Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 37521/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 28/5/2021 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Roma ha confermato la ordinanza cautelare con la quale è stata applicata la custodia in carcere a [OSCURATO:PERSONA] in quanto gravemente indiziato dei reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. 2.Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Serour deducendo:

2.1. Con il primo motivo, violazione degli artt. 273, comma ibis e 192 comma 3 cod. proc. pen., artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309/90 e vizio della motivazione in relazione alla ritenuta gravità indiziaria dei reati provvisoriamente ascritti al ricorrente.

La ordinanza, oltre ad essere carente rispetto ai rilievi difensivi relativi ai profili di intrinseca inattendibilità del c.d.g.

Refrigeri, è carente ed illogica nella parte in cui utilizza quali riscontri esterni individualizzanti elementi neutri e di vita quotidiana, giustificati dal riconosciuto rapporto di conoscenza e amicizia tra il Serour ed i fratelli Longo.

Inoltre è palesemente travisato il contenuto delle dichiarazioni del c.d.g. [OSCURATO:PERSONA] che, al contrario di quanto assume il Tribunale, estromettevano il Serour dal consesso associativo contestato.

In particolare, il Tribunale - omettendo ci considerare le censure della difesa - ha erroneamente attribuito valore criptico alla conversazione captata tra Serour e [OSCURATO:PERSONA] (RIT 5222/2017) in relazione alla quale il ricorrente in sede di interrogatorio aveva reso spiegazioni circa il motivo per il quale gli era stato richiesto di procurare un carroattrezzi, addossando - in violazione dell'art. 27 Cost. - allo stesso ricorrente l'onere di documentare l'assunto.

Inoltre, non si è tenuto conto delle dichiarazioni del Pinto nella parte in cui egli, parlando dello straniero di Ostia e delle frequentazioni di questi con il [OSCURATO:PERSONA], ha affermato di non aver mai sentito parlare di affari illeciti, né di pagamenti.

2.2. Con il secondo motivo,violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. e vizio della motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione alla associazione a delinquere finalizzata al traffico CY,sostanze stupefacenti, segnatamente con riguardo alla stabilità del vincolo quale fornitore.

L'ordinanza ha desunto tale elemento da una inconferente conversazione captata tra la moglie del ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], dopo l'arresto dello stesso Serour, emergendo dalle dichiarazioni del c.d.g.

Refrigeni solo due o tre cessioni e non tenendo conto delle dichiarazioni del Pinto sopra richiamate.2.3.

E' pervenuta memoria difensiva che ripercorre le ragioni del ricorso in ordine alla insufficienza della provvista indiziaria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Entrambi i motivi proposti costituiscono generica censura in fatto alla ricostruzione indiziaria, invece, priva di vizi logici e giuridici.

Lo stabile inserimento del ricorrente, quale fornitore, nel sodalizio gestito dai Longo è correttamente desunto dalle specifiche dichiarazioni del collaboratore di giustizia Refrigeri - in ordine alle quali la ordinanza rileva la generica contestazione del relativo giudizio di attendibilità - circa il ripetuto suo rifornimento, per conto di [OSCURATO:PERSONA], presso il ricorrente di partite di cocaina di un chilogrammo ogni volta (v. pg.10 e sg. della ordinanza),correlate all'ampio compendio captativo e investigativo correttamente considerato riscontro delle predette dichiarazioni.

Emerge, invero, la stabile frequentazione del ricorrente con gli altri associati,segnatamente [OSCURATO:PERSONA];l'uso di utenze "dedicate"; le somme di denaro pretese dal Serour dal Longo; la specifica captazione del 17/10/2017 tra il ricorrente ed il referente del Longo, Ladaga, riferita cripticamente ad una transazione illecita avente ad oggetto una partita di stupefacente (incensurabilmente considerata la sottolineatura da parte del ricorrente della peicolosità di giungere con il "carroattrezzi"- ovvero la nuova fornitura - ove poi la "macchina" - ovvero il pagamento - non fosse stato pronto; il colloquio tra la convivente del Serour e [OSCURATO:PERSONA] dal quale si evince che la donna era stata incaricata dal compagno detenuto - a seguito della esecuzione di una ordinanza cautelare in data 25.1.2018 per partecipazione al c.d. clan Spada -di contattare i fratelli Longo per ottenere il pagamento di debiti pregressi e, infine, successive captazioni sulla utenza di [OSCURATO:PERSONA] che davano conto dell'arrivo dell'emissario del Serour - [OSCURATO:PERSONA] - per la riscossione delle somme presso il Longo.

Sono, infine, non illogicamente considerate convergenti le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Pinto - di cui è segnalata la limitata valenza in ragione dello spazio temporale che ricopre (dalla fine dell'anno 2017 fino a poco prima dell'arresto del ricorrente) - che pure individuano il ricorrente quale soggetto in rapporto con i Longo e dal quale [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto acquistare cocaina,ancorchè ritenesse che la vicenda non avesse avuto buon fine.3.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della cassa delle ammende.

4. Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria di cui all'art. 94,comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94,comma I- ter disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 14/9/2021. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 28/5/2021 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Roma ha confermato la ordinanza cautelare con la quale è stata applicata la custodia in carcere a [OSCURATO:PERSONA] in quanto gravemente indiziato dei reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. 2.Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Serour deducendo: 2.1. Con il primo motivo, violazione degli artt. 273, comma ibis e 192 comma 3 cod. proc. pen., artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309/90 e vizio della motivazione in relazione alla ritenuta gravità indiziaria dei reati provvisoriamente ascritti al ricorrente. La ordinanza, oltre ad essere carente rispetto ai rilievi difensivi relativi ai profili di intrinseca inattendibilità del c.d.g. Refrigeri, è carente ed illogica nella parte in cui utilizza quali riscontri esterni individualizzanti elementi neutri e di vita quotidiana, giustificati dal riconosciuto rapporto di conoscenza e amicizia tra il Serour ed i fratelli Longo. Inoltre è palesemente travisato il contenuto delle dichiarazioni del c.d.g. [OSCURATO:PERSONA] che, al contrario di quanto assume il Tribunale, estromettevano il Serour dal consesso associativo contestato. In particolare, il Tribunale - omettendo ci considerare le censure della difesa - ha erroneamente attribuito valore criptico alla conversazione captata tra Serour e [OSCURATO:PERSONA] (RIT 5222/2017) in relazione alla quale il ricorrente in sede di interrogatorio aveva reso spiegazioni circa il motivo per il quale gli era stato richiesto di procurare un carroattrezzi, addossando - in violazione dell'art. 27 Cost. - allo stesso ricorrente l'onere di documentare l'assunto. Inoltre, non si è tenuto conto delle dichiarazioni del Pinto nella parte in cui egli, parlando dello straniero di Ostia e delle frequentazioni di questi con il [OSCURATO:PERSONA], ha affermato di non aver mai sentito parlare di affari illeciti, né di pagamenti. 2.2. Con il secondo motivo,violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. e vizio della motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione alla associazione a delinquere finalizzata al traffico CY,sostanze stupefacenti, segnatamente con riguardo alla stabilità del vincolo quale fornitore. L'ordinanza ha desunto tale elemento da una inconferente conversazione captata tra la moglie del ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], dopo l'arresto dello stesso Serour, emergendo dalle dichiarazioni del c.d.g. Refrigeni solo due o tre cessioni e non tenendo conto delle dichiarazioni del Pinto sopra richiamate.2.3. E' pervenuta memoria difensiva che ripercorre le ragioni del ricorso in ordine alla insufficienza della provvista indiziaria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Entrambi i motivi proposti costituiscono generica censura in fatto alla ricostruzione indiziaria, invece, priva di vizi logici e giuridici. Lo stabile inserimento del ricorrente, quale fornitore, nel sodalizio gestito dai Longo è correttamente desunto dalle specifiche dichiarazioni del collaboratore di giustizia Refrigeri - in ordine alle quali la ordinanza rileva la generica contestazione del relativo giudizio di attendibilità - circa il ripetuto suo rifornimento, per conto di [OSCURATO:PERSONA], presso il ricorrente di partite di cocaina di un chilogrammo ogni volta (v. pg.10 e sg. della ordinanza),correlate all'ampio compendio captativo e investigativo correttamente considerato riscontro delle predette dichiarazioni. Emerge, invero, la stabile frequentazione del ricorrente con gli altri associati,segnatamente [OSCURATO:PERSONA];l'uso di utenze "dedicate"; le somme di denaro pretese dal Serour dal Longo; la specifica captazione del 17/10/2017 tra il ricorrente ed il referente del Longo, Ladaga, riferita cripticamente ad una transazione illecita avente ad oggetto una partita di stupefacente (incensurabilmente considerata la sottolineatura da parte del ricorrente della peicolosità di giungere con il "carroattrezzi"- ovvero la nuova fornitura - ove poi la "macchina" - ovvero il pagamento - non fosse stato pronto; il colloquio tra la convivente del Serour e [OSCURATO:PERSONA] dal quale si evince che la donna era stata incaricata dal compagno detenuto - a seguito della esecuzione di una ordinanza cautelare in data 25.1.2018 per partecipazione al c.d. clan Spada -di contattare i fratelli Longo per ottenere il pagamento di debiti pregressi e, infine, successive captazioni sulla utenza di [OSCURATO:PERSONA] che davano conto dell'arrivo dell'emissario del Serour - [OSCURATO:PERSONA] - per la riscossione delle somme presso il Longo. Sono, infine, non illogicamente considerate convergenti le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Pinto - di cui è segnalata la limitata valenza in ragione dello spazio temporale che ricopre (dalla fine dell'anno 2017 fino a poco prima dell'arresto del ricorrente) - che pure individuano il ricorrente quale soggetto in rapporto con i Longo e dal quale [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto acquistare cocaina,ancorchè ritenesse che la vicenda non avesse avuto buon fine.3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della cassa delle ammende. 4. Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria di cui all'art. 94,comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94,comma I- ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 14/9/2021. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 37521/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris