CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 44614/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; fr< visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], vista la memoria del nuovo difensore con cui si deduce la illegalità della pena nella parte in cui è stata ritenuta sussistente la plurima di reati di detenzione di più armi comuni da sparo (anche clandestine) e in ordine all'operato aumento di pena per la contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen. che risulta illegale e ridotto in misura inferiore alla metà (un terzo). OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi con cui si censura la ritenuta aggravante dell'ingente quantità, l'apprezzata equivalenza di detta aggravante con le circostanze attenuanti generiche e la dosimetria della pena risultano tendenzialmente generici poiché omettono di confrontarsi con la precisa motivazione della Corte di appello che ha messo in rilievo l'esatta consistenza, anche in termini di purezza, dei 25,40 chilogrammi di cocaina, ha condiviso la corretta motivazione in ordine alla ritenuta equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e la citata aggravante, al contempo dando conto delle ragioni che portavano a ritenere come la pena determinata in complessivi anni otto di reclusione e la relativa multa, aspetti giustificati in ragione dell'estrema gravità dei fatti che vedevano il ricorrente in possesso di altra consistente quantità di sostanza stupefacente di diverso tipo, di armi anche clandestine e relativo munizionamento, fosse congruamente determinata; rilevato che nessun esito possono sortire, alla luce della rilevata inammissibilità, i motivi aggiunti afferenti a questioni mai poste in sede di gravame e di ricorso principale, in cui sono invece stati rilevati vizi in ordine: 1) alla mera quantificazione della pena ex art. 133 cod. pen. e non violazioni di legge in ordine alla ritenuta plurima realizzazione di ipotesi criminose ovvero unicità del reato (connesse al possesso di armi comuni da sparo e clandestine); 2) alla quantificazione della entità della riduzione per il rito abbreviato quanto a contravvenzione ex art. 697 cod. pen.; 3) ad aumento in ordine a pena cumulativamente applicata in violazione dei limiti di pena previsti dalla citata contravvenzione che preveda la pena detentiva e pecuniaria in via alternativa e non cumulativa; - che, invero, non sussiste, in ordine agli aumenti di pena operati per la ritenuta continuazione una pena illegale, essendo quella rilevata (ritenuta la continuazione a fronte di dedotta unicità del reato) una "mera" violazione di legge non dedotta nei motivi di gravame e nel ricorso principale; - che anche l'operato aumento di pena applicato per l'ipotesi contravvenzionale non integra una ipotesi di "pena illegale", non essendo sotto tale profilo conferente la citazione giurisprudenziale (la difesa richiama Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018, Giglia, Rv. 273751 - 01) secondo cui "In tema di concorso di reati puniti con sanzioni eterogenee sia nel genere che nella specie per i quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione, l'aumento di pena per il reato "satellite" va effettuato secondo il criterio della pena unica progressiva per "moltiplicazione", rispettando tuttavia, per il principio di legalità della pena e del favor rei, il genere della pena prevista per il reato "satellite", nel senso che l'aumento della pena detentiva del reato più grave dovrà essere ragguagliato a pena pecuniaria ai sensi dell' art. 135 c.p."; - che, invero, l'affermazione contenuta nel citato principio (che ovviamente il Collegio condivide) secondo cui occorre rispettare "il principio di legalità della pena" al momento della sua irrogazione e calcolo, attiene alle concrete modalità attraverso cui deve essere effettuato il calcolo ai fini di un legittimo aumento di pena, corretto iter la cui violazione è deducibile nei limiti di cui all'art. 606 cod. proc. pen., evenienza distinta rispetto alla "pena illegale" la cui nozione non corrisponde a quella afferente alla situazione verificatasi nel caso di specie; - che sussiste ormai solido indirizzo ermeneutico (Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022, Savini, Rv. 283818 - 01, Sez. 2, n. 28306 del 25/06/2021, Perrella, Rv. 281804) secondo cui "Qualora la pena concretamente irrogata rientri nei limiti edittali, l'erronea applicazione da parte del giudice di merito della misura della diminuente, prevista per un reato contravvenzionale giudicato con rito abbreviato, integra un'ipotesi di pena illegittima e non già di pena illegale (fattispecie in cui la Corte ha ritenuto preclusa, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., la relativa questione in quanto non dedotta con i motivi di appello); che le Sezioni Unite Savini hanno ribadito la pena è illegale (...) non quando consegua ad una mera erronea applicazione dei criteri di determinazione del trattamento sanzionatorio, alla quale l'ordinamento reagisce approntando i rimedi processuali delle impugnazioni, ma solo quando non sia prevista dall'ordinamento giuridico ovvero sia superiore ai limiti previsti dalla legge o sia più grave per genere e specie di quella individuata dal legislatore»; - che, pertanto, "gli errori nell'applicazione delle diverse discipline che entrano in gioco nella commisurazione della pena danno luogo ad una pena illegale solo se la risultante (ovvero la pena indicata in dispositivo) è per genere, specie o per valore minimo o massimo diversa da quella che il legislatore ha previsto per il tipo (o sottotipo) astratto al quale viene ricondotto il fatto storico reato; - che, analogamente, costituisce ius receptum quello secondo cui non si configura un'ipotesi di illegalità della pena quando essa sia frutto di un vizio nell'iter di determinazione della sua entità, alla quale sarebbe stato possibile giungere attraverso diversa modulazione dei vari passaggi intermedi, a partire dall'individuazione della pena base e fino agli aumenti o alle riduzioni per le singole circostanze concorrenti (cfr., ad esempio, Sez. 6, n. 32243 del 15/07/2014, Tanzi, Rv. 260326-01; Sez. 6, n. 22136 del 19/02/2013, Nisi, Rv. 255729-01; Sez. 2, n. 20275 del 07/05/2013, Stagno, Rv. 255197-01); che in ipotesi di determinazione del trattamento sanzionatorio determinato a seguito dell'erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrenti, la pena è illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge (Fattispecie relativa a procedimento di applicazione della pena). (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 - 01, principio ribadito da Sez. U, n. 5352 del 28/09/2023, dep. 2024, P., Rv. 285851 - 01); - che con riferimento alla determinazione della pena ed eventuale sua illegalità, può rinviarsi a conforme indirizzo interpretativo in materia di patteggiamento (la cui impugnabilità è consentita, tra l'altro, in ipotesi di illegalità della pena), secondo cui, ai fini della verifica della congruità della sanzione, con riguardo all'aumento di pena per la continuazione, non vi è necessità di una esplicita motivazione in ordine all'aumento della pena posta a base del calcolo, ma è sufficiente la valutazione della pena finale, purché non illegale (Sez. 6, n. 7401 del 31/01/2013, Rv. 254879 - 01), principio di diritto che fa emergere l'irrilevanza dei singoli aumenti di pena disgiunti dall'entità della quantificazione della pena finale; che sussiste altro solido indirizzo di legittimità, secondo cui, sempre in tema di patteggiamento, la pena irrogata per il reato continuato che sia priva di indicazioni relative all'aumento per i reati meno gravi, non è illegale nel caso in cui non superi né il limite interno, corrispondente al triplo della pena- base, né il limite esterno, previsto dall'art. 81, comma terzo, cod. pen. in base al quale la pena non può essere superiore a quella applicabile in base al cumulo materiale dei reati (Sez. 6, n. 40047 del 12/09/2022, Novaglio, Rv. 283943 - 01); - che in ipotesi di reato continuato - come nel caso in esame - l'illegalità della pena, pertanto, deve essere apprezzata e parametrata secondo i limiti edittali previsti dall'art. 81 cod. pen.; - che la sentenza impugnata con ricorso inammissibile per le ragioni sopra citate ha correttamente individuato il reato più grave in quello di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 1990 afferente all'illecita detenzione di 25,40 chilogrammi di sostanza stupefacente del tip o\}, cocaina in ordine al quale è stata ritenuta congrua, previa equivalenza tra circostanze attenuanti generiche e contestata aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 dell'ingente quantità, la pena di anni nove di reclusione ed euro 38.000 di multa; su detta pena base sono stati operati gli aumenti ex art. 81 cod. pen. in ordine alla continuazione interna afferente al possesso di 13,35 chilogrammi di marijuana ed a quella esterna relativa a tutti i capi in contestazione rubricati sub b), c) e d) di detenzione di due armi da sparo - di cui una clandestina - e di munizioni, pervenendo ad una pena complessivamente quantificata in anni dodici di reclusione ed euro 42.000 di multa, poi ridotta per il rito abbreviato ad anni otto ed euro 28.000 di multa; - che la pena sopra evidenziata, alla quale si è pervenuti all'esito di un complessivo aumento di un terzo della pena individuata per il reato ritenuto più grave, risulta certamente in linea con i limiti previsti dagli artt. 73, comma 1, d.P.R. cit. ed 81 cod. pen., uniche norme che costituiscono il parametro che governa l'apprezzamento dei limiti edittali, la cui violazione realizzerebbe - in ipotesi - la dedotta illegalità della pena, potendo eventuali errori commessi nel percorso che ha condotto alla determinazione della pena individuata in quella enunciata in dispositivo, semmai integrare violazioni di legge che avrebbero dovuto firmare oggetto di gravame e di ricorso secondo la previsione di cui all'art. 606 e entro i limiti segnati dall'art.609 cod. proc. pen.; - che l'assenza del presupposto dell'illegalità della pena - per le ragioni sopra complessivamente espresse - impedisce a questa Corte di rilevare d'ufficio le plurime violazioni di legge evidenziate con i motivi nuovi dal difensore di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s