CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 giugno 2023
Cassazione n. 41859/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza emessa in data 07/06/2024 della Corte di appello di Palermo, seconda sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell'art. 5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall'art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif. con la quale il sostituto Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;lette le conclusioni scritte del difensore del ricorrente depositate il 26/09/2024 che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Palermo ha dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, l'appello proposto in data 12 dicembre 2023 da D'[OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa in data 28/06/2023 dal Tribunale di Sciacca che lo aveva dichiarato responsabile del reato di tentata truffa e condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 150,00 di multa. Il collegio rilevava che la sentenza di primo grado emessa in data 28/06/2023 era stata depositata in data 9 ottobre 2023 e,quindi,oltre il termine di 90 giorni stabilito al momento della pronuncia del dispositivo; che il relativo avviso era stato notificato al difensore in data 12 ottobre 2023 e all'imputato il successivo 14 ottobre 2024; chedunque l il termine per proporre appello era scaduto il 28 novembre 2023. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato articolando un unico motivo con il quale si deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen. per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, inammissibilità o di decadenza in relazione all'art. 585 comma 1 bis cod. proc. pen. Osserva il ricorrente, richiamando la sequenza processuale indicata nell'ordinanza impugnata, che il termine per proporre appello, depositato in data 12 dicembre 2023 decorreva dal giorno 14 ottobre 2023 (data in cui l'avviso di deposito della sentenza di primo grado era stato notificato all'imputato, giudicato in assenza) ed essendo pari a giorni 60, come previsto dall'art. 585, comma 1 lett. c) e comma 1 bis cod. proc. pen. (applicabile alle sentenze pronunciate in data successiva all'entrata in vigore del D.L.vo n. 150 del 2022) scadeva in data 13 dicembre 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. L'imputato nel giudizio di primo grado era giudicato in assenza e mai compariva nel corso del processo, svolto con rito ordinario e concluso con sentenza pronunciata in data 28 giugno 2023. Trova dunque applicazione il disposto normativo di cui al comma 1-bis dell'art. 585 cod. proc. pen. introdotto dall'art. 33 d.lgs. 150/2022, applicabile, ai sensi dell'art. 89, comma 3, dello stesso decreto legislativo, alla sentenza pronunciata dopo l'entrata in 2 (i vigore della riforma e, pertanto, a partire dal 31.12.2022 (secondo quanto previsto dall'art. 99-bis d.l. 162/2022 convertito nella legge 199/2022). Tale norma prevede che i termini previsti dal comma 1 sono aumentati di 15 giorni per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza; la ratio della disposizione risiede nell'esigenza di consentire a colui che non abbia preso parte nemmeno a un'udienza un più ampio margine temporale per interloquire col difensore che lo ha rappresentato in sua assenza sul se e sul come impugnare. Tanto premesso, si osserva che la sentenza di primo grado era depositata oltre il termine di novanta giorni indicato in dispositivo ai sensi dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen e segnatamente in data 9 ottobre 2023, a ciò conseguiva l'avviso di deposito previsto ai sensi dell'art. 548, comma 2, codice di rito che veniva notificato al difensore il giorno 12 ottobre 2023 ed all'imputato il giorno 14 ottobre 2023. Il termine per proporre impugnazione - pari a 60 giorni ( 45 + 15) - decorreva idunque, dal giorno 14 ottobre 2023 (dovendosi fare riferimento alla comunicazione dell'avviso di deposito effettuato per ultima e, quindi, a quella nei confronti dell'imputato) e scadeva in data 13 dicembre 2023. L'atto di appello era proposto in data 12 dicembre 2023 e , dunque, doveúritenersi tempestivo, 3. All'accoglimento del ricorso consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Palermo, seconda sezione penale. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di ap