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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27784/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di estorsione contestato e alla qualificazione giuridica del fatto nella fattispecie consumata in luogo di quella tentata, sono meramente riproduttivi di profili di censura in punto di fatto già adeguatamente valutati e respinti con corretti argomenti logici e giuridici dalla Corte di merito che, alle pagine 4 e 5, ha evidenziato gli elementi da cui si evince la piena consapevolezza e partecipazione dell'imputato quanto alla illiceità della pretesa del correo, nonché l'intenzionalità di contribuire, con la propria condotta, al raggiungimento dello scopo perseguito da quest'ultimo, così che è stato opportunamente richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di estorsione consumata in presenza delle forze dell'ordine preventivamente allertate (fra le altre, Sez. 2, n. 25666 del 19/05/2009, Delicato, Rv. 244165 - 01); ritenuto che il terzo e il quarto motivo di ricorso, con i quali si contestano la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., all'omessa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen., alla complessiva determinazione del trattamento sanzionatorio nonché al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità, sono altresì reiterativi dì doglianze già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito con motivazione esente dai lamentati difetti logici e giuridici, che il ricorrente si limita a contestare apoditticamente (si vedano, in proposito, pagg. 5-7 sulla rilevanza del contributo prestato dal prevenuto e sull'estensione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 all'imputato stante la sua consapevolezza dell'illiceità della pretesa del correo nonché sull'entità del danno alla p.o., sulla gravità delle minacce e sul collegamento della condotta contestata con una complessa attività di prestiti usurari, quali elementi ostativi al riconoscimento della lieve entità dell'estorsione); che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, è necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena, contrariamente al caso in esame, sia di gran lunga superiore alla misura media (si veda, in proposito, pag. 7); 1rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P P.Q.M_ 23 [..P,C, 7026 L'[OSCURATO:PERSONA]-A.71AM K(m 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di estorsione contestato e alla qualificazione giuridica del fatto nella fattispecie consumata in luogo di quella tentata, sono meramente riproduttivi di profili di censura in punto di fatto già adeguatamente valutati e respinti con corretti argomenti logici e giuridici dalla Corte di merito che, alle pagine 4 e 5, ha evidenziato gli elementi da cui si evince la piena consapevolezza e partecipazione dell'imputato quanto alla illiceità della pretesa del correo, nonché l'intenzionalità di contribuire, con la propria condotta, al raggiungimento dello scopo perseguito da quest'ultimo, così che è stato opportunamente richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di estorsione consumata in presenza delle forze dell'ordine preventivamente allertate (fra le altre, Sez. 2, n. 25666 del 19/05/2009, Delicato, Rv. 244165 - 01); ritenuto che il terzo e il quarto motivo di ricorso, con i quali si contestano la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., all'omessa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen., alla complessiva determinazione del trattamento sanzionatorio nonché al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità, sono altresì reiterativi dì doglianze già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito con motivazione esente dai lamentati difetti logici e giuridici, che il ricorrente si limita a contestare apoditticamente (si vedano, in proposito, pagg. 5-7 sulla rilevanza del contributo prestato dal prevenuto e sull'estensione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 all'imputato stante la sua consapevolezza dell'illiceità della pretesa del correo nonché sull'entità del danno alla p.o., sulla gravità delle minacce e sul collegamento della condotta contestata con una complessa attività di prestiti usurari, quali elementi ostativi al riconoscimento della lieve entità dell'estorsione); che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, è necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena, contrariamente al caso in esame, sia di gran lunga superiore alla misura media (si veda, in proposito, pag. 7); 1rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.M_ 23 [..P,C, 7026 L'[OSCURATO:PERSONA]-A.71AM K(m 2
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