CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 gennaio 2026
Cassazione n. 15939/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1/2026 della Corte d'appello di Napoli;Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. La corte di appello di Napoli quale giudice dell’esecuzione rigettavala richiesta di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di sospensione e revocadell’ordine di demolizione emesso dalla Procura Generale della Corte di appello diNapoli, nel fascicolo n. 587/2023 R.E.S.A.2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA] e Della MorteCristian, mediante il proprio difensore, hanno proposto ricorso per cassazionededucendo tre motivi di impugnazione.3. Con il primo rappresentano il vizio di violazione di legge peromessa considerazione della sopravvenuta normativa in materia edilizia e delprocedimento di sanatoria in corso, con adesione acritica ad una intervenutacomunicazione comunale.4. Con il secondo motivo deducono il vizio di motivazione per carenzadi istruttoria sulla qualificazione urbanistica decadenza di vincoli, sanabilita’dell’opera abusiva e rilevanza del giudizio del Tar.5. Con il terzo motivo deducono la violazione del diritto di difesa e delprincipio del contraddittorio, la mancata notifica agli interessati della valutazionecomunale, e la mancata possibilità di interloquire sui presupposti urbanistici postia fondamento del rigetto.6. I ricorsi sono inammissibili, innanzitutto perché tardivi. A fronte diordinanza del 15.1.2026, depositata il 16.1.2026 e notificata alle parti il19.1.2026, con scadenza, secondo i termini di legge, del termine di proponibilitàdel ricorso alla data del 3.2.2026, i ricorsi sono stati presentatiintempestivamente solo in data 17.2.2026. Inoltre, a fronte di ricorsi proposti daterzi interessati, trattandosi di eredi di [OSCURATO:PERSONA], autore dell’operaabusiva e per la stessa condannato con relativo ordine di demolizione, risultaassenza la necessaria procura speciale da rilasciarsi oltre al mandato difensivo.Consegue anche la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processualie della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosiescludere profili di colpa nella proposizione del ricorso P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 03/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]