati conoscitivi ritenuti rilevanti ai fini della espressione del giudizio) che, in forza di quanto previsto dall'art. 325 cod. proc. pen., non rientra fra le tematiche che possano essere dedotte in sede di legittimità avverso i provvedimenti cautelari di carattere reale (in tale senso, fra le altre: Corte dì cassazione, Sezione II penale, 8 febbraio 2017, n. 5807, rv 269119; Corte di cassazione, Sezione V penale, 1 ottobre 2010, n. 35532, rv 248129). Fondato è, invece, come accennato, il diverso profilo di censura dedotto dal ricorrente ed afferente al vizio di violazione di legge in cui è incorso il Tribunale di Trieste. Come, infatti, è stato in diverse occasioni rilevato da questa Corte, in tema di riesame del sequestro probatorio, il Tribunale è chiamato a verificare la sussistenza della astratta configurabilità del reato ipotizzato, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza della accusa, ma con riferimento alla idoneità degli elementi fondanti la notitia criminis a rendere proficuo l'espletamento di ulteriori indagini funzionali all'acquisizione di prove 4certe o ulteriori del fatto, non altrimenti acquisibili in carenza della sottrazione del bene (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 2 dicembre 2015, n. 38910, rv 289016; Corte di cassazione, Sezione II penale, 17 giugno 2016, n. 25320, rv 267007); siffatto principio va, altresì, coniugato con quello in forza del quale deve ritenersi legittimamente disposto ed eseguito il sequestro probatorio - emesso sulla base di una notítia críminis precedentemente acquisita - ove lo stesso si palesi utile per accertare gli esatti termini della condotta denunciata o ipotizzata, al fine non solo di valutarne l'antigiuridicità ma anche la sua esatta qualificazione giuridica (Corte di cassazione, Sezione III penale, 15 giugno 2016, n. 24846, rv 267195), dovendo, in definitiva, ritenersi legittimo, come affermato da questa Corte in una non recente occasione - con espressioni che, tuttavia, ancora si condividono - il sequestro probatorio anche nell'ipotesi di configurabilità, sempre in astratto, di fattispecie criminosa diversa da quella indicata nel decreto di sequestro; infatti il mezzo di ricerca della prova de quo costituisce lo strumento più idoneo ad accertare la fondatezza della notitia criminis attraverso l'acquisizione del corpo del reato e delle cose ad esso attinenti; esso può infatti rendersi necessario per stabilire gli esatti termini della condotta denunciata o ipotizzata, al fine non solo della configurabilità o meno di un reato, ma anche dell'inquadramento di tale condotta in una o in un'altra figura criminosa, in una fase del procedimento - quella delle indagini preliminari - caratterizzata dalla fluidità dell'imputazione sia sotto il profilo fattuale che sotto il profilo giuridico (Corte di cassazione, Sezione II penale, 22 novembre 1995, n. 4306, rv 203119). Nella presente occasione il Tribunale giuliano, facendo cattivo governo dei principi in questione, pur avendo rilevato la assoluta opacità della attività commerciale svolta dalla [OSCURATO:PERSONA] - impresa che, pur caratterizzata da un ingente fatturato sia in entrata che in uscita, era risultata priva di qualsiasi effettività aziendale - ha non solamente escluso, omettendo di esaminare adeguatamente gli elementi fortemente sintomatici dello svolgimento di un'attività in contrasto con la normativa penal-tributaria, la ricorrenza del fumus commissi delicti relativamente alla violazione dell'art. 2 del dlgs n. 74 del 2000, avendo osservato che, per effetto del meccanismo del cosiddetto reverse charge le operazioni poste in essere dalla predetta Società, ancorché riferite a prestazioni fittizie, sarebbero state fiscalmente neutre - in tale senso omettendo di esaminare i diversi approdi cui è, invece, pervenuta questa Corte di legittimità in sede specificamente tributaria in ordine alla applicabilità appunto del sistema detto del reverse charge (è stato, infatti, stabilito che, in 5tema di IVA e con riguardo al regime del reverse charge o inversione contabile, in applicazione dei principi di diritto enunciati dalla Corte di giustizia della UE, il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ad un'operazione di cessione di beni non può essere riconosciuto al cessionario che, sulla fattura emessa per tale operazione in applicazione del suddetto regime, abbia indicato un fornitore fittizio allorquando, alternativamente, il medesimo cessionario: a) abbia egli stesso commesso un'evasione dell'IVA ovvero sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione invocata a fondamento del diritto di detrazione s'iscriveva in una simile evasione; b) sia semplicemente consapevole della indicazione in fattura di un fornitore fittizio e non abbia fornito la prova che il vero fornitore sia un soggetto passivo IVA; così: Corte di cassazione, Sezione V civile, 1 febbraio 2022, n. 4250, rv 663882, ord.) - ma ha anche trascurato di esaminare la astratta finalizzazione del sequestro probatorio disposto ad acquisire elementi istruttori dimostrativi della esistenza del reato di riciclaggio che lo stesso Tribunale ha ipotizzato essere configurabile a carico dell'indagato [OSCURATO:PERSONA]. La ordinanza impugnata deve pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Trieste, in diversa composizione personale, al fine di nuovamente valutare la fondatezza o meno della originaria istanza di riesame formulata dalla difesa dell'indagato avverso il provvedimento di sequestro probatorio. PQM Annulla la o P.Q.MFo 6
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