CassazionedecretoSezione 2Decisione del 4 febbraio 2022
Cassazione n. 16031/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 04/02/2022 della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Alessandro CIMMINO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto emesso in data 11 novembre 2021 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha disposto la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] GIORGI. 2. Il ricorrente ha, quindi, proposto appello avverso tale decreto, lamentando l'assenza dei presupposti soggettivi necessari ai fini del giudizio di pericolosità sociale e la carenza del requisito dell'attualità della pericolosità. 3. [OSCURATO:PERSONA] GIORGI, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso il decreto, emesso il 4 febbraio 2022, con il quale la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'appello in precedenza avanzato dal ricorrente. 4. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione, la violazione dell'art. 1 d.lgs. 159/2011 e dell'art. 125 cod. proc. pen. e l'apparenza della motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione. 4.1. Secondo la difesa, la Corte territoriale sarebbe venuta meno all'obbligo di motivare adeguatamente in ordine all'effettiva realizzazione di profitti attraverso la commissione dei contestati reati nonché in ordine all'attualità della pericolosità sociale del ricorrente. 4.2. I giudici dell'appello non avrebbero tenuto conto degli elementi, indicati dalla difesa, idonei ad escludere l'attualità della pericolosità sociale del ricorrente (esiguità della somma ricavabile dalla vendita delle 77 dosi di sostanza stupefacente rinvenute nella disponibilità del GIORGI nel 2013, distanza temporale pari a quattro anni tra la commissione del primo reato e la data del secondo reato, scarsa gravità del primo episodio di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, interruzione delle condotte delittuose dal 2009 e, quindi, da una data anteriore all'inizio del periodo di detenzione, positivo comportamento tenuto nel periodo successivo al 2009, episodicità dei contatti con i pregiudicati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], convivenza con i genitori i quali si occupano del mantenimento del ricorrente). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto avanzato per motivi non consentiti, perché involgenti non violazioni di legge ma difetti di motivazione già denunciati in sede di appello ed affrontati in termini concludenti dalla Corte territoriale. Deve essere preliminarmente ribadito che il ricorso per cassazione avverso provvedimenti applicativi di misure di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge, mentre non sono deducibili vizi riconducibili alle categorie indicate dall'art. 606, lett. e) cod. proc. pen. (salvo che si lamenti l'assenza o la mera apparenza della motivazione, ipotesi che integrano la violazione di legge in riferimento all'art. 125 cod. proc. pen.). Costituisce, peraltro, ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale la motivazione inesistente o apparente del provvedimento ricorre esclusivamente quando il decreto ometta del tutto di confrontarsi con un elemento prospettato da una parte che risulti potenzialmente decisivo in quanto, anche se singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284 - 01). In questa prospettiva, oltre ad essere esclusi i vizi tipici concernenti la tenuta logica del discorso giustificativo, è improponibile, sotto forma di violazione di legge, anche la mancata considerazione di prospettazioni difensive, quando le stesse, in realtà, siano state prese in considerazione dal giudice o risultino assorbite dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284 - 01) o comunque non siano potenzialmente decisive ai fini della pronuncia sul punto attinto dal ricorso (Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080; da ultimo Sez. 2, n. 4872 del 17/11/2022, dep. 2023, non massimata). Nel caso di specie il riferimento all'apparenza della motivazione in ordine ai presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione è chiaramente strumentale ad una rivalutazione della vicenda nel merito, avendo la Corte territoriale chiaramente motivato sulle ragioni in base alle quali ritiene infondate le censure difensive già proposte nell'atto di appello. 2. Il provvedimento impugnato non appare affetto da violazione di legge, neanche sub specie carenza assoluta di motivazione nei termini sopra precisati; la motivazione del decreto impugnato risulta coerente con le emergenze processuali e non è riconducibile né all'area semantica della motivazione "assente" né a quella della motivazione "apparente". Le valutazioni della Corte territoriale, fondate su un'analisi del materiale logico-probatorio corretta e lontana da inammissibili presunzioni di pericolosità permanente, forniscono una più che adeguata spiegazione delle ragioni per cui è addivenuta ad un giudizio prognostico negativo in ordine alla pericolosità della ricorrente. 3. I giudici di appello, condividendo gli argomenti del Tribunale, hanno indicato analiticamente i precisi dati fattuali (illustrati con il richiamo ai tre precedenti penali in tema di armi e droga da cui è gravato il proposto: pag. 3 del decreto impugnato) da cui desumere l'appartenenza del ricorrente alla categoria dei soggetti pericolosi ex art. 1, lett. b) e c) d. Igs. 159/2011, anche in ragione delle valutazioni logiche desunte dalle affinità delle condotte illecite e del loro collegamento nella prospettiva della realizzazione di condotte lucrogenetiche (due episodi collegati al traffico di sostanze stupefacenti e un reato di ricettazione e porto di nove fucili con matricola abrasa e di una pistola), in un arco temporale assolutamente considerevole -2013/2018- e tale da rappresentare -in difetto di attività lecite di lavoro- la principale componente reddituale per il sostentamento del proposto (vedi pag. 3). 3.1. L'ulteriore doglianza con la quale la difesa lamenta la carenza di motivazione in ordine all'attualità della pericolosità della ricorrente è ictu oculi riferibile ad una motivazione, non già mancante o meramente apparente, ma illogica e non condivisa dal ricorrente e, quindi, per ragioni escluse dal sindacato della Corte di Cassazione in materia di misure di prevenzione.I giudici di merito, con motivazione logicamente ineccepibile, hanno ritenuto attuale la pericolosità del GIORGI sulla base di plurimi elementi predittivi di pericolosità che inducono a ritenere probabile il ripetersi di condotte inquadrate nelle categorie criminologiche di riferimento previste dalla legge: contiguità temporale tra delitti commessi fino al settembre 2018 e l'adozione della misura di prevenzione, abitualità della condotta criminosa, reiterazione di condotte delittuose di particolare allarme sociale, aggravamento della capacità criminale desunto dalla commissione -nel periodo successivo all'espiazione di pena detentiva- di un reato più grave del precedente episodio di detenzione illecita di stupefacenti, frequentazione con persone con precedenti per reati collegati con il traffico di sostanze stupefacenti ed armi (vedi pagg. 3 e 4 del provvedimento impugnato), elementi che i giudici hanno ritenuto, con motivazione adeguata, non affievoliti dalla circostanza che il GIORGI conviva con i propri genitori. 3.2. Le valutazioni della Corte territoriale, fondate su un'analisi del materiale logico-probatorio corretta e lontana da inammissibili presunzioni di pericolosità permanente, forniscono una più che adeguata spiegazione delle ragioni per cui è addivenuta ad un giudizio prognostico negativo in ordine all'attuale pericolosità del ricorrente; a fronte di tale precisa conclusione il ricorrente reitera argomentazioni fattuali, già affrontate e confutate dai giudici di appello in modo adeguato e logico, e pertanto non riconducibili al parametro della violazione di legge e della carenza o apparenza di motivazione. 4. In conclusione, deve essere, dunque, esclusa alcuna carenza della motivazione sul profilo sia della pericolosità sia dell'attualità apprezzata attraverso la ricostruzione cronologica dei dati logico-fattuali correttamente indicati nel provvedimento impugnato. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil