CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 gennaio 2026
Cassazione n. 15440/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rrente -contro[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA];- intimata -Avverso la SENTENZA della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n.1287/2021 depositata il 09/02/2022.Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 22/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 17733/2022Numero sezionale 142/2026Numero di raccolta generale 15440/2026Data pubblicazione 20/05/2026Udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale in persona del dott.[OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la non manifestainfondatezza della questione di costituzionalità relativa allaviolazione del principio del ne bis in idem e in subordine perl’infondatezza dei motivi di ricorso;udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente;1. [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:SOCIETA] proponevanoopposizione avverso l'ordinanza ingiunzione emessa dallaPrefettura di Novara ai sensi dell'articolo 174bis della legge suldiritto d'autore per l'importo di 14.609.466 euro per la violazionedell'articolo 171ter, comma 2, lett. a), della legge citata,consistente nella mancata regolarizzazione degli oneri spettanti allaSCF per la diffusione di opere musicali presso gli esercizicommerciali destinatari del servizio di diffusione in store fornitodalla [OSCURATO:SOCIETA].2. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva in giudizio, chiedendo il rigettodell'opposizione.3. Il Tribunale di Novara, in parziale accoglimento del ricorso,modificava l'ordinanza ingiunzione opposta, rideterminandol'importo dovuto in euro 851.000,36. Il giudice di primo gradoaccoglieva solo la censura relativa al quantum della sanzioneirrogata e rigettava tutte le altre contestazioni sulla sussistenzadella condotta illecita.4. [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:SOCIETA] proponeva un appelloavverso la suddetta sentenza.5. [OSCURATO:PERSONA] di Novara si costituiva in giudizio chiedendo ilrigetto dell'appello principale e proponendo appello incidentale.Numero registro generale 17733/2022Numero sezionale 142/2026Numero di raccolta generale 15440/2026Data pubblicazione 20/05/20266. La Corte d'appello di Torino rigettava tanto l'appelloprincipale che quello incidentale.Il giudice del gravame ripercorreva la normativa della leggesul diritto d'autore evidenziando che, in base agli articoli 72 eseguenti, il produttore di fonogrammi aveva diritto ad un compensoper ogni pubblica utilizzazione a scopo di lucro per ciascunfotogramma utilizzato; in assenza dello scopo di lucro, avevacomunque diritto a un equo compenso; era consentita laradiodiffusione differita per necessità tecniche purché laregistrazione fosse poi distrutta o resa inservibile.La registrazione poteva essere conservata solo qualora avesseun eccezionale carattere documentario oppure per le diverse ipotesiin cui le ulteriori utilizzazioni avessero fini economici e commercialiqualora vi fosse l'autorizzazione del titolare dei diritti connessi.Pertanto, anche volendo ritenere il servizio di diffusione in storeassimilabile alla radiodiffusione, era evidente la mancanza dellecondizioni richiamate dalla legge per l'applicabilità dell'eccezione dicui all'articolo 55, comma uno, della legge sul diritto d'autore.La prestazione offerta dalla società opponente era di unservizio di audio in store destinato ad esercizi commerciali aperti alpubblico e consistente nella fornitura ai clienti di apparecchi conmemoria residente, contenenti palinsesti audio personalizzati,composti da fonogrammi intervallati da messaggi proporzionali. Perla produzione dei palinsesti la società era licenziataria della SIAE edella SCF, per la fruizione del servizio l'opponente inseriva suisingoli terminali dei files criptati, inutilizzabili dai clienti se non perla diffusione, contenenti i palinsesti che venivano poiperiodicamente aggiornati. Non poteva accogliersi la tesi secondocui l'inutilizzabilità dei duplicati per autonomi fini commercialiNumero registro generale 17733/2022Numero sezionale 142/2026Numero di raccolta generale 15440/2026Data pubblicazione 20/05/2026dovuti alla presenza di files criptati avrebbe reso operantel'eccezione di cui al suddetto articolo 55, comma 1. Infatti, lacriptazione dei files non comportava che la relativa registrazionefosse distrutta o resa inservibile dopo l'uso anzi essendo gli stessiancora allocati nella memoria residente restavano a disposizionedei clienti per le successive utilizzazioni.Non poteva ritenersi applicabile neanche l'eccezione di cuiall'articolo 68 bis della legge sul diritto d'autore perché le copiecriptate non erano prive di rilievo economico come si evinceva dalverbale di contestazione della violazione. Infatti, la societàopponente gestiva 317 apparecchi per un totale di 459.518 braniinvece dei 26 apparecchi per 600 brani ciascuno dichiarati alla SCFcon l'ultima comunicazione trimestrale del giugno 2012.La Corte d'appello richiamava il contenuto del contrattosottoscritto dalla società con la SCF per la concessione del diritto diriproduzione ai fini della prestazione del servizio di Radio in storedestinato esclusivamente ad esercizi commerciali aperti al pubblicoe osservava che la società nell'ultima comunicazione effettuata allaSCF aveva indicato un numero di apparecchi decisamente inferiorerispetto a quelli in realtà allocati e anche rispetto ai brani duplicatila dichiarazione non corrispondeva per difetto. Inoltre, non vi eraalcuna prova che il numero in eccesso di apparecchi fosse statocollocato presso i clienti successivamente all'ultima comunicazionetrimestrale, anzi la opponente aveva regolarizzato la propriaposizione solo successivamente tanto per il pagamento delcompenso quanto per le penali per l'omessa comunicazione èritardato pagamento.La violazione contrattuale inoltre non aveva incidenza sullasussistenza dell'illecito amministrativo che dipendeva dallaNumero registro generale 17733/2022Numero sezionale 142/2026Numero di raccolta generale 15440/2026Data pubblicazione 20/05/2026riconducibilità della condotta alla fattispecie prevista dalla legge atutela di interessi pubblici nella specie quelli del diritto d'autore.L’obbligo di riepilogo annuale, dunque, non poteva incideresull’illecito.Non poteva trovare applicazione neanche l'articolo 55, comma2, della l.n. 633 del 1941 in mancanza dei due presupposti il primodi natura soggettiva (La riconducibilità dell'esercente alla categoriadei gestori di Radio emittenti) il secondo di natura oggettiva (lanatura effimera della registrazione) affinché potesse ritenersioperante l'esimente. Quanto al primo, in mancanza di altri indici,doveva farsi riferimento al pagamento del canone Rai radio tvspeciale e al fatto che il pc senza sintonizzatore non era ritenutoapparecchiatura atta né adattabile alla ricezione della radiodiffusione sicché dovevano ricondursi alla categoria dellacomunicazione al pubblico, fuori dall'applicazione della normaautorizzativa invocata. Risultava carente anche il presuppostooggettivo, in quanto l'eccezione alla regola del diritto esclusivodell'autore alla radiodiffusione si accompagnava alle altre norme edi diffonderle via radio in differita per necessità tecniche conl'obbligo di distruggerle o renderle inservibili dopo l'uso. Nellaspecie invece la registrazione su supporto fisico era finalizzata allaformazione di playlist ossia di elenchi organizzati di brani musicaliinframezzati da inserti pubblicitari che poi venivano diffusi negliesercizi commerciali e, dunque, i brani non potevano essereequiparati alle registrazioni effimere finalizzate ad un'unicadivulgazione radiofonica e quindi distrutte. Non poteva ritenersiapplicabile neanche l'eccezione alla regola del diritto esclusivo diriproduzione dei fonogrammi contemplata dall'articolo 68 bis dellaNumero registro generale 17733/2022Numero sezionale 142/2026Numero di raccolta generale 15440/2026Data pubblicazione 20/05/2026l.n. 633 del 1941 introdotto in attuazione della direttiva2001/29/CE con la dichiarata finalità di adeguare la disciplina ditutela del diritto d'autore all'evoluzione tecnologica prodotta dallereti di comunicazione elettronica in particolare da internet.Mancavano i presupposti anche dell'applicazione di tale norma inquanto non poteva ritenersi temporanea la duplicazione ne potevaritenersi che avvenisse una comunicazione tra terzi essendo ifonogrammi destinati alla pubblica diffusione ne poteva ritenersipriva di rilievo economico in quanto l'utilizzo dei fonogrammi erafinalizzato all’ottimizzazione dei risultati d'impresa della societàopponente.La Corte d'appello ricostruita l'evoluzione della giurisprudenzadella Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di divieto di bisin idem, essendo la condotta contestata prevista sia come illecitopenale, ai sensi dell'art 171 ter della l.n. 633 del 1941 sia comeillecito amministrativo, ai sensi dell'articolo 174 bis della medesimalegge, riteneva che, nel caso di specie, il ne bis in idem non potevatrovare applicazione avendo le sanzioni amministrative evidentenatura risarcitoria rispetto alla sanzione penale. Infatti, i proventiderivanti dalla applicazione delle suddette sanzioni affluivanoall'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati condecreto del Ministro dell'economia e delle finanze in misura pari al50% ad un fondo iscritto allo stato di previsione del ministero dellagiustizia destinato al potenziamento delle strutture mentre glistrumenti impiegati nella prevenzione e nell'accertamento dei reativisti dalla legge nella restante misura da apposito capitolo delloStato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze perla promozione delle campagne informative di cui al comma 3 bisdell'art. 26 della l.n. 400 del 1988 volte a sensibilizzare l'opinioneNumero registro generale 17733/2022Numero sezionale 142/2026Numero di raccolta generale 15440/2026Data pubblicazione 20/05/2026pubblica dell'acquisto di prodotti delle opere dell'ingegno abusivocontraffatti. Infine, doveva escludersi la natura sostanzialmentepenale delle sanzioni così come i profili di illegittimità costituzionalesollevati che risultavano manifestamente infondati per le medesimeragioni.7. [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:SOCIETA] hanno propostoricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base diotto motivi di ricorso.8. La parte intimata non si è costituita.9. Con memoria depositata in prossimità dell’udienza partericorrente ha insistito nelle rispettive richieste di accoglimento delricorso o di sollevare questione di costituzionalità.10. Il Procuratore Generale ha concluso per la non manifestainfondatezza della questione di legittimità costituzionale inrelazione ai motivi di ricorso relativi alla violazione del principio delne bis in idem o, in subordine, per l’inammissibilità o il rigetto deimotivi di ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che debba esaminarsi con priorità logica ilterzo motivo di ricorso che è fondato e il suo accoglimentodetermina l’assorbimento dei restanti.1.1 Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e falsaapplicazione dell'art. 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione europeadei diritti dell'uomo (in relazione all'art. 117, comma 1, dellaCostituzione), degli artt. 24 e 111 della Costituzione e dell'art. 50della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, conriferimento all'art. 360, comma 1, n. 3 e 4, c.p.c.Numero registro generale 17733/2022Numero sezionale 142/2026Numero di raccolta generale 15440/2026Data pubblicazione 20/05/20262. Con il motivo in esame, parte ricorrente lamenta laviolazione del fondamentale principio c.d. del ne bis in idem sianella sua valenza sostanziale che in quella processuale.Il ricorrente in proprio e in qualità di rappresentante legalerappresentante della Digiwork è stato condannato con sentenza delTribunale penale di Novara n. 899 del 17 giugno 2019 a 10 mesi direclusione al pagamento della multa di € 3.000 essendo statoritenuto responsabile dei delitti di cui agli articoli 81 c.p. e 171 ter,comma 2, lettere a) e b) della l. n. 633 del 1941 per avere con piùazioni esecutive del medesimo disegno criminoso comunicato allasocietà consortile fonografi un numero di duplicazioni di branitutelati inferiore a quello reale e dato sulla base dei quali sono staticalcolati e liquidati è duplicato abusivamente i rimanenti brani.Successivamente la Corte d'appello di Torino con sentenza n. 3721del 21 maggio 2021 non impugnata davanti alla Corte di Cassazionee, dunque, passata in giudicato, in parziale riforma della sentenzadi primo grado, ha dichiarato non doversi procedere in ordine alreato ascritto perché estinto per intervenuta prescrizione.Alla luce di tali precedenti, al fine di sostenere l'illegittimità deldoppio binario sanzionatorio che porta all'indebito cumulo dellasanzione penale con quella amministrativa, la sentenza di primogrado è stata impugnata in appello anche con riferimento allaerroneità della qualificazione come risarcitoria e non punitiva dellasanzione prevista dall'articolo 174 bis l. n. 633 del 1941 e dallacontraddittorietà della motivazione circa il fatto che non si fosse inpresenza di una sanzione formalmente amministrativa masostanzialmente penale in base ai cosiddetti Engel criteria.Parte ricorrente richiama la sentenza della Corte Costituzionalen.149 del 2022 ed evidenzia che si tratta di un caso perfettamenteNumero registro generale 17733/2022Numero sezionale 142/2026Numero di raccolta generale 15440/2026Data pubblicazione 20/05/2026sovrapponibile a quello oggetto della suddetta pronuncia delgiudice delle leggi.Le due disposizioni di cui agli artt. 171 ter e 174 bis della l.n.633 del 1941 nel prevedere il doppio binario e la cumulabilità dellesanzioni penali con quelle amministrative violerebbero il principiodel ne bis in idem in quanto sanzionerebbero le stesse condottemateriali con procedimenti che si sviluppano parallelamente senzaalcun coordinamento e anche la sanzione amministrativapresenterebbe una marcata natura punitiva come indicato dallaCorte costituzionale.In conclusione, affermata la natura sostanzialmente penaledella sanzione prevista dall'articolo 174 bis l.n. 633 del 1941, lasentenza dovrebbe essere cassata perché contraria all'articolo 4protocollo n. 7 della Convenzione dei Diritti dell'Uomo e al principiodel ne bis in idem considerato anche come immanente rispetto allegaranzie di cui agli articoli 24 e 111 della Costituzione e alla art.50della Carta dei [OSCURATO:PERSONA] dell'unione Europea.2.1 Il terzo motivo di ricorso, come si è detto, è fondato.[OSCURATO:PERSONA] con la sentenza n.149 del 2022, citatadal ricorrente, ha in effetti affrontato la medesima questione oggiall’esame di questa Corte con l’unica differenza che, in quel caso, ilprocedimento sanzionatorio amministrativo si era chiuso prima diquello penale. Di conseguenza la Corte Costituzionale ha ritenutofondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 649 c.p.p.nella parte in cui non prevede che il giudice pronunci sentenza diproscioglimento o di non luogo a procedere nei confronti di unimputato per uno dei delitti previsti dall’art. 171-ter della legge 22aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d’autore e di altri diritticonnessi al suo esercizio), che, in relazione al medesimo fatto, siaNumero registro generale 17733/2022Numero sezionale 142/2026Numero di raccolta generale 15440/2026Data pubblicazione 20/05/2026già stato sottoposto a procedimento, definitivamente conclusosi,per l’illecito amministrativo di cui all’art. 174-bis della medesimalegge.3. Risulta smentita, pertanto, la parte della sentenzaimpugnata che ha escluso tanto la natura sostanzialmente penaledella sanzione, quanto la violazione del divieto del ne bis in idem eche ha ritenuto manifestamente infondati tutti i profili diillegittimità costituzionale sollevati dall’opponente.4. Infatti, la Corte Costituzionale, con la pronuncia citata(sentenza n.149 del 2022) ha affermato in primo luogo che il dirittoal ne bis in idem, già considerato dalla giurisprudenzacostituzionale come immanente alle garanzie di cui agli artt. 24 e111 Cost. (sentenza n. 200 del 2016 e numerosi precedenti ivicitati), trova esplicito riconoscimento, a livello internazionale,nell’art. 4, paragrafo 1, Prot. n. 7 CEDU, ove si prevede che«[n]essuno può essere perseguito o condannato penalmente dallagiurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già statoassolto o condannato a seguito di una sentenza definitivaconformemente alla legge e alla procedura penale di tale Stato»4.1 La Corte costituzionale ha precisato che la garanziaconvenzionale in parola, che sul piano costituzionale rileva in virtùdell’art. 117, primo comma, Cost., mira a tutelare l’imputato nonsolo contro la prospettiva dell’inflizione di una seconda pena, maancor prima contro la prospettiva di subire un secondo processoper il medesimo fatto: e ciò a prescindere dall’esito del primoprocesso, che potrebbe anche essersi concluso con un’assoluzione.La ratio primaria della garanzia – declinata non quale principio“ordinamentale” a valenza oggettiva, funzionale alla certezza deirapporti giuridici, ma quale diritto fondamentale della persona – èNumero registro generale 17733/2022Numero sezionale 142/2026Numero di raccolta generale 15440/2026Data pubblicazione 20/05/2026dunque quella di evitare l’ulteriore sofferenza, e i costi economici,determinati da un nuovo processo in relazione a fatti per i qualiquella persona sia già stata giudicata.4.2 Ciò precisato nella pronuncia citata sono richiamati ipresupposti per l’operatività del ne bis in idem convenzionale quali:– la sussistenza di un idem factum, che la giurisprudenza identificanei medesimi fatti materiali sui quali si fondano le due accusepenali, indipendentemente dalla loro eventuale diversaqualificazione giuridica; – la sussistenza di una previa decisione,non importa se di condanna o di assoluzione, che concerna il meritodella responsabilità penale dell’imputato e sia divenutairrevocabile, non essendo più soggetta agli ordinari rimediimpugnatori (Corte EDU, sentenza Zolotoukhine, paragrafo 107); –la sussistenza di un bis, ossia di un secondo procedimento oprocesso di carattere penale per quei medesimi fatti.4.3 [OSCURATO:PERSONA], inoltre, ha richiamato la costantegiurisprudenza della Corte di Strasburgo secondo cui la natura delprocedimento e della sanzione deve essere interpretata alla lucedei noti criteri Engel, da tempo utilizzati dalla Corte EDU per fissareil perimetro applicativo della “materia penale” ai fini degli artt. 6 e7 della Convenzione (sentenze Zolotoukhine, paragrafo 52; A e [OSCURATO:PERSONA], paragrafi 105-107).Decisiva non è, dunque, la qualificazione della procedura edella sanzione come “penale” da parte dell’ordinamento nazionale,ma la sua natura sostanzialmente “punitiva” da apprezzarsi,appunto, sulla base dei criteri Engel.4.4 Nella sentenza della Corte costituzionale si è affermataespressamente la natura punitiva delle sanzioni amministrativepreviste dall’art. 174-bis della legge n. 633 del 1941 alla luce deiNumero registro generale 17733/2022Numero sezionale 142/2026Numero di raccolta generale 15440/2026Data pubblicazione 20/05/2026criteri Engel e della stessa giurisprudenza costituzionale, che talicriteri ha adottato e autonomamente sviluppato, a partire almenodalla sentenza n. 196 del 2010 (da ultimo, sentenze n. 185 e n. 68del 2021). Infatti, la sanzione amministrativa pecuniaria previstadall’art. 174-bis della legge n. 633 del 1941 è determinata di regolaassumendo come base del calcolo il doppio del prezzo di mercatodell’opera o del supporto oggetto della violazione, moltiplicato peril numero di esemplari abusivamente duplicati o replicati, in mododa infliggere al trasgressore un sacrificio economico superiore alprofitto ricavato dall’illecito. Ciò rende evidente la funzioneaccentuatamente dissuasiva della sanzione, come si evince dallarelazione al disegno di legge A.S. 1496, poi sfociato nella legge n.248 del 2000 alla quale si dovette l’introduzione dell’art. 174-bis.In tale relazione si sottolinea come l’obiettivo perseguito dallanovella fosse quello di «incrementare il grado di dissuasività dellemisure di contrasto» alle violazioni del diritto d’autore, attraversosanzioni amministrative «che appaiono dotate di autonomadeterrenza in quanto rapidamente applicabili», «a prescindere […]dai “benefici” che si possono ottenere in sede penale». Una finalità,dunque, in tutto e per tutto sovrapponibile a quella caratteristicadelle sanzioni penali.4.5 Inoltre, la legge n. 633 del 1941 è interamente costruitamedesime condotte illecite in molti casi costituiscono, al tempostesso, delitti e illeciti amministrativi.In particolare, l’art. 171-ter della legge n. 633 del 1941prevede oggi ai commi 1 e 2 una vasta gamma di fattispeciedelittuose, punite con la pena della reclusione (da sei mesi a treanni per le ipotesi del primo comma, e da uno a quattro anni perNumero registro generale 17733/2022Numero sezionale 142/2026Numero di raccolta generale 15440/2026Data pubblicazione 20/05/2026quelle del secondo comma) congiunta con la multa da euro 2.582a euro 15.493. Il parallelo art. 174-bis della medesima legge n. 633del 1941, introdotto dall’art. 8, comma 1, della legge 18 agosto2000, n. 248 (Nuove norme di tutela del diritto di autore), disponeche, «ferme le sanzioni penali applicabili, la violazione delledisposizioni previste nella presente sezione» – incluse, dunque,quelle di cui al precedente art. 171-ter – «è punita con la sanzioneamministrativa pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercatodell’opera o del supporto oggetto della violazione, in misuracomunque non inferiore a euro 103,00. Se il prezzo non èfacilmente determinabile, la violazione è punita con la sanzioneamministrativa da euro 103,00 a euro 1032,00. La sanzioneamministrativa si applica nella misura stabilita per ogni violazionee per ogni esemplare abusivamente duplicato o riprodotto».Le due disposizioni – l’art. 171-ter e l’art. 174-bis della leggen. 633 del 1941 – sanzionano dunque esattamente le medesimecondotte materiali; e l’art. 174-bis stabilisce espressamente, ascanso di ogni equivoco interpretativo, che le sanzioniamministrative da esso previste si applichino «ferme le sanzionipenali», indicando così l’inequivoca volontà del legislatore dicumulare in capo al medesimo trasgressore le due tipologie disanzioni (così anche Cass., sezione seconda civile, sentenza 18dicembre 2017, n. 30319).Si verificano pertanto le condizioni perché uno stesso soggettopossa essere sanzionato, in sede penale e amministrativa, per lamedesima condotta. La previsione di due distinte classi di sanzioni(l’una penale, l’altra amministrativa) per le medesime condottecomporta poi, altrettanto fisiologicamente, la prospettiva di piùprocedimenti sanzionatori che si sviluppano parallelamente oNumero registro generale 17733/2022Numero sezionale 142/2026Numero di raccolta generale 15440/2026Data pubblicazione 20/05/2026consecutivamente nei confronti del loro autore: l’uno condotto dalpubblico ministero, l’altro dal prefetto. Sicché, non appena uno ditali procedimenti giunga a conclusione attraverso l’adozione di unadecisione definitiva sulla responsabilità (penale o amministrativa)dell’interessato, è altrettanto fisiologico che il procedimento ancoraaperto – o ancora da iniziarsi – divenga un bis rispetto alprocedimento già concluso ai fini della garanzia all’esame.4.6 Infine, secondo la Corte Costituzionale, il doppio binariopunitivo si rivela incompatibile con l’art. 4 Prot. n. 7 CEDU anchealla luce dei criteri enunciati dalla Corte EDU nella sentenza A e [OSCURATO:PERSONA]. Al riguardo, non c’è dubbio che il sistemanormativo congegnato dalla legge n. 633 del 1941 consenta aldestinatario dei suoi precetti di prevedere la possibilità di esseresoggetto a due procedimenti distinti, e conseguentemente a duedistinte classi di sanzioni. Tuttavia, non può ritenersi che i dueprocedimenti perseguano scopi complementari, o concernanodiversi aspetti del comportamento illecito e i fatti puniti sonoesattamente i medesimi. Il sistema normativo non prevede, d’altraparte, alcun meccanismo atto a evitare duplicazioni nella raccoltae nella valutazione delle prove, e ad assicurare una ragionevolecoordinazione temporale dei procedimenti. La giurisprudenza dilegittimità ha anzi escluso, in mancanza di rapporto dipregiudizialità tra illecito penale e illecito amministrativo,l’operatività della clausola di connessione di cui all’art. 24 dellalegge n. 689 del 1981, che – ove applicabile – conferirebbe inveceal giudice penale la competenza a irrogare anche la sanzioneamministrativa (Cass., sentenza n. 30319 del 2017).Né è previsto, infine, alcun meccanismo che consenta algiudice penale (ovvero all’autorità amministrativa in caso diNumero registro generale 17733/2022Numero sezionale 142/2026Numero di raccolta generale 15440/2026Data pubblicazione 20/05/2026formazione anticipata del giudicato penale) di tenere conto dellasanzione già irrogata ai fini della commisurazione della pena, inmodo da evitare che una medesima condotta sia punita in modosproporzionato. La (severa) multa che il giudice penale è tenutooggi a irrogare viene, infatti, semplicemente a sovrapporsi alla giàgravosa sanzione pecuniaria amministrativa, senza che si possadiscernere una qualsiasi autonomia di ratio, né alcuncoordinamento funzionale, tra di esse. Da tutto ciò discende che ilsistema di “doppio binario” in esame non è normativamentecongegnato in modo da assicurare che i due procedimentisanzionatori previsti apprestino una risposta coerente esostanzialmente unitaria agli illeciti in materia di violazioni deldiritto d’autore, già penalmente sanzionati dall’art. 171-ter dellalegge n. 633 del 1941. I due procedimenti originano dallamedesima condotta, ma seguono poi percorsi autonomi, che non siintersecano né si coordinano reciprocamente in alcun modo,creando così inevitabilmente le condizioni per il verificarsi diviolazioni sistemiche del diritto al ne bis in idem.4.7 [OSCURATO:PERSONA], peraltro, si mostra consapevoleche la soluzione ivi prevista non è idonea a evitare tutte le possibiliviolazioni del diritto al ne bis in idem fisiologicamente create dallalegge n. 633 del 1941, in particolare nell’ipotesi inversa in cuil’autore della violazione sia stato già definitivamente giudicato peruno dei delitti di cui all’art. 171-ter della legge, e siasuccessivamente sottoposto a procedimento amministrativo aisensi dell’art. 174-bis.5. [OSCURATO:PERSONA], così ricostruita la motivazione della CorteCostituzionale, rileva come la questione decisa sia perfettamentesovrapponibile a quella oggetto del presente ricorso, anche se aNumero registro generale 17733/2022Numero sezionale 142/2026Numero di raccolta generale 15440/2026Data pubblicazione 20/05/2026parti rovesciate, in quanto, come si è già detto, nella specie ilprocesso penale si è già concluso mentre pende ancora quellorelativo alla sanzione amministrativa.Nella sentenza della Corte Costituzionale citata, peraltro, sievidenzia come spetti al legislatore rimodulare la disciplina inesame in modo da assicurare un adeguato coordinamento tra lesue previsioni procedimentali e sanzionatorie, nel quadro diun’auspicabile rimeditazione complessiva dei vigenti sistemi didoppio binario sanzionatorio alla luce dei principi enunciati dallaCorte EDU, dalla Corte di giustizia e dalla stessa Cortecostituzionale. Il legislatore, tuttavia, non ha ancora dato seguitoall’invito della Corte costituzionale di rimeditare il trattamentosanzionatorio in esame.6. [OSCURATO:PERSONA] rileva come, nel caso di specie ricorra l’ipotesidella c.d. doppia pregiudizialità in quanto l’art. 174-bis della leggen. 633 del 1941, viola contemporaneamente una pluralità di normesia della Costituzione che del diritto dell'Unione Europea, inparticolare della Carta dei diritti fondamentali dell'UE.A partire dalla sentenza n. 269 del 2017, nei casi di “doppiapregiudizialità”, la Corte Costituzionale ha evidenziato come siarimessa alla discrezionalità del giudice la scelta di quale stradapercorrere (ordinanze n. 217 e n. 216 del 2021) e ha esclusol’antitesi oppure un ordine di priorità fra tali strumenti.Si è chiarito che entrambi i rimedi garantiscono il primato deldiritto dell’Unione, uno dei capisaldi dell’integrazione europea,riconosciuto fin dalle prime pronunce della Corte di giustizia e poidalla giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 170 del 1984 e, piùdi recente, sentenza n. 67 del 2022).Numero registro generale 17733/2022Numero sezionale 142/2026Numero di raccolta generale 15440/2026Data pubblicazione 20/05/2026Sul punto la Corte Costituzionale ha evidenziato in molteplicioccasioni che il giudice, ove ravvisi l’incompatibilità del dirittonazionale con il diritto dell’Unione dotato di efficacia diretta (Cortedi giustizia dell’Unione europea, terza sezione, sentenza 1° luglio2010, in causa C-194/08, Gassmayr), può non applicare lanormativa interna, all’occorrenza previo rinvio pregiudiziale allaCorte di giustizia (art. 267 TFUE), ovvero sollevare una questionedi legittimità costituzionale.Si è precisato, infatti, che anche negli Stati membri in cuiesiste, come in Italia, un sindacato accentrato di costituzionalità,tutti i giudici possono controllare la compatibilità di una legge conil diritto comunitario (Corte di giustizia, sentenza 9 marzo 1978, incausa C-106/77, Simmenthal). Né le competenze delle Corticostituzionali possono ostacolare o limitare il potere dei giudici diproporre un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e di nonapplicare la legge statale incompatibile con il diritto dell’Unione(Corte di giustizia, grande sezione, sentenza 22 febbraio 2022, incausa C-430/21, RS), quando esso sia provvisto di efficacia diretta(Corte di giustizia, grande sezione, sentenza 24 giugno 2019, incausa C-573/17, Popławski).Allorché, invece, si censura la violazione dell’art. 117, primocomma Cost., l’aspetto essenziale è che la legge non ha osservatoun “obbligo comunitario” ed è, per questa ragione,costituzionalmente illegittima. L’obbligo dello Stato è quello diassicurare il rispetto del diritto eurounitario e il principio dipreminenza; tale obbligo è violato, sia se il contrasto riguarda laCarta dei diritti fondamentali, sia se il conflitto riguarda un’altranormativa del diritto dell’Unione.Numero registro generale 17733/2022Numero sezionale 142/2026Numero di raccolta generale 15440/2026Data pubblicazione 20/05/2026Il sistema è improntato a un concorso di rimedi, destinato adarricchire gli strumenti di tutela dei diritti fondamentali e, perdefinizione, ad escludere ogni preclusione (sentenza n. 20 del2019, punto 2.3. del Considerato in diritto).Il concorso di rimedi si inquadra in un contesto «che vedetanto il giudice comune quanto la Corte costituzionale impegnati adare attuazione al diritto dell’Unione europea nell’ordinamentoitaliano, ciascuno con i propri strumenti e ciascuno nell’ambito dellerispettive competenze» (sentenza n. 149 del 2022, punto 2.2.2. delConsiderato in diritto). Il sindacato accentrato di costituzionalità,pertanto, non si pone in antitesi con un meccanismo diffuso ditutele sempre più integrate (sentenza n. 15 del 2024, punto 7.3.3.del Considerato in diritto).Secondo il Giudice delle leggi spetta al giudice scegliere ilrimedio più appropriato, ponderando le peculiarità della vicendasottoposta al suo esame, tenendo presente che la questione dicostituzionalità si rende particolarmente proficua, qualoral’interpretazione della normativa vigente non sia scevra diincertezze o la pubblica amministrazione continui ad applicare ladisciplina controversa o le questioni interpretative siano foriere diun impatto sistemico, destinato a dispiegare i suoi effetti ben oltreil caso concreto, oppure qualora occorra effettuare unbilanciamento tra princìpi di carattere costituzionale.Ove, poi, sussista un dubbio sull’attribuzione di efficaciadiretta al diritto dell’Unione e la decisione di non applicare il dirittonazionale risulti opinabile e soggetta a contestazioni, la via dellaquestione di legittimità costituzionale consente di fugare ogniincertezza. La dichiarazione di illegittimità costituzionale «offre unNumero registro generale 17733/2022Numero sezionale 142/2026Numero di raccolta generale 15440/2026Data pubblicazione 20/05/2026surplus di garanzia al primato del diritto dell’Unione europea, sottoil profilo della certezza e della sua uniforme applicazione. Fermorestando, infatti, che all’obbligo di applicare le disposizioni dotatedi effetti diretti sono soggetti non solo tutti i giudici, ma anche lastessa pubblica amministrazione – sicché ove vi sia una normativainterna incompatibile con dette disposizioni essa non deve trovareapplicazione – può altresì verificarsi che, per mancata contezzadella predetta incompatibilità o in ragione di approdi ermeneuticiche la ritengano insussistente, le norme interne continuino a essereutilizzate e applicate. Proprio per evitare tale evenienza, e fermirestando ovviamente gli altri rimedi che l’ordinamento conosce perl’uniforme applicazione del diritto quando ciò accada, la questionedi legittimità costituzionale offre la possibilità, ove ne ricorrano ipresupposti, di addivenire alla rimozione dall’ordinamento, conl’efficacia vincolante propria delle sentenze di accoglimento, diquelle norme che siano in contrasto con il diritto dell’Unioneeuropea» (sentenza n. 15 del 2024, punto 8.2. del Considerato indiritto).La declaratoria di illegittimità costituzionale, proprio perchétrascende il caso concreto da cui ha tratto origine, salvaguarda inmodo efficace la certezza del diritto, valore di sicuro rilievocostituzionale (sentenza n. 146 del 2024, punto 8 del Consideratoin diritto). Anche la Corte di giustizia (grande sezione, sentenza 2settembre 2021, in causa C-350/20, O. D., paragrafo 40) havalorizzato l’importanza primaria del ruolo del sindacato delle Corticostituzionali, chiamate a dirimere le questioni «alla luce sia dellenorme di diritto nazionale che delle norme del diritto dell’Unione alfine di fornire non solo al proprio giudice del rinvio, ma ancheall’insieme dei giudici, una pronuncia dotata di effetti erga omnes,Numero registro generale 17733/2022Numero sezionale 142/2026Numero di raccolta generale 15440/2026Data pubblicazione 20/05/2026vincolante tali giudici in ogni controversia pertinente di cui potrannoessere investiti».6.1 Con riferimento a caso in esame questa Corte si trova difronte all’alternativa di disapplicare la normativa interna, ovverosollevare una questione di legittimità costituzionale.6.2 [OSCURATO:PERSONA], in base a quanto detto, è consapevole che, nelcaso di doppia pregiudizialità, ferma la discrezionalità del Giudicenell’individuare lo strumento di tutela più idoneo, sia preferibileottenere un effetto di sistema sollevando questione dicostituzionalità al fine di incidere sul piano della fonte con effettoerga omnes in modo da consentire la definitiva eliminazione dellanorma lesiva di un diritto fondamentale.6.3 Nel caso di specie, tuttavia, l’esigenza di una pronunciaefficace erga omnes, che travalichi la singola controversia e offraai consociati e al legislatore indicazioni inequivocabili si è giàrealizzata. Come si è detto è la stessa Corte Costituzionale adessere consapevole della possibilità che possa verificarsi il casoinverso rispetto a quello in quella sede deciso e, infatti, si è giàvisto che la sentenza si chiude con un invito al legislatore adintervenire per rimodulare la materia in modo da evitare la lesionedel principio del divieto del ne bis in idem.La sentenza della Corte costituzionale, che si è quianaliticamente richiamata, ha sciolto tutti i possibili dubbiinterpretativi sia in riferimento al diritto interno che a quellodell’Unione europea, sicché appare più rispondente ad un principiodi effettività della tutela procedere alla disapplicazione piuttostoche sollevare nuovamente l’incidente di costituzionalità perottenere una ripetizione delle statuizioni già fatte nella precedenteoccasione.Numero registro generale 17733/2022Numero sezionale 142/2026Numero di raccolta generale 15440/2026Data pubblicazione 20/05/2026In un caso come quello in esame si deve, pertanto, accordarepreferenza al rimedio della disapplicazione piuttosto che sollevarequestione di costituzionalità. Infatti, è la stessa Corte costituzionaleche ha ribadito come nella fattispecie in esame sia possibileprocedere alla disapplicazione, trovando il principio del ne bis inidem sancito anche dall’art. 50 CDFUE diretta applicazioneall’interno dell’ordinamento degli stati membri.6.4 Anche di recente questa Corte ha affermato che in caso dipronuncia penale definitiva il divieto del ne bis in idem èpienamente efficace e, pertanto, l'art. 50 della Carta dei dirittifondamentali dell'Unione europea non incontra alcuna limitazioneai sensi dell'art. 52 della stessa Carta; ciò comporta l'impossibilitàdi continuare nell'accertamento dell'illecito amministrativo, lanecessità di interrompere il relativo procedimento e l'eventualesuccessivo giudizio di opposizione, con conseguente nonapplicazione della disposizione sanzionatoria di diritto interno(Cass. Sez. 2, 20/12/2024, n. 33657, Rv. 673472 - 01).Il medesimo principio è stato affermato anche in relazione allaposizione dell'incolpato che abbia formato oggetto diproscioglimento, in sede penale, dal delitto ex art. 184 TUF, condecreto di archiviazione richiesto all'esito di un'istruttoriaapprofondita e connotata da un'accurata valutazione, nel merito, diun complesso di indizi sufficientemente completo, valevole arendere tale decisione equiparabile a una pronuncia assolutoria.(Cass. Sez. 2, 19/11/2024, n. 29801, Rv. 673041 - 01).7. I precedenti citati hanno avuto ad oggetto gli illecitiamministrativi di cui all’art. 187-bis TUF rispetto alle imputazionipenali per il delitto di cui all’art. 184 TUF.Numero registro generale 17733/2022Numero sezionale 142/2026Numero di raccolta generale 15440/2026Data pubblicazione 20/05/20268. Peraltro, anche con riferimento alle norme applicabili nelcaso di specie si rientra nell’ambito di materie, segnatamente ildiritto d’autore, rientranti nel diritto dell’Unione Europea.In particolare, la direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeoe del Consiglio del 22 maggio 2001 sull’armonizzazione di taluniaspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella societàdell’informazione all’art. 8, impone agli Stati membri l’obbligo diprevedere «sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive» contro leviolazioni dei diritti e degli obblighi previsti dalla direttiva stessa.Ciò implica, come rilevato dalla Corte costituzionale nella citatasentenza, che la disciplina sanzionatoria prevista, nell’ordinamentoitaliano, tanto dall’art. 171-ter quanto dall’art. 174-bis della leggen. 633 del 1941 ricade nell’ambito di attuazione del dirittodell’Unione europea ai sensi dell’art. 51 CDFUE, con conseguenteobbligo, da parte delle competenti autorità amministrative egiudiziarie italiane, di rispettare i diritti riconosciuti dalla Carta,compreso l’art. 50 CDFUE che sancisce a livello unionale il diritto alne bis in idem. Diritto, quest’ultimo, che la giurisprudenza dellaCorte di giustizia ha già riconosciuto essere provvisto di effettodiretto nell’ordinamento degli Stati membri (grande sezione,sentenza 20 marzo 2018, in causa C-537/16, [OSCURATO:PERSONA] EstateSA e altri, causa C-537/16, paragrafo 66).La Corte di Giustizia UE a sua volta - con la sentenza 20 marzo2018, cause riunite [OSCURATO:PERSONA] e Zecca - ha sottolineato come laprosecuzione di un procedimento inteso all'irrogazione di unasanzione amministrativa pecuniaria di natura penale, fondata suimedesimi fatti per i quali l'incolpato sia stato giudicato in sedepenale, costituisca una limitazione del diritto fondamentalegarantito dall'art. 50 della Carta europea, limitazione che non puòNumero registro generale 17733/2022Numero sezionale 142/2026Numero di raccolta generale 15440/2026Data pubblicazione 20/05/2026ritenersi giustificata sul fondamento dell'art. 52, paragrafo 1 dellamedesima Carta (alla cui stregua possono essere apportatelimitazioni all'esercizio dei diritti fondamentali, purché si tratti dilimitazioni previste dalla legge che salvaguardino il contenutoessenziale dei diritti stessi e che risultino, nel rispetto del principiodi proporzionalità, necessarie e rispondenti a finalità di interessegenerale riconosciute dall'Unione o dall'esigenza di proteggere idiritti e le libertà altrui).In base all'applicazione diretta e immediata del dispostodell'art. 50 della Carta europea, così come interpretato dalla Cortedi giustizia e dalla Corte Costituzionale, si deve pertanto dare attodell’improseguibilità del giudizio di accertamento dell'illecitoamministrativo, attualmente nella fase giurisdizionale diopposizione alle sanzioni, in quanto il ricorrente è stato giàgiudicato per i medesimi fatti in sede penale con sentenza passatain giudicato.In conseguenza dell'improseguibilità del giudizio diaccertamento dell'illecito amministrativo deve ritenersi assorbitol'esame dei restanti motivi di ricorso; si deve cassare la sentenzaimpugnata e la causa va decisa nel merito, con l'annullamentodell’ordinanza ingiunzione n.3871/2013 prot. N.0061475 in data1/12/2015 emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] di Novara.Le spese si compensano per l'intero processo, in ragione dellacomplessità delle questioni interpretative poste dalla decisione sulricorso e dal sopravvenire rispetto alla sentenza impugnata che èstata pubblicata il 9 febbraio 2022 della sentenza della CorteCostituzionale n. 149 del 2022 che è stata pubblicata in gazzettaufficiale il 22 giugno 2022.Numero registro generale 17733/2022Numero sezionale 142/2026Numero di raccolta generale 15440/2026Data pubblicazione 20/05/2026 P.Q.MLa Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenzaimpugnata e, decidendo nel merito, annulla l’ordinanza ingiunzionen.3871/2013 prot. N.0061475 in data 1/12/2015 emessa dallaPrefettura di Novara; dichiara compensate le spese dell'interoprocesso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezionecivile in data 22 gennaio 2026.[OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTELuca [OSCURATO:PERSONA]