CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10538/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che i motivi del ricorso siano manifestamente infondati, in quanto essi deducono una asserita illogicità della motivazione che non emerge dal testo del provvedimento impugnato, atteso che, nella decisione sulla concessione o meno di una misura alternativa, il Tribunale di sorveglianza è tenuto a valutare la idoneità del programma di reinserimento sociale, e nel caso in esame, a fronte di un programma poco strutturato, che prevedeva una attività lavorativa, o di volontariato, presso una parrocchia per sole quattro ore a settimana, in modo non illogico la ordinanza impugnata ha ritenuto che tale programma, unito alla insufficienza del percorso di revisione critica (Sez. 1, Sentenza n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 277924) ed alla valutazione di gravità ed allarme sociale dei reati commessi (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, Nicolai, Rv. 278174), non desse garanzie adeguate di reinserimento sociale del condannato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 febbraio