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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 marzo 2024

Cassazione n. 12331/2024

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 35775-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - ricorrente incidentale - [OSCURATO:PERSONA] rapporti di lavoro a termine in unico a tempo indeterminato e cessione d’azienda da società in l.c.a.

R.G.N.35775/2019 Cron.

Rep.

Ud.13/03/2024 CC avverso la sentenza n. 1101/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 17/10/2019 R.G.N. 1231/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATOCHE

1. con sentenza 17 (notificata il 31) ottobre 2019, la Corte d’appello di Catanzaro ha rigettato l’appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado.

Anch’essa aveva rigettato la sua domanda di accertamento dell’esistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato (e quelle conseguenti di condanna costitutiva del rapporto e al pagamento delle differenze retributive maturate), con decorrenza dal 12 dicembre 2003 (data del primo, fino al maggio 2004) dei sette rapporti a tempo determinato (l’ultimo cessato il 26 maggio 2010), formalmente qualificati di borsa di studio e di tirocinio (ma in realtà avendo ella sempre svolto attività di addetta allo sportello e cassiera, senza mai partecipare a corsi, né ad attività formative), nei confronti della Banca di [OSCURATO:PERSONA] di S. [OSCURATO:PERSONA], con la quale erano intercorsi e quindi (a seguito della riassunzione del giudizio, dopo la sua interruzione pereffetto della liquidazione coatta amministrativa della banca convenuta, ai sensi degli artt. 80 ss. d. lgs. 385/1993) della Banca per lo [OSCURATO:SOCIETA]., cessionaria delle attività e passività della banca, a norma dell’art. 90 d.lgs. cit.

Sull’accordo delle parti, la banca in procedura originaria convenuta era stata estromessa dal giudizio;

2. per ragioni diverse da quelle ritenute dal Tribunale e per quanto ancora rileva, la Corte territoriale ha negato la responsabilità della banca cessionaria nei confronti della lavoratrice, non risultando la sua pretesa, a norma dell’art. 90, secondo comma d.lgs. 385/1993, dalle risultanze dello stato passivo della procedura, tenuto conto delle eventuali opposizioni ai sensi dell’art. 87 d.lgs. cit.

Essa ha poi inquadrato la questione nell’ambito degli analoghi principi comunitari (affermati dall’art. 3 della direttiva 77/187/CE e ribaditi dall’art. 3 della direttiva 2001/23/CE), come interpretati dalla giurisprudenza della C.G.U.E., di mantenimento – pure alla luce della modificazione della disciplina di applicabilità dell’art. 2112 c.c. e dei primi quattro commi dell’art. 47 legge n. 428/1990, per effetto del d.lgs. 18/2001 –della deroga del suo quinto comma per le procedure concorsuali liquidatorie (tra esse inclusa la liquidazione coatta amministrativa);

3. con atto notificato il 15 novembre 2019, la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, cui la società ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato pure con un unico motivo;

4. entrambe le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c.;

5. il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. e la ricorrente nominato un nuovo difensore in unione al precedente. [OSCURATO:PERSONA]

1. la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 2112 c.c. e 90 d.lgs. 385/1993, per non avere la Corte territoriale considerato la pendenza del giudizio di accertamento dell’esistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato dal 12 dicembre 2003, nonostante la sua formale frammentazione in sette rapporti a tempo determinato (con le conseguenti domande di condanna indicate nella superiore parte espositiva), all’atto della cessione di ramo d’azienda del 27 maggio 2011 dalla Banca di [OSCURATO:PERSONA] di S. [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione coatta amministrativa alla Banca per lo [OSCURATO:SOCIETA]., succeduta nel giudizio pendente, a norma dell’art. 111, terzo comma c.p.c., oltre che della specifica previsione dell’atto di trasferimento (art. 2, secondo comma: di cessione di “ogni debito, obbligo e onere … riferibile a qualsiasi titolo alla cedente in liquidazione … ivi compresi giudizi attivi e passivi in corso”) ed avere erroneamente escluso la responsabilità della banca cessionaria per i crediti non risultanti dallo stato passivo, a norma dell’art. 90, secondo comma d.lgs. 385/1993, irrilevante nel caso di specie, in assenza di accertamento della vigenza o meno del rapporto di lavoro sub iudice, avuto riguardo alla previsione del citato atto di cessione tra le parti, secondo cui “i dipendenti della Banca di [OSCURATO:PERSONA] di S. [OSCURATO:PERSONA] società in liquidazione coatta amministrativa … passano alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA] … ”(art. 6) (unico motivo);

2. esso è fondato;

3. in via preliminare, deve essere esclusa la novità della domanda nei confronti della banca cessionaria del ramo di azienda, per essere la medesima proposta nei confronti della Banca cedente in l.c.a., atteso che, nel caso ditrasferimento di un'aziendabancaria (o di un suo ramo), nelle controversie aventi ad oggetto rapporti compresi in essa, il cessionario assume la veste di successore atitolo particolare, con applicazione delle disposizioni dettate dall'art. 111 c.p.c., senza che abbia rilievo, a tal fine, l'art. 58 d.lgs. 385/1993, il quale non implica la perdita della legittimazione sostanziale né processuale della banca cedente, avendo unicamente l'effetto di derogare, nello specifico settore bancario, alla disciplina dettata dal codice in tema di opponibilità ai creditori della cessione dei debiti in caso ditrasferimento dell'azienda (Cass. 3 mag gio 2010, n. 10653; Cass. 26 agosto 2014, n. 18258; Cass. 19 maggio 2020, n. 9137);

4. d’altro canto, occorre ribadire la legittimazione del cessionario dell’azienda, in quanto successore a titolo particolare nel diritto controverso, a subentrare nella medesima posizione processuale (e sostanziale) del proprio dante causa, allegando il titolo (qui incontestato) che gli consenta di sostituire quest'ultimo (Cass. 27 settembre 2023, n. 27468, con specifico riferimento all’impugnazione della sentenza resa nei suoi confronti).

Ed infatti, integra violazione dell'art. 111 c.p.c. l'esclusione della chiamata in causa, ancorché per la prima volta in grado di appello, da parte della lavoratrice illegittimamente licenziata e reintegrata nel posto di lavoro dopo iltrasferimento del ra mo d'aziendacui già era stata addetta, della società cessionaria in considerazione della qualità di questa di successore atitolo particolare della cedente nella generalità dei rapporti preesistenti e, dunque, di parte del processo, in una posizione processuale e sostanziale non distinta da quella del suo dante causa (Cass. 21 maggio 2018, n. 12436; Cass. 20 agosto 2020, n. 17486): come, d’altro canto, previsto dall’art. 2, secondo comma dell’atto di cessione di “ogni debito, obbligo e onere … riferibile a qualsiasi titolo alla cedente in liquidazione … ivi compresi giudizi attivi e passivi in corso”;

4.1. deve poi essere confermato il principio, secondo il quale l’azione proposta dal creditore di un istituto di credito, posto in liquidazione coatta amministrativa con cessione delle attività e passività (ferma l’improcedibilità nei confronti della banca cedente) può trovare accoglimento nei confronti della banca cessionaria solo per i debiti risultanti dallo stato passivo della liquidazione, come espressamente previsto dall’art. 90, secondo comma d.lgs. 385/1993 (Cass. 18 marzo 2010, n. 6624; Cass.13 ottobre 2017, n. 24181; Cass. 19 giugno 2017, n. 15066, in fattispecie analoga).

E tuttavia, esso è irrilevante rispetto alla questione qui devoluta, in relazione al giudizio di accertamento pendente di rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

4.2. dato allora atto della previsione del citato contratto di cessione tra le parti, secondo cui “i dipendenti della Banca di [OSCURATO:PERSONA] di S. [OSCURATO:PERSONA] società in liquidazione coatta amministrativa … passano alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA] … ” (art. 6), occorre tenere conto dei seguenti principi di diritto: a) l'effetto estintivo del licenziamento illegittimo intimato in epoca anteriore al trasferimento d'azienda, in quanto meramente precario e destinato ad essere travolto dalla sentenza di annullamento, comporta che il rapporto di lavoro ripristinato tra le parti originarie si trasferisca, ai sensi dell'art.2112 c.c., in capo al cessionario, dovendosi escludere che osti a tale soluzione l'applicazione della direttiva 77/187/CE, la quale prevede – secondo l'interpretazione offerta dalla Corte di giustizia CE (cfr. sentenze 12 marzo 1998, C-319/94, 11 luglio 1985, C-105/84, e 7 febbraio 1985, C-19/83) – che i lavoratori licenziati in contrasto con la direttiva debbano essere considerati dipendenti alla data del trasferimento, senza pregiudizio per la facoltà degli Stati membri di applicare o di introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli ai lavoratori (Cass. 12 aprile 2010, n. 8641; Cass. 8 marzo 2011, n. 5507, con affermazione del principio ex art. 360bis c.p.c.; Cass. Cass. 2014, n. 26401, in motivazione subp.ti da 22 a 27) b) in caso di trasferimento di azienda o di un suo ramo, nel giudizio promosso dal lavoratore illegittimamente licenziato prima della vicenda traslativa sussiste la legittimazione passiva del cedente che ha intimato il recesso, la cui posizione, in tema di responsabilità, non è inscindibile da quella del cessionario, che, tuttavia, può essere chiamato in causa dal cedente, in quanto soggetto effettivamente e direttamente obbligato alla prestazione pretesa dal lavoratore, con effetto di estensione automaticadella domanda nei suoi confronti (Cass. 11 maggio 2018, n. 11420) c) in presenza di una pluralità di contratti a termine, la ritenuta nullità dell'apposizione del termine, determina la conversione in un unico contratto a tempo indeterminato, con effetto retroattivo al momento della stipula del primo contratto a termine dichiarato illegittimo, sicché, anche ai fini dell'operatività del meccanismo di cui all'art. 2112 c.c., il rapporto rimane unico, senza soluzione di continuità, con conseguente legittimazione passiva del cessionario rispetto ai crediti retributivi derivanti dal riconoscimento della pregressa anzianità (Cass. 8 marzo 2019, n. 6867);

4.3. ebbene, nel caso di specie è stato omesso l’accertamento della legittimità o meno del licenziamento intimato dalla società datrice cedente, poi soggetta a l.c.a., oggetto del giudizio pendente, in cui è subentrata la banca cessionaria: sicché, è necessario che ad esso proceda il giudice in sede di rinvio, in funzione degli effetti conseguenti sulle parti, previa la cassazione della sentenza impugnata; 5.la controricorrente a propria volta, in via di ricorso incidentale condizionato, ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 6 legge n. 604/1966 e 32 legge n. 183/2010, per decadenza della lavoratrice dall’azione in difetto di impugnazione, nei confronti della società cessionaria, tanto dei contratti a termine, tanto dell’atto di cessione d’azienda, non proposta nel termine decorrente dal 2 febbraio 2012: data dell’udienza di dichiarazione della convenuta originaria in l.c.a. e in cui dato atto dell’intervenuta cessione di attività e passività tra le banche (come esattamente ritenuto dal Tribunale); dovendosi poi la norma applicare anche ai contratti di lavoro a termine conclusi alla data di entrata in vigore delle legge n. 183/2010, con decorrenza del termine di decadenza da tale data, contrariamente a quanto erroneamente ritenuto dalla Corte d’appello (unico motivo);

6. anch’esso è infondato;

7. la lavoratrice ha tempestivamente impugnato l’ultimo dei contratti a termine in data 26 maggio 2010 nei soli confronti della Banca di [OSCURATO:PERSONA] di S. [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla formale cessazione di ogni rapporto lavorativo, non essendo configurabile un’impugnazione di tali contratti nei confronti della banca cessionaria dell’azienda, alle cui dipendenze erano passati “i dipendenti della Banca di [OSCURATO:PERSONA] di S. [OSCURATO:PERSONA] società in liquidazione coatta amministrativa”, secondo la previsione dell’art. 6 del citato atto di trasferimento del 27 maggio 2011 tra le predette banche;

7.1. parimenti, deve essere escluso alcun onere del lavoratore, nell'ipotesi di trasferimento diazienda, per l’automatica cessionedei contratti di lavoro ai sensi dell'art. 2112 c.c., di far accertare formalmente, nei confronti delcessionario, l'avvenuta prosecuzione del rapporto di lavoro: incombendo invece l’onere di impugnazione,nel termine stabilito dall'art. 32, secondo comma, lett. c ) della legge n. 183 del 2010, soltanto al lavoratore che intenda contestare dettacessione (Cass. 4 aprile 2019, n. 9469; Cass. 21 maggio 2019, n. 13648; Cass.24 dicembre 2021, n. 41463);

8. pertanto il ricorso principale deve essere accolto, l’incidentale condizionato rigettato, con la cassazione della sentenza impugnata, in relazione al ricorso principale accolto e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione, con raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente incidentale, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso incidentale; accoglie il ricorso principale; cassa la sentenza impugnata, in relazione ad esso e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1quaterdel d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il ve

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 35775-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - ricorrente incidentale - [OSCURATO:PERSONA] rapporti di lavoro a termine in unico a tempo indeterminato e cessione d’azienda da società in l.c.a. R.G.N.35775/2019 Cron. Rep. Ud.13/03/2024 CC avverso la sentenza n. 1101/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 17/10/2019 R.G.N. 1231/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE 1. con sentenza 17 (notificata il 31) ottobre 2019, la Corte d’appello di Catanzaro ha rigettato l’appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado. Anch’essa aveva rigettato la sua domanda di accertamento dell’esistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato (e quelle conseguenti di condanna costitutiva del rapporto e al pagamento delle differenze retributive maturate), con decorrenza dal 12 dicembre 2003 (data del primo, fino al maggio 2004) dei sette rapporti a tempo determinato (l’ultimo cessato il 26 maggio 2010), formalmente qualificati di borsa di studio e di tirocinio (ma in realtà avendo ella sempre svolto attività di addetta allo sportello e cassiera, senza mai partecipare a corsi, né ad attività formative), nei confronti della Banca di [OSCURATO:PERSONA] di S. [OSCURATO:PERSONA], con la quale erano intercorsi e quindi (a seguito della riassunzione del giudizio, dopo la sua interruzione pereffetto della liquidazione coatta amministrativa della banca convenuta, ai sensi degli artt. 80 ss. d. lgs. 385/1993) della Banca per lo [OSCURATO:SOCIETA]., cessionaria delle attività e passività della banca, a norma dell’art. 90 d.lgs. cit. Sull’accordo delle parti, la banca in procedura originaria convenuta era stata estromessa dal giudizio; 2. per ragioni diverse da quelle ritenute dal Tribunale e per quanto ancora rileva, la Corte territoriale ha negato la responsabilità della banca cessionaria nei confronti della lavoratrice, non risultando la sua pretesa, a norma dell’art. 90, secondo comma d.lgs. 385/1993, dalle risultanze dello stato passivo della procedura, tenuto conto delle eventuali opposizioni ai sensi dell’art. 87 d.lgs. cit. Essa ha poi inquadrato la questione nell’ambito degli analoghi principi comunitari (affermati dall’art. 3 della direttiva 77/187/CE e ribaditi dall’art. 3 della direttiva 2001/23/CE), come interpretati dalla giurisprudenza della C.G.U.E., di mantenimento – pure alla luce della modificazione della disciplina di applicabilità dell’art. 2112 c.c. e dei primi quattro commi dell’art. 47 legge n. 428/1990, per effetto del d.lgs. 18/2001 –della deroga del suo quinto comma per le procedure concorsuali liquidatorie (tra esse inclusa la liquidazione coatta amministrativa); 3. con atto notificato il 15 novembre 2019, la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, cui la società ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato pure con un unico motivo; 4. entrambe le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c.; 5. il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. e la ricorrente nominato un nuovo difensore in unione al precedente. [OSCURATO:PERSONA] 1. la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 2112 c.c. e 90 d.lgs. 385/1993, per non avere la Corte territoriale considerato la pendenza del giudizio di accertamento dell’esistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato dal 12 dicembre 2003, nonostante la sua formale frammentazione in sette rapporti a tempo determinato (con le conseguenti domande di condanna indicate nella superiore parte espositiva), all’atto della cessione di ramo d’azienda del 27 maggio 2011 dalla Banca di [OSCURATO:PERSONA] di S. [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione coatta amministrativa alla Banca per lo [OSCURATO:SOCIETA]., succeduta nel giudizio pendente, a norma dell’art. 111, terzo comma c.p.c., oltre che della specifica previsione dell’atto di trasferimento (art. 2, secondo comma: di cessione di “ogni debito, obbligo e onere … riferibile a qualsiasi titolo alla cedente in liquidazione … ivi compresi giudizi attivi e passivi in corso”) ed avere erroneamente escluso la responsabilità della banca cessionaria per i crediti non risultanti dallo stato passivo, a norma dell’art. 90, secondo comma d.lgs. 385/1993, irrilevante nel caso di specie, in assenza di accertamento della vigenza o meno del rapporto di lavoro sub iudice, avuto riguardo alla previsione del citato atto di cessione tra le parti, secondo cui “i dipendenti della Banca di [OSCURATO:PERSONA] di S. [OSCURATO:PERSONA] società in liquidazione coatta amministrativa … passano alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA] … ”(art. 6) (unico motivo); 2. esso è fondato; 3. in via preliminare, deve essere esclusa la novità della domanda nei confronti della banca cessionaria del ramo di azienda, per essere la medesima proposta nei confronti della Banca cedente in l.c.a., atteso che, nel caso ditrasferimento di un'aziendabancaria (o di un suo ramo), nelle controversie aventi ad oggetto rapporti compresi in essa, il cessionario assume la veste di successore atitolo particolare, con applicazione delle disposizioni dettate dall'art. 111 c.p.c., senza che abbia rilievo, a tal fine, l'art. 58 d.lgs. 385/1993, il quale non implica la perdita della legittimazione sostanziale né processuale della banca cedente, avendo unicamente l'effetto di derogare, nello specifico settore bancario, alla disciplina dettata dal codice in tema di opponibilità ai creditori della cessione dei debiti in caso ditrasferimento dell'azienda (Cass. 3 mag gio 2010, n. 10653; Cass. 26 agosto 2014, n. 18258; Cass. 19 maggio 2020, n. 9137); 4. d’altro canto, occorre ribadire la legittimazione del cessionario dell’azienda, in quanto successore a titolo particolare nel diritto controverso, a subentrare nella medesima posizione processuale (e sostanziale) del proprio dante causa, allegando il titolo (qui incontestato) che gli consenta di sostituire quest'ultimo (Cass. 27 settembre 2023, n. 27468, con specifico riferimento all’impugnazione della sentenza resa nei suoi confronti). Ed infatti, integra violazione dell'art. 111 c.p.c. l'esclusione della chiamata in causa, ancorché per la prima volta in grado di appello, da parte della lavoratrice illegittimamente licenziata e reintegrata nel posto di lavoro dopo iltrasferimento del ra mo d'aziendacui già era stata addetta, della società cessionaria in considerazione della qualità di questa di successore atitolo particolare della cedente nella generalità dei rapporti preesistenti e, dunque, di parte del processo, in una posizione processuale e sostanziale non distinta da quella del suo dante causa (Cass. 21 maggio 2018, n. 12436; Cass. 20 agosto 2020, n. 17486): come, d’altro canto, previsto dall’art. 2, secondo comma dell’atto di cessione di “ogni debito, obbligo e onere … riferibile a qualsiasi titolo alla cedente in liquidazione … ivi compresi giudizi attivi e passivi in corso”; 4.1. deve poi essere confermato il principio, secondo il quale l’azione proposta dal creditore di un istituto di credito, posto in liquidazione coatta amministrativa con cessione delle attività e passività (ferma l’improcedibilità nei confronti della banca cedente) può trovare accoglimento nei confronti della banca cessionaria solo per i debiti risultanti dallo stato passivo della liquidazione, come espressamente previsto dall’art. 90, secondo comma d.lgs. 385/1993 (Cass. 18 marzo 2010, n. 6624; Cass.13 ottobre 2017, n. 24181; Cass. 19 giugno 2017, n. 15066, in fattispecie analoga). E tuttavia, esso è irrilevante rispetto alla questione qui devoluta, in relazione al giudizio di accertamento pendente di rapporto di lavoro a tempo indeterminato; 4.2. dato allora atto della previsione del citato contratto di cessione tra le parti, secondo cui “i dipendenti della Banca di [OSCURATO:PERSONA] di S. [OSCURATO:PERSONA] società in liquidazione coatta amministrativa … passano alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA] … ” (art. 6), occorre tenere conto dei seguenti principi di diritto: a) l'effetto estintivo del licenziamento illegittimo intimato in epoca anteriore al trasferimento d'azienda, in quanto meramente precario e destinato ad essere travolto dalla sentenza di annullamento, comporta che il rapporto di lavoro ripristinato tra le parti originarie si trasferisca, ai sensi dell'art.2112 c.c., in capo al cessionario, dovendosi escludere che osti a tale soluzione l'applicazione della direttiva 77/187/CE, la quale prevede – secondo l'interpretazione offerta dalla Corte di giustizia CE (cfr. sentenze 12 marzo 1998, C-319/94, 11 luglio 1985, C-105/84, e 7 febbraio 1985, C-19/83) – che i lavoratori licenziati in contrasto con la direttiva debbano essere considerati dipendenti alla data del trasferimento, senza pregiudizio per la facoltà degli Stati membri di applicare o di introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli ai lavoratori (Cass. 12 aprile 2010, n. 8641; Cass. 8 marzo 2011, n. 5507, con affermazione del principio ex art. 360bis c.p.c.; Cass. Cass. 2014, n. 26401, in motivazione subp.ti da 22 a 27) b) in caso di trasferimento di azienda o di un suo ramo, nel giudizio promosso dal lavoratore illegittimamente licenziato prima della vicenda traslativa sussiste la legittimazione passiva del cedente che ha intimato il recesso, la cui posizione, in tema di responsabilità, non è inscindibile da quella del cessionario, che, tuttavia, può essere chiamato in causa dal cedente, in quanto soggetto effettivamente e direttamente obbligato alla prestazione pretesa dal lavoratore, con effetto di estensione automaticadella domanda nei suoi confronti (Cass. 11 maggio 2018, n. 11420) c) in presenza di una pluralità di contratti a termine, la ritenuta nullità dell'apposizione del termine, determina la conversione in un unico contratto a tempo indeterminato, con effetto retroattivo al momento della stipula del primo contratto a termine dichiarato illegittimo, sicché, anche ai fini dell'operatività del meccanismo di cui all'art. 2112 c.c., il rapporto rimane unico, senza soluzione di continuità, con conseguente legittimazione passiva del cessionario rispetto ai crediti retributivi derivanti dal riconoscimento della pregressa anzianità (Cass. 8 marzo 2019, n. 6867); 4.3. ebbene, nel caso di specie è stato omesso l’accertamento della legittimità o meno del licenziamento intimato dalla società datrice cedente, poi soggetta a l.c.a., oggetto del giudizio pendente, in cui è subentrata la banca cessionaria: sicché, è necessario che ad esso proceda il giudice in sede di rinvio, in funzione degli effetti conseguenti sulle parti, previa la cassazione della sentenza impugnata; 5.la controricorrente a propria volta, in via di ricorso incidentale condizionato, ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 6 legge n. 604/1966 e 32 legge n. 183/2010, per decadenza della lavoratrice dall’azione in difetto di impugnazione, nei confronti della società cessionaria, tanto dei contratti a termine, tanto dell’atto di cessione d’azienda, non proposta nel termine decorrente dal 2 febbraio 2012: data dell’udienza di dichiarazione della convenuta originaria in l.c.a. e in cui dato atto dell’intervenuta cessione di attività e passività tra le banche (come esattamente ritenuto dal Tribunale); dovendosi poi la norma applicare anche ai contratti di lavoro a termine conclusi alla data di entrata in vigore delle legge n. 183/2010, con decorrenza del termine di decadenza da tale data, contrariamente a quanto erroneamente ritenuto dalla Corte d’appello (unico motivo); 6. anch’esso è infondato; 7. la lavoratrice ha tempestivamente impugnato l’ultimo dei contratti a termine in data 26 maggio 2010 nei soli confronti della Banca di [OSCURATO:PERSONA] di S. [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla formale cessazione di ogni rapporto lavorativo, non essendo configurabile un’impugnazione di tali contratti nei confronti della banca cessionaria dell’azienda, alle cui dipendenze erano passati “i dipendenti della Banca di [OSCURATO:PERSONA] di S. [OSCURATO:PERSONA] società in liquidazione coatta amministrativa”, secondo la previsione dell’art. 6 del citato atto di trasferimento del 27 maggio 2011 tra le predette banche; 7.1. parimenti, deve essere escluso alcun onere del lavoratore, nell'ipotesi di trasferimento diazienda, per l’automatica cessionedei contratti di lavoro ai sensi dell'art. 2112 c.c., di far accertare formalmente, nei confronti delcessionario, l'avvenuta prosecuzione del rapporto di lavoro: incombendo invece l’onere di impugnazione,nel termine stabilito dall'art. 32, secondo comma, lett. c ) della legge n. 183 del 2010, soltanto al lavoratore che intenda contestare dettacessione (Cass. 4 aprile 2019, n. 9469; Cass. 21 maggio 2019, n. 13648; Cass.24 dicembre 2021, n. 41463); 8. pertanto il ricorso principale deve essere accolto, l’incidentale condizionato rigettato, con la cassazione della sentenza impugnata, in relazione al ricorso principale accolto e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione, con raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente incidentale, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso incidentale; accoglie il ricorso principale; cassa la sentenza impugnata, in relazione ad esso e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quaterdel d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il ve
Sentenza Cassazione n. 12331/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris