CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 26957/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 23-04-2021 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal °consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. V • . 13 LiiG 2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza resa dal Tribunale di Milano il 14 novembre 2009, [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito di un articolato procedimento penale a carico di una pluralità di imputati, veniva condannato alla pena di 12 anni di reclusione, in quanto ritenuto partecipe di un'associazione a delinquere dedita al traffico di hashish, operativa in Milano e altrove in epoca antecedente al maggio 2002 e fino a epoca successiva al gennaio 2003, occupandosi tra l'altro l'imputato di assicurare la logistica relativa alle operazioni di scarico e distribuzione dello stupefacente in modo da garantire il buon esito delle trattative con i fornitori marocchini e i vettori degli stessi e la raccolta del denaro dagli acquirenti (capo A); l'imputato veniva ritenuto colpevole altresì di due reati fine (art. 73 - art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990 e art. 112 cod. pen.), accertati rispettivamente in Varedo il 12 ottobre 2002 (capo B) e in [OSCURATO:PERSONA] il 16 novembre 2002 (capo C). 2. A seguito dell'accoglimento dell'istanza difensiva di rimessione in termini ai fini della proposizione dell'impugnazione, la Corte di appello di Milano, con sentenza del 23 aprile 2021, in parziale riforma della decisione di primo grado, riconosciute le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante ex art. 112 cod. pen., rideterminava la pena a carico di [OSCURATO:PERSONA] in 8 anni e 8 mesi di reclusione, confermando nel resto la pronuncia del Tribunale. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello meneghina, [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi. Con il primo, il ricorrente deduce la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla riconducibilità all'imputato dei contenuti captati a lui attribuiti, censurando la decisione della Corte territoriale di non dover disporre una perizia tecnica per identificare l'utente, ritenendo bastevole la "accuratezza del riconoscimento vocale svolto dall'attento orecchio professionale degli operatori di polizia sentiti in dibattimento"; tale deduzione viene contestata perché carente o quantomeno illogica, essendo stata sostituita a un'analisi tecnico-scientifica una valutazione del tutto discrezionale, non essendo dirimente il fatto che parte delle intercettazioni sia stata eseguita durante un pedinamento in cui l'imputato parlava al telefono, perché ciò non giustificherebbe l'estensione di quella identità a un'altra serie di utenze, in nome di una somiglianza di voce vagliata solo da un presunto "orecchio professionale". Con il secondo motivo, la difesa, rispetto al capo A, contesta il giudizio di colpevolezza dell'imputato, avendo la Corte di appello individuato come prova del patto di adesione all'associazione una intercettazione del 29 settembre 2002 dalla quale, in senso contrario a quanto dedotto, si evincerebbe che la partecipazione dell'interlocutore, ritenuto poi il ricorrente, era strettamente finalizzata al saldo di un debito, saldo che dunque si porrebbe come obiettivo e come confine temporale del contatto con gli altri compartecipi, escludendo nei presupposti sostanziali la configurazione reato associativo a carico del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 1. Premesso che i due motivi di ricorso sono suscettibili di trattazione unitaria, in quanto tra loro sovrapponibili, deve osservarsi che la formulazione del giudizio di colpevolezza dell'imputato non presenta vizi di legittimità. Ed invero le due sentenze di merito, destinate a integrarsi per formare un corpus motivazionale unitario, hanno innanzitutto operato un'adeguata disamina delle risultanze probatorie acquisite, valorizzando in particolare gli esiti degli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza di Monza, che nel luglio 2002 avviava una vasta indagine nei confronti di un gruppo di persone provenienti da Paesi extracomunitari, molti dei quali stabilmente residenti in Italia, risultati coinvolti nell'importazione e nel commercio di ingenti quantitativi di stupefacenti di tipo cocaina e hashish. Le attività investigative, sviluppatesi soprattutto attraverso intercettazioni telefoniche, servizi di osservazione e pedinamenti, consentivano di fare luce su un traffico illecito di stupefacenti svolto tra l'Italia e il Marocco e tra l'Italia e l'Olanda negli anni dal 2002 al 2004. Nel corso delle indagini si perveniva quindi all'identificazione dei soggetti coinvolti, tra cui un ruolo di primo piano veniva ricoperto da [OSCURATO:PERSONA], capo indiscusso dell'organizzazione, che si muoveva tra il Marocco, la Spagna e l'Italia, gestendo tutte le fasi organizzative degli approvvigionamenti di droga. Al capo della cellula italiana del gruppo vi era il fratello [OSCURATO:PERSONA], il quale si occupava tra l'altro della distribuzione dello stupefacente alla rete di clienti. Tra i clienti più importanti di [OSCURATO:PERSONA] emergeva la figura di [OSCURATO:PERSONA], il quale veniva identificato a seguito di pedinamento e in seguito il giorno del suo arresto, avvenuto il 27 maggio 2003 perché trovato in possesso di 245 kg. di hashish, mentre la riconducibilità delle utenze intercettate all'imputato è stata confermata dalla circostanza che l'ultima utenza a lui attribuita è stata trovata in suo possesso il giorno del suo arresto, a ciò dovendosi aggiungere che [OSCURATO:PERSONA] veniva spesso indicato per nome, o si presentava con il proprio nome, facendo inoltre spesso riferimento al fratello Abbas, anch'egli imputato, fermo restando che nel frattempo la voce dell'imputato è divenuta familiare dagli operanti di P.G. Al di là di quest'ultimo aspetto, che nell'ambito dell'identificazione dell'imputato ha avuto un ruolo marginale, la sentenza impugnata, sviluppando e integrando le già pertinenti considerazioni del primo giudice, ha richiamato alcune conversazioni (progr. 53 del 29 settembre 2002 e progr. 949 del 23 ottobre 2002), da cui si evince, anche alla luce della loro concatenazione logica, che il protagonista dei dialoghi intercettati era proprio [OSCURATO:PERSONA], il quale o si presenta con il suo nome o viene chiamato "Cherki" dal suo interlocutore. 2. Ribadito che l'identificazione dell'imputato è scaturita da una disamina adeguata e non illogica delle fonti probatorie disponibili, la cui convergenza ha reso non necessario l'espletamento di una perizia fonica, deve altresì osservarsi che anche il conseguente giudizio circa l'appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 74 del 2000 risulta scevro da profili di illogicità. Ed invero, premesso che la sussistenza dell'associazione non è contestata e che (come già nel giudizio di secondo grado) non sono state mosse censure rispetto ai due reati fine (capi B e C), deve rilevarsi sia il Tribunale che la Corte di appello hanno evidenziato che le indagini svolte dalla P.G. hanno permesso di delineare il ruolo dell'imputato, che spaziava dall'acquisto di stupefacenti alla organizzazione delle attività operative di carico della droga e di raccordo con altri partecipi, fino al rinvenimento di luoghi di stoccaggio e all'occultamento delle sostanze illecite. In tal senso, è stata richiamata la conversazione n. 53 del 29 settembre 2002, contenente, nel dialogo con [OSCURATO:PERSONA], detto anche Simohamed, ovvero il vertice del sodalizio, una sorta di dichiarazione programmatica dell'imputato di stabile messa a disposizione della propria "forza lavoro", senza alcun limite temporale, anzi, con tanto di indicazione, come "causale", di un debito insoluto e di un modalità alternativa di adempimento, nell'ipotesi, evidentemente denegata, in cui la collaborazione non avesse portato frutti soddisfacenti per l'interlocutore ("continueremo a lavorare con voi e vi saldo? Se non dovessimo andare avanti con il lavoro, vi salderò pian piano, facciamo come vuoi tu, si fa come vuoi tu... non ci sarà mai uno sgarro da parte nostra.., non ti direi qualcosa fuori luogo"). La messa a disposizione dell'imputato veniva rinnovata anche in una successiva conversazione (n. 949 del 23 ottobre 2002), nella quale [OSCURATO:PERSONA] ribadisce la sua volontà di "lavorare" per il gruppo, avendo la Corte ragionevolmente precisato, in replica alle deduzioni difensive, che l'intenzione del ricorrente di saldare un debito verso il vertice dell'associazione costituiva al più un movente, destinato a non incidere sull'esistenza dell'affectio societatis e sul dolo di partecipazione. In tal senso è stati infatti evidenziato dalla Corte territoriale che l'imputato era ben consapevole dell'esistenza di un vertice associativo, a cui tutti i sodali, tra cui [OSCURATO:PERSONA], riconoscevano il potere di farli lavorare insieme con altri, anche a prescindere dalla loro volontà, come desumibile dalla richiamata conversazione di cui al progr. 20 del 1° novembre 2002; peraltro, i due reati-fine di cui il ricorrente è stato ritenuto colpevole sono riferiti a vicende di sicura pregnanza nell'ottica della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla struttura associativa, venendo in rilievo due importazioni in Italia, il 12 ottobre e il 16 novembre 2002, di due distinte partite di hashish, pari rispettivamente a 1.070 kg. (capo B) e a 1612 kg. (capo C), avendo l'imputato svolto in tali vicende il ruolo di finanziatore. Di qui la coerente conclusione dei giudici di merito secondo cui [OSCURATO:PERSONA] doveva essere considerato partecipe dell'associazione ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, essendo emerso dall'istruttoria dibattimentale che, tra il settembre 2002 al gennaio 2003, l'imputato assicurato al sodalizio il suo apporto, essendo egli in primo luogo uno stabile acquirente di rilevanti partite di stupefacenti, ma anche un soggetto a disposizione per le attività operative di scarico dello stupefacente e di raccordo con altri partecipi, avendo inoltre rapporti stretti con i fratelli Berri, di cui godeva la fiducia, tanto è vero che Mohamed (Simohamed) Berri, quando aveva necessità di trovare un luogo per nascondere lo stupefacente, diceva ai suoi collaboratori di chiedere a [OSCURATO:PERSONA], il quale si prestava alle richieste del capo. Né, come ben argomentato dalla Corte territoriale, rileva l'esigenza del ricorrente di saldare un debito con il vertice del sodalizio, avendo questa Corte chiarito (cfr. Sez. 3, n. 27910 del 27/03/2019, Rv. 276677) che è qualificabile come sodale anche chi contribuisca al mantenimento e alla realizzazione del programma criminoso pur perseguendo anche un interesse, ulteriore, personale, rispetto al quale il vincolo associativo può avere una funzione meramente strumentale. 2.1. In definitiva, in quanto sorretto da considerazioni coerenti con le fonti dimostrative acquisite e comunque non manifestamente illogiche, il giudizio delle due conformi sentenze di merito circa l'appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] alla struttura associativa facente capo ai fratelli Berri non presta il fianco alle doglianze difensive, formulate invero in termini assertivi e non adeguatamente specifici. 3. Ne consegue che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere del ricorrente di provvedere al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone infine che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ric