CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 07773/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso n. 12284/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, Via XX Settembre n. 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procure speciali estese in calce al ricorso ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in persona del curatore speciale, avvocato [OSCURATO:PERSONA] (nominato con decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente della Corte del 4 aprile 2018), elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.962, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Orco, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale estesa in calce al controricorso controricorrente nonché contro di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] intimati avverso il decreto del Tribunale di Foggia depositato il 15 febbraio 2018 (la cui motivazione è parzialmente emendata dal decreto emesso dallo stesso Tribunale il 16 marzo 2018); lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Matteis, che chiede l'accoglimento del ricorso; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 gennaio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il 6 giugno 2017 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiesero al Tribunale di Foggia la liquidazione del compenso loro spettante per l'opera prestata quali curatore (Roselli) e coadiutore (tg> Ma) del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., pendente dal 1996 avanti tale Tribunale. 2. Dopo avere disposto l'integrazione del contraddittorio con Michele di Biase e [OSCURATO:PERSONA] (professionisti che, prima di Roselli, avevano svolto l'incarico di curatore dello steso fallimento), il Tribunale con decreto emesso il 15 febbraio 2018: accertò che [OSCURATO:PERSONA] aveva rinunciato "a qualsivoglia altro compenso che non sia stato già percepito"; liquidò a di Biase compenso pari a C. 105.544,61 sull'attivo realizzato e a C. 816.131,66 sul passivo accertato, da tali somme detratto acconto di C. 810.000 da lui in precedenza percetto; autorizzò l'emissione di mandati di pagamento per C. 55.838,13 in favore di [OSCURATO:PERSONA] e per C. 27.919 ciascuno in favore di Roselli e Maida. 2.1 La motivazione della decisione è nel senso che: il curatore di Biase aveva realizzato attivo pari a C. 81.123.699,55 e accertato passivo per complessivi C. 313.891.621,16; il curatore Roselli, coadiuvato da Maida, non aveva accertato alcun passivo e aveva realizzato attivo pari a C. 629.308,40; di Biase aveva ricevuto acconti per C. 810.000 e "la curatela dr. Roselli-dr. Maida" aveva ricevuto acconti pari a C.40.000; alla "curatela dr. Roselli-dr. Maida" era "già stato liquidato l'importo massimo liquidabile, il quale può ritenersi giustificato alla luce della mole di attività svolta, di definizione di giudizi, anche in materia di opposizione allo stato passivo"; per di Biase si applicano "i parametri medi, in quanto al di là della evidente complessità della procedura, sono state ritardate alcune attività come quella della definizione del credito i.v.a., della vendita di alcuni immobili e partecipazioni societarie"; di Biase aveva dichiarato la sua volontà di "comunque dividere il suo compenso residuo con l'attuale curatela nella misura del 50%". 3. Con decreto emesso il 16 marzo 2018 lo stesso Tribunale di Foggia, provvedendo su istanze avanzate dagli stessi professionisti: rigettò la richiesta di modificazione del decreto di liquidazione del compenso sopra indicato; integrò l'autorizzazione all'emissione dei mandati di pagamento con lo stesso decreto disposta, autorizzando anche il pagamento del rimborso forfettario e degli accessori fiscali e previdenziali "sui compensi liquidati, nelle misure di legge". 3.1 La motivazione di tale secondo decreto è nel senso che: il decreto del 15 febbraio 2018 non era modificabile ma solo impugnabile e il criterio di determinazione del compenso era da riaffermare; l'applicazione dei parametri medi per la liquidazione del compenso a di Biase si giustifica non in ragione di ritardi nella realizzazione di parte dell'attivo "(circostanza oggetto di disguido con altra procedura del gruppo Casillo)", bensì in conseguenza della proposizione di azioni revocatorie che avevano tutte avuto esito negativo. 4. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedono la cassazione dei sopra citati decreti con ricorso contenente sei motivi di impugnazione, assistiti da memoria. 5. Il ricorso venne notificato al fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. mediante consegna dell'atto all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in applicazione dell'art. 78 cod. proc. civ. nominato, su istanza dei ricorrenti, curatore speciale della procedura con decreto emesso dal [OSCURATO:PERSONA] Presidente della Corte il 4 aprile 2018. 6. Il fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in persona del menzionato curatore speciale, resiste con controricorso, assistito da memoria. 7.Gli intimati [OSCURATO:PERSONA] e Michele di Biase non hanno svolto difese. 8. Il pubblico ministero ha depositato requisitoria con cui ha chiesto l'accoglimento dei primi tre motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il decreto del 15 febbraio 2018 viene censurato perché caratterizzato da violazione dell'art. 39 I.fall. (nel testo precedente la riforma operata con d.lgs. n. 5 del 2006) e dell'art. 2 del d.m. n. 5570 del 1992, dal momento che, ricorrendo il caso di più professionisti succedutisi nell'incarico di curatore del fallimento, in violazione della citata norma della legge fallimentare per come interpretata da Cass. S.U. n. 26730 del 2007: non ha determinato unitariamente il compenso spettante ai curatori nei limiti segnati dall'art. 1 del d. m. n. 570 del 1992; non ha attribuito a ciascun professionista che tale incarico ha svolto una quota del compenso "determinata secondo il principio di proporzionalità e commisurata all'opera prestata nelle diverse fasi della procedura, ai risultati ottenuti, all'importanza del fallimento, nonché alla sollecitudine con cui sono state condotte le relative operazioni". 2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono che il decreto del 15 febbraio 2018 è nullo per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. per avere il Tribunale omesso di pronunciarsi sulla domanda "di determinazione del compenso finale unitario della curatela" (in tale compenso era peraltro da considerare l'opera prestata da [OSCURATO:PERSONA] che pure aveva rinunciato a compensi maggiori di quanto a lui liquidato a titolo di acconto), come da essi proposta il 6 giugno 2017. 3. I due motivi, fra loro strettamente connessi, sono da esaminare congiuntamente e sono infondati. Al caso di specie trovano applicazione: la disciplina legale relativa al compenso del curatore di fallimento vigente (art. 39 l.fall.) prima della riforma della legge fallimentare recata dal d.lgs. n. 5 del 2006, essendo stato il fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dichiarato nel 1996 (art. 150 del d.lgs. n. 5 del 2006); gli artt. 1 e 2, comma 1, del d.m. n. 30 del 2012 (applicabile ai compensi da liquidare dopo la sua entrata in vigore, anche se relativi a procedure fallimentari ancora pendenti a tale data: art. 8). Si osserva che il decreto impugnato: indica specificamente l'attivo realizzato e il passivo accertato da ciascun professionista interessato (di Biase; Roselli e Maida); afferma che per di Biase debbono applicarsi "i parametri medi" previsti dal citato d.m. e che per Roselli e Maida il percepito acconto è pari al "massimo liquidabile" secondo lo stesso d.m.; afferma, implicitamente, che il compenso per l'attività svolta da [OSCURATO:PERSONA] è pari all'acconto a lui a suo tempo liquidato. E' vero che il decreto non indica esplicitamente l'ammontare complessivo del compenso per l'incarico di curatore «idealmente riferibile all'intera procedura» (così, in motivazione, Cass. S.U., n. 26730 del 2007) secondo i parametri per la sua determinazione indicati dal citato regolamento di attuazione del 2012, ma è altrettanto vero che tale ammontare si desume, implicitamente, dal risultato dell'addizione dei diversi indici numerici nel decreto esplicitati. Tale ammontare ideale è stato, poi, esplicitamente ripartito fra i professionisti secondo le indicazioni nel decreto contenute. I ricorrenti, d'altra parte, non deducono che il decreto impugnato sia caratterizzato da specifiche violazioni delle disposizioni recate dall'art. 1 del d.m. n. 30 del 2012. Non sussistono dunque i denunciati vizi. 4. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono che la motivazione del decreto del 15 febbraio 2018, per come parzialmente emendata dal decreto del 16 marzo 2018 (nella parte dedicata alla determinazione del compenso relativo al dott. di Biase), è nulla, per violazione dell'art. 111, sesto comma, Cost., degli artt. 135 e 156 cod. proc. civ. e dell'art. 39 I.fall.): quanto al primo decreto, perché corredato da motivazione che lo stesso Tribunale ha, con il successivo decreto, affermato essere derivata da "un disguido" e che dunque è meramente apparente; quanto al secondo decreto perché caratterizzato da motivazione intrinsecamente contraddittoria e da dispositivo con essa contrastante. 5. Con il quarto motivo la motivazione propria dei due decreti impugnati è dai ricorrenti considerata meramente apparente (in quanto caratterizzata da espressioni di mero stile) e dunque sostanzialmente mancante, come tale denunciabile ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ. 6. I due motivi, da esaminare congiuntamente in ragione della loro stretta connessione, sono fondati. Nel caso di più professionisti succedutisi nell'incarico di curatore di fallimento, l'interpretazione data dalla giurisprudenza di legittimità all'art. 39 I.fall. nel testo anteriore alla relativa modificazione operata dall'art. 37 del d.lgs. n. 5 del 2006 è nel senso che: il compenso è sempre liquidato al termine della procedura; il compenso per ciascun professionista che l'incarico ha svolto è stabilito secondo criteri di proporzionalità; prima di tale termine, sono al curatore liquidabili méri acconti sul compenso (in questo senso, cfr., per tutte, Cass. S.U., n. 26730 del 2007, cit.; in senso conforme, cfr. Cass. n. 13551 del 2012). Consolidato è poi l'orientamento secondo cui la liquidazione del compenso ai diversi professionisti che si sono succeduti nell'incarico di curatore di fallimento necessita di specifica e analitica motivazione, sorretta dalla valutazione personalizzata, non cumulativa, dell'opera da ciascuno di essi prestata, dei risultati ottenuti e della sollecitudine con cui sono state condotte le operazioni; in particolare, ai fini dell'applicazione del criterio di proporzionalità nella determinazione delle singole parti di compenso, deve essere precisato l'ammontare dell'attivo realizzato da ciascun curatore, determinando, all'interno dei valori così identificati, il compenso da attribuire ad ognuno, temperando il criterio di cassa della realizzazione dell'attivo con quello di competenza, nei casi in cui il momento solutorio, conseguente alla fase liquidatoria dei beni, ricada temporalmente nella gestione del professionista subentrato nell'incarico, pur essendo causalmente riferibile ad attività svolta da quello precedente (in questo senso, cfr., fra le molte, in riferimento all'art. 39 I.fall., nel testo risultante dalle modificazioni recate dal d.lgs. n. 5 del 2006: Cass. n. 19230 del 2009; Cass. n. 16739 del 2018; Cass. n. 22272 del 2019). Tenuto presente tale ordine di concetti (noti al Tribunale di Foggia), non può non rilevarsi come nel caso di specie la motivazione caratterizzante il decreto impugnato (per come intergrata da quello del 16 marzo 2018 quanto alla posizione di di Biase) è affatto silente quanto alla individuazione dei criteri da cui desumere che la parte di compenso a ciascun curatore dovuta è stata determinata secondo il sopra richiamato criterio di proporzionalità, dal momento che: per Roselli e Maida la motivazione si riferisce solo a una, non meglio identificata, "mole di lavoro" (non è dato sapere cosa abbiano fatto tali professionisti) nonché alla "definizione di giudizi, anche in materia di opposizione allo stato passivo" (e tale indicazione sembra riferirsi all'attività giurisdizionale, non a quella del curatore); per di Biase si ha riferimento solo alla "evidente complessità della procedura" (ancora una volta, non si comprende in cosa sia consistita l'attività del professionista) e alla proposizione di azioni revocatorie che avevano tutte avuto esito negativo (il che non dice nulla quanto all'attività del curatore, dal momento che, secondo la disciplina legale applicabile alla procedura, egli era soggetto alla direzione del giudice delegato alla procedura.Tale motivazione è dunque meramente apparente (con conseguente nullità del decreto affetto da error in procedendo) in quanto non rende percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (in questo senso, cfr. Cass. S.U. n. 22232 del 2016; nello stesso senso, cfr., fra le altre: Cass. n. 3819 del 2020; Cass. n. 13977 del 2019). 7. Con il quinto motivo i ricorrenti affermano che i due decreti impugnati, nella parte relativa ai criteri di determinazione del compenso a di Biase, sono assunti sulla base di fatti (i comportamenti di cattiva gestione in essi rispettivamente indicati) senza che su di essi il Tribunale avesse preventivamente sollecitato il contraddittorio, con conseguente violazione dell'art. 110 cod. proc. civ.; anche perché nei decreti di determinazione degli acconti sul compenso in favore di tale professionista si era fatto sempre riferimento alla "particolare diligenza" caratterizzante il suo operato quale curatore del fallimento. 8. L'esame di tale motivo è assorbito dall'accoglimento del terzo e del quarto motivo. 9. Infine, i decreti sono dai ricorrenti censurati (sesto motivo) perché caratterizzati da omissione di pronuncia sulla istanza, avanzata dai ricorrenti, di rimborso delle spese, pari a €. 1.671,10, da costoro asseritamente anticipate nello svolgimento dell'incarico. 10. Anche tale motivo è fondato, in quanto: nei due decreti impugnato' non vi è alcuna menzione di istanza di rimborso di spese avanzata dai ricorrenti; il controricorrente lealmente ammette che, in effetti, i ricorrenti chiesero il rimborso di tali spese e che su tale istanza nessuna pronuncia è riscontrabile nei due decreti .A.02 impugnati; sussiste dunque violazione, da parte giudice di merito, del precetto, di carattere generale (in quanto relativo a decisione giudiziale in qualunque forma adottata su domanda relativa a diritti soggettivi) recato dall'art. 112 cod. proc. civ. 11. In conclusione, il decreto impugnato è da cassare nelle sole parti in cui è caratterizzato: da motivazione meramente apparente quanto alla determinazione delle parti di compenso rispettivamente spettanti a ciascun professionista che ha svolto l'incarico di curatore del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; da omissione di pronuncia sulla istanza di rimborso di spese asseritamente anticipate dagli odierni ricorrenti nello svolgimento dell'incarico gestorio della procedura. Il procedimento è dunque da rinviare al Tribunale di Foggia che, in diversa composizione, dovrà: dare specifica motivazione quanto alla ripartizione fra i professionisti che si sono succeduti nell'incarico di curatore del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (in particolare, di Biase e Roselli, coadiuvato da Maida) del compenso determinato sulla base del passivo accertato e dell'attivo liquidato, determinata secondo il principio di proporzionalità e commisurata all'opera prestata nelle diverse fasi della procedura, ai risultati ottenuti, all'importanza del fallimento, nonché alla sollecitudine con cui sono state condotte le relative operazioni; pronunciarsi sulla istanza di rimborso di spese, pari a C. 1671,10, avanzata dai ricorrenti nel ricorso depositato il 6 giugno 2017. Al giudice del rinvio è anche rimessa la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. rigetta il primo e il secondo motivo del ricorso; accoglie il terzo, quarto e sesto motivo e dichiara assorbito il quinto; cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia al Tribunale di Foggia,