CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 marzo 2024
Cassazione n. 16915/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Roma di condanna del reato di cui all'art. 497 -bis comma 2 cod. pen.; - che il primo motivo del ricorso - con cui il ricorrente denunzia inosservanza dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione alla mancata qualificazione del fatto nell'alveo dell'art. 497 -bis comma 1 cod. pen. - è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; nonché, è manifestamente infondato in quanto il possesso di un documento d'identità recante la foto del possessore con false generalità è circostanza idonea ad integrare il reato di cui all'art. 497 -bis, comma 2, cod. pen. e non quello meno grave di cui al primo comma della stessa norma, attesa la particolare valenza indiziaria della presenza della fotografia del possessore rispetto alla condotta di concorso nella contraffazione (Sez. 5, n. 25659 del 13/03/2018, Rv. 273303; Sez. 2, n. 15681 del 22/03/2016, Rv. 266554); - che il secondo motivo del ricorso - con cui il ricorrente denunzia inosservanza dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione al trattamento sanzionatorio - non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; e, in concreto, l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 3 della sentenza impugnata); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 27 marzo 2024 Il Consigliere estensore