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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 giugno 2025

Cassazione n. 21029/2025

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 3324-2025 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro A.S.L.

BARI, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1022/2024 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 24/07/2024 R.G.N. 1581/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Con sentenza del 24 luglio 2024, la Corte d’Appello di Bari, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Bari, rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.3324/2025 Cron.

Rep.

Ud.03/06/2025 [OSCURATO:PERSONA] di Bari, avente ad oggetto il riconoscimento, in relazione al periodo compreso tra il 4.11.2014 ed il 4.11.2020, del diritto dell’istante, dipendente della ASL con mansioni e qualifica di infermiere professionale –blocco operatorio, presso il [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]” di Molfetta , CCNL per il personale del comparto del S.S.N., a percepire la retribuzione dovuta per il tempo, pari a trenta minuti per ogni giorno di servizio, eccedente l’orario del turno di lavoro contrattualmente previsto, impiegato per indossare e dismettere la divisa, c.d. tempo tuta, con conseguente condanna della ASL al pagamento delle differenze retributive maturate. - La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, in relazione all’andamento assai irregolare delle risultanze dei cartellini marcatempo esibiti dalla [OSCURATO:PERSONA], la quale da essi intendeva desumere la conferma dell’osservanza di un orario di lavoro superiore a quello contrattuale,e così alla non corrispondenza di quelle risultanze ai quindici minuti in entrata e in uscita dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] ai fini prospettati, non aver la medesima fornito chiarimenti idonei a decodificare le risultanze dei cartellini marcatempo in senso favorevole alla propria tesi onde inferirne la prova che, effettivamente, nell’arco temporale indicato fosse stato impiegato tempo di lavoro per la vestizione/svestizione degli indumenti di lavoro non remunerato, non potendosi pertanto rilevare la soggezione della [OSCURATO:PERSONA] come degli altri lavoratori alla c.d.

“eterodirezione implicita” con riferimento all’obbligo di vestizione e svestizione prima e dopo il turno di lavoro. - Per la cassazione di tale decisione ricorre la [OSCURATO:PERSONA], affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, la ASL Bari. - Nell’imminenza della discussione della causa la ricorrente, che in precedenza aveva inoltrato istanza di riammissione in termini per l’iscrizione a ruolo del ricorso, effettuata tempestivamente per via telematica ma non andata a buon fine, faceva pervenire atto di rinuncia al ricorso non notificata alla controparte né da questa preventivamente accettata, rinuncia di cui all’odierna udienza il Collegio dà atto, dichiarando il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ri tenuta la suddetta rinuncia comunque produttiva di effetti, poiché nel giudizio di cassazione (diversamente da quanto previsto dall'art. 306 c.p.c.), non è richiesta l’accettazione delle altre parti. - L e spese del presente giudizio di legittimità vanno compensate. - Non sussistono i presupposti processuali per l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, in quanto tale meccanismo sanzionatorio non trova applicazione in caso di inammissibilità del gravame sopravvenuta (nella specie per sopravvenuto difetto di interesse –vedi, per tutte: Cass. n. 13636/2015).

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 3324-2025 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro A.S.L. BARI, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1022/2024 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 24/07/2024 R.G.N. 1581/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Con sentenza del 24 luglio 2024, la Corte d’Appello di Bari, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Bari, rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.3324/2025 Cron. Rep. Ud.03/06/2025 [OSCURATO:PERSONA] di Bari, avente ad oggetto il riconoscimento, in relazione al periodo compreso tra il 4.11.2014 ed il 4.11.2020, del diritto dell’istante, dipendente della ASL con mansioni e qualifica di infermiere professionale –blocco operatorio, presso il [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]” di Molfetta , CCNL per il personale del comparto del S.S.N., a percepire la retribuzione dovuta per il tempo, pari a trenta minuti per ogni giorno di servizio, eccedente l’orario del turno di lavoro contrattualmente previsto, impiegato per indossare e dismettere la divisa, c.d. tempo tuta, con conseguente condanna della ASL al pagamento delle differenze retributive maturate. - La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, in relazione all’andamento assai irregolare delle risultanze dei cartellini marcatempo esibiti dalla [OSCURATO:PERSONA], la quale da essi intendeva desumere la conferma dell’osservanza di un orario di lavoro superiore a quello contrattuale,e così alla non corrispondenza di quelle risultanze ai quindici minuti in entrata e in uscita dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] ai fini prospettati, non aver la medesima fornito chiarimenti idonei a decodificare le risultanze dei cartellini marcatempo in senso favorevole alla propria tesi onde inferirne la prova che, effettivamente, nell’arco temporale indicato fosse stato impiegato tempo di lavoro per la vestizione/svestizione degli indumenti di lavoro non remunerato, non potendosi pertanto rilevare la soggezione della [OSCURATO:PERSONA] come degli altri lavoratori alla c.d. “eterodirezione implicita” con riferimento all’obbligo di vestizione e svestizione prima e dopo il turno di lavoro. - Per la cassazione di tale decisione ricorre la [OSCURATO:PERSONA], affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, la ASL Bari. - Nell’imminenza della discussione della causa la ricorrente, che in precedenza aveva inoltrato istanza di riammissione in termini per l’iscrizione a ruolo del ricorso, effettuata tempestivamente per via telematica ma non andata a buon fine, faceva pervenire atto di rinuncia al ricorso non notificata alla controparte né da questa preventivamente accettata, rinuncia di cui all’odierna udienza il Collegio dà atto, dichiarando il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ri tenuta la suddetta rinuncia comunque produttiva di effetti, poiché nel giudizio di cassazione (diversamente da quanto previsto dall'art. 306 c.p.c.), non è richiesta l’accettazione delle altre parti. - L e spese del presente giudizio di legittimità vanno compensate. - Non sussistono i presupposti processuali per l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, in quanto tale meccanismo sanzionatorio non trova applicazione in caso di inammissibilità del gravame sopravvenuta (nella specie per sopravvenuto difetto di interesse –vedi, per tutte: Cass. n. 13636/2015). P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella Camera d
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