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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 marzo 2022

Cassazione n. 22111/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso 29648-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 55, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - 2022 contro 752 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 45, ([OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].), presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - nonchè contro I.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 9744/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata l' [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 19201/2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 9744 del 2019, questa Corte di cassazione, decidendo sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la pronuncia con cui la Corte d'appello di Roma aveva parzialmente accolto le domande risarcitorie spiegate nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., ha dichiarato inammissibile, per quanto rileva in questa sede, il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente aveva lamentato che la sentenza impugnata si fosse discostata dalle risultanze peritali senza darne alcuna motivazione.

Questa Corte, in particolare, ha ritenuto che il motivo fosse inammissibile per non essere stata specificata la sede in cui poteva rinvenirsi il documento posto a fondamento del motivo di censura, ossia la CTU disposta in sede di appello, e ha richiamato, a sostegno del proprio avviso, i principi di diritto enunciati da Cass.

S.U. nn. 28547 del 2008 e 7161 del 2010.

Per la revocazione di tale statuizione ha ricorso [OSCURATO:PERSONA], deducendo che sarebbe affetta da errore di fatto ex art. 391-bis c.p.c., avendo egli viceversa compiutamente indicato il luogo in cui il documento in questione sarebbe stato rinvenibile, specie considerando che trattavasi di documento presente all'interno del fascicolo di ufficio da ritenersi a disposizione di questa Corte in virtù della richiesta di trasmissione ex art. 369 c.p.c., che era stata debitamente allegata al ricorso per cassazione. [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso, mentre l'INAIL non ha svolto in questa sede attività difensiva.

Il Pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile o comunque rigettato.

Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con l'unico motivo di doglianza, parte ricorrente denuncia errore di fatto ex art. 391-bis c.p.c. per avere questa Corte ritenuto l'inammissibilità del secondo motivo del ricorso proposto avverso la sentenza d'appello sul rilievo che "nel corpo del motivo non [sarebbe stata] adeguatamente specificata la sede in cui il documento (c.t.u.) su cui il motivo si fonda [sarebbe] rinvenibile ai fini del giudizio di legittimità" (così la sentenza impugnata a pag. 6, dove anche il richiamo adesivo a Cass.

S.U. n. 28547 del 2008 e a Cass. n. 7161 del 2010): ad avviso della parte ricorrente, infatti, essendosi dato atto nell'esposizione della censura che la CTU disposta in fase di gravame era stata depositata in cancelleria in data 18.9.2013, il relativo elaborato doveva reputarsi a disposizione di questa Corte in virtù della richiesta di trasmissione del fascicolo di ufficio ex art. 369 c.p.c., debitamente prodotta sub n. 2 del fascicolo allegato al ricorso per cassazione.

Il motivo, come condivisibilmente rilevato dal Pubblico ministero, è inammissibile.

L'errore di fatto che può dare luogo alla revocazione di una sentenza emessa da questa Corte di cassazione consiste - non dissimilmente dall'errore di cui al n. 4 dell'art. 394 c.p.c. - nell'erronea percezione dei fatti di causa, che si sia sostanziata nell'affermazione o supposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di un fatto la cui verità risulti, invece, in modo indiscutibile, esclusa o accertata in base al tenore degli atti o dei documenti di causa, sempre che il fatto, oggetto dell'asserito errore, non abbia costituito materia del dibattito processuale su cui la pronuncia contestata abbia statuito: e proprio per ciò ne è stata esclusa la ricorrenza allorché si sia inteso impugnare mediante revocazione l'omessa considerazione, da parte della sentenza della Corte di cassazione, di atti e documenti entrati a far parte del giudizio espresso dal giudice di legittimità mediante una pronuncia di inammissibilità per difetto di specificità e/o autosufficienza del motivo di ricorso che intendeva veicolarli (così, tra le tante, Cass. nn. 12154 del 2006, 14014 del 2012, 20635 del 2017, 975 del 2019, 40870 del 2021).

Tale, all'evidenza, è il caso di specie; e si può semmai aggiungere che la riprova del reale intento dell'odierna parte ricorrente si coglie appieno allorché, nell'illustrazione del motivo di ricorso per revocazione, essa richiama il principio di diritto enunciato da Cass.

S.U. n. 22726 del 2011, secondo cui l'onere di cui all'art. 369 comma 2° n. 4 c.p.c. di produrre, a pena di improcedibilità del ricorso, "gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda" sarebbe soddisfatto, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d'ufficio, mediante il deposito della richiesta di trasmissione di tale fascicolo presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e restituita al richiedente munita di visto ai sensi dell'art. 369 cit.: indipendentemente dal fatto che le Sezioni Unite di questa Corte, nell'enunciare l'anzidetto principio di diritto, hanno tuttavia fatto salva l'esigenza di indicare specificamente, a pena d'inammissibilità ex art. 366 n. 6 c.p.c., l'esatta collocazione degli atti, dei documenti e dei dati necessari al loro reperimento (da evincersi, ovviamente, giusta la previsione di cui all'art. 36, penult. co . att. c.p.c., secondo il quale "nella facciata interna della copertina [del fascicolo di cancelleria] è contenuto l'indice degli atti inseriti nel fascicolo con l'indicazione della natura e della data di ciascuno di essi"), è evidente che il senso di tale richiamo è quello di indicare la diversa regula íuris che, ad avviso di parte ricorrente, dovrebbe presiedere alla formulazione del giudizio di specificità e autosufficienza del motivo di ricorso per cassazione; salvo che l'errore, ove mai sussistente, sul giudizio di inammissibilità di un motivo di censura non può mai essere causa di revocazione della sentenza: come sinteticamente ed efficacemente affermato da Cass. n. 12154 del 2006, cit., errori del genere cadono su un punto controverso sul quale questa Corte si è espressamente pronunciata e non è possibile mediante la revocazione censurare l'attività di giudizio espletata in ordine agli atti processuali.

Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza e si liquidano in favore della parte controricorrente.

Tenuto conto della declaratoria d'inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore di parte controricorrente, che si liquidano in C 2.700,00, di cui C 2.500,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso 29648-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 55, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - 2022 contro 752 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 45, ([OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].), presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - nonchè contro I.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 9744/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata l' [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 19201/2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 9744 del 2019, questa Corte di cassazione, decidendo sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la pronuncia con cui la Corte d'appello di Roma aveva parzialmente accolto le domande risarcitorie spiegate nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., ha dichiarato inammissibile, per quanto rileva in questa sede, il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente aveva lamentato che la sentenza impugnata si fosse discostata dalle risultanze peritali senza darne alcuna motivazione. Questa Corte, in particolare, ha ritenuto che il motivo fosse inammissibile per non essere stata specificata la sede in cui poteva rinvenirsi il documento posto a fondamento del motivo di censura, ossia la CTU disposta in sede di appello, e ha richiamato, a sostegno del proprio avviso, i principi di diritto enunciati da Cass. S.U. nn. 28547 del 2008 e 7161 del 2010. Per la revocazione di tale statuizione ha ricorso [OSCURATO:PERSONA], deducendo che sarebbe affetta da errore di fatto ex art. 391-bis c.p.c., avendo egli viceversa compiutamente indicato il luogo in cui il documento in questione sarebbe stato rinvenibile, specie considerando che trattavasi di documento presente all'interno del fascicolo di ufficio da ritenersi a disposizione di questa Corte in virtù della richiesta di trasmissione ex art. 369 c.p.c., che era stata debitamente allegata al ricorso per cassazione. [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso, mentre l'INAIL non ha svolto in questa sede attività difensiva. Il Pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile o comunque rigettato. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con l'unico motivo di doglianza, parte ricorrente denuncia errore di fatto ex art. 391-bis c.p.c. per avere questa Corte ritenuto l'inammissibilità del secondo motivo del ricorso proposto avverso la sentenza d'appello sul rilievo che "nel corpo del motivo non [sarebbe stata] adeguatamente specificata la sede in cui il documento (c.t.u.) su cui il motivo si fonda [sarebbe] rinvenibile ai fini del giudizio di legittimità" (così la sentenza impugnata a pag. 6, dove anche il richiamo adesivo a Cass. S.U. n. 28547 del 2008 e a Cass. n. 7161 del 2010): ad avviso della parte ricorrente, infatti, essendosi dato atto nell'esposizione della censura che la CTU disposta in fase di gravame era stata depositata in cancelleria in data 18.9.2013, il relativo elaborato doveva reputarsi a disposizione di questa Corte in virtù della richiesta di trasmissione del fascicolo di ufficio ex art. 369 c.p.c., debitamente prodotta sub n. 2 del fascicolo allegato al ricorso per cassazione. Il motivo, come condivisibilmente rilevato dal Pubblico ministero, è inammissibile. L'errore di fatto che può dare luogo alla revocazione di una sentenza emessa da questa Corte di cassazione consiste - non dissimilmente dall'errore di cui al n. 4 dell'art. 394 c.p.c. - nell'erronea percezione dei fatti di causa, che si sia sostanziata nell'affermazione o supposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di un fatto la cui verità risulti, invece, in modo indiscutibile, esclusa o accertata in base al tenore degli atti o dei documenti di causa, sempre che il fatto, oggetto dell'asserito errore, non abbia costituito materia del dibattito processuale su cui la pronuncia contestata abbia statuito: e proprio per ciò ne è stata esclusa la ricorrenza allorché si sia inteso impugnare mediante revocazione l'omessa considerazione, da parte della sentenza della Corte di cassazione, di atti e documenti entrati a far parte del giudizio espresso dal giudice di legittimità mediante una pronuncia di inammissibilità per difetto di specificità e/o autosufficienza del motivo di ricorso che intendeva veicolarli (così, tra le tante, Cass. nn. 12154 del 2006, 14014 del 2012, 20635 del 2017, 975 del 2019, 40870 del 2021). Tale, all'evidenza, è il caso di specie; e si può semmai aggiungere che la riprova del reale intento dell'odierna parte ricorrente si coglie appieno allorché, nell'illustrazione del motivo di ricorso per revocazione, essa richiama il principio di diritto enunciato da Cass. S.U. n. 22726 del 2011, secondo cui l'onere di cui all'art. 369 comma 2° n. 4 c.p.c. di produrre, a pena di improcedibilità del ricorso, "gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda" sarebbe soddisfatto, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d'ufficio, mediante il deposito della richiesta di trasmissione di tale fascicolo presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e restituita al richiedente munita di visto ai sensi dell'art. 369 cit.: indipendentemente dal fatto che le Sezioni Unite di questa Corte, nell'enunciare l'anzidetto principio di diritto, hanno tuttavia fatto salva l'esigenza di indicare specificamente, a pena d'inammissibilità ex art. 366 n. 6 c.p.c., l'esatta collocazione degli atti, dei documenti e dei dati necessari al loro reperimento (da evincersi, ovviamente, giusta la previsione di cui all'art. 36, penult. co . att. c.p.c., secondo il quale "nella facciata interna della copertina [del fascicolo di cancelleria] è contenuto l'indice degli atti inseriti nel fascicolo con l'indicazione della natura e della data di ciascuno di essi"), è evidente che il senso di tale richiamo è quello di indicare la diversa regula íuris che, ad avviso di parte ricorrente, dovrebbe presiedere alla formulazione del giudizio di specificità e autosufficienza del motivo di ricorso per cassazione; salvo che l'errore, ove mai sussistente, sul giudizio di inammissibilità di un motivo di censura non può mai essere causa di revocazione della sentenza: come sinteticamente ed efficacemente affermato da Cass. n. 12154 del 2006, cit., errori del genere cadono su un punto controverso sul quale questa Corte si è espressamente pronunciata e non è possibile mediante la revocazione censurare l'attività di giudizio espletata in ordine agli atti processuali. Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza e si liquidano in favore della parte controricorrente. Tenuto conto della declaratoria d'inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore di parte controricorrente, che si liquidano in C 2.700,00, di cui C 2.500,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del co
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