CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 19040/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5266/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Partanna (TP) , vi a [OSCURATO:PERSONA], 179 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lostudio « [OSCURATO:PERSONA] s.t.p.», sito in Sciacca, piazza [OSCURATO:PERSONA], 5 -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo n. 1569 /20 20 , depositata il 22 ottobre2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 maggio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: -[OSCURATO:PERSONA] propon e ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, depositata il 22ottobre2020, che, in Oggetto:concorrenza sleale accoglimento dell’appello di [OSCURATO:PERSONA], ha respinto le su e domande di condanna di quest ’ultimo al risarcimento dei danni per perdita dell’avviamento commerciale ex art. 2557 cod. civ. e, in via gradatamente subordinata, per concorrenza sleale e al pagamento dell’indennità exart. 2041 cod. civ. ; - dall’esame della sentenza s i evince che la ricorrente aveva allegato nel suo atto introduttivo del giudizio che aveva concesso in affitto a [OSCURATO:PERSONA] un’azienda avente ad oggetto la vendita al minuto di mangimi, concimi, insetticidi e altri prodotti e che quest’ultimo , in costanza di rapporto, aveva iniziato a pubblicizzare l’apertura di un nuovo esercizio commerciale situato nei presso dell’azienda affittata , sfruttando i locali ancora in uso e stornando la clientela verso la sua nuova attività, poi effettivamente intrapresa; - la Corte di appello ha dato atto che il giudice di prime cure aveva accolto la domanda dell’attrice condannando [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in suo favore della somma dieuro 39.439,00; - ha, quindi, accolto l’appello evidenziando che non era stata offerta prova della sussistenza del danno allegato dall’attrice; -il ricorso è affidato a sei motiv i ; -resiste con controricors o [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA]: -con il primo motivo la ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo del giudizio, individuato nello sviamento della clientela derivante dalla condotta osservata dallo Sclafani; -evidenzia, sul punto, che l’esistenza del danno lamentato era emersa dalle deposizioni testimoniali dei sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] –peraltro indicati dal convenuto –, e che la Corte di appello aveva «inventato una prova contraria inesistente» nella parte in cui aveva valorizzato le dichiarazioni dei testimoni [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che, diversamente da quanto ritenuto in sentenza, no n avevano mai riferito di aver continuato ad approvvigionarsi presso l’azienda dell’attrice; - con il secondo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo del giudizio, individuato nell’assenza di un danno derivante dallo sviamento della clientela posto in essere dal convenuto; - al riguardo, pone in luce che l’esistenza di un danno economico emergerebbe chiaramente dalla documentazione acquisita al giudizio (perizia di stima; conto economico dell’azienda; dichiarazione dei redditi; contratto di affitto di azienda; contratto di locazione dell’immobile destinato all’attività aziendale); -con il terzo motivo si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 115, primo comma, e 116 cod. proc. civ., 2043 e 2600 cod. civ. e 125 cod.prop. i nd ., per aver la sentenza impugnata deciso sulla base di «prove inesistenti», in relazione alla falsaindicazione del contenuto di prove testimoniali assunte e senza prendere in considerazione le risultanze istruttorie acquisite; -con il quarto motivo lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1126 e 2043 cod. civ. e 125 cod.p rop. i nd ., per aver la Corte di appello affermato di non poter liquidare il danno in via equitativa, benché in relazione alle conseguenze derivanti dalla violazione del divieto di concorrenza e da atti di concorrenza sleale il ricorso a un siffatto criterio di liquidazione del danno rappresenti in genere la regola; -con il quinto motivo censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 61, primo comma, e 191 cod. proc. civ., 2043 e 2600 cod. civ. e 121 cod.prop. i nd ., nella parte in cui la Corte di appello non aveva provveduto alla nomina di un consulente tecnico d’ufficio per la quantificazione del danno subito; - ana loga censura è formulata con l’ultimo motivo di doglianza, in relazione al diverso paradigma di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.; - il primo e il secondo motivo, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili; -la Corte di appello ha argomentato l’accoglimento del gravame con la mancata dimostrazione da parte dell’odierna ricorrente della esistenza di un danno derivante dalla condotta posta in essere dallo Sclafani, in particolare, «dell’effettiva perdita di clientela e del suo sviamento (o storno) … » , evidenziando « l’assoluta assenza di produzione documentale utile allo scopo»e le «dichiarazioni rese dagli stessi testi escussi su richiesta dell’appellata, che nonostante l’attività posta in essere dallo Sclafani, hanno continuato ad approvvigionarsi presso l’azienda dell’appellata …»; - ha, dunque, preso in esame i fatti asseritamente omessi e ritenuto che gli stessi non fossero assistiti da adeguata prova; - le doglianze, pertanto, sotto l'apparente deduzione d el vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio mirano, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di meritoche non è consentita in questa sede (cfr. Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2019, n. 34476); -il terzo motivo è, del pari, inammissibile; - con tale censura la ricorrente fa valere, nella sostanza, l’errore del giudice di merito sulla ricognizione del contenuto oggettivo delle dichiarazioni rese dai testimoni Spulches, Pellegrino e Indelicato, nonché la mancata valorizzazione del contenuto delle dichiarazioni testimoniali rese dal medesimo Indelicato e da Mustacchia e delle risultanze della documentazione prodotta; -quanto al primo aspetto, si osserva che l’errore dedotto consiste nel travisamento della prova che, per essere utilmente prospettato dinanzi a questa Corte, deve essere decisivo, nel senso che la motivazione sarebbe stata necessariamente diversa – secondo un apprezzamento espresso nongià in termini di possibilità, ma di assoluta certezza – se fosse stata correttamente fondata sui contenuti informativi che risultano oggettivamente dal materiale probatorio e che sono inequivocabilmente difformi da quelli erroneamente desunti dal giudice di merito( cfr. Cass. 6 aprile 2023, n. 9507; Cass. 21 dicembre 20 22, n. 37382); -orbene, nel caso in esame, dalla lettura delle dichiarazioni testimoniali riprodotte dalla ricorrente, pur non trovando riscontro quanto affermato dalla Corte di appello in ordine al fatto che i dichiaranti «hanno continuato ad approvvigionarsi presso l’azienda dell’appellata», non si rinvengono affermazioni relativi a fatti astrattamente rilevanti ai finidell’accertamento della allegata condotta di sviamento della clientela; - pertanto, anche laddove il giudice di merito avesse proceduto alla corretta individuazione del contenuto oggettivo delleprove testimoniali assunteciò non avrebbe esplicato alcuna influenza ai fini in esame; -quanto al secondo profilo, si osserva che le dichiarazioni te s timoniali asseritamente non valutate dal giudice di merito non restituiscono l’evidenza di un danno verificatosi per effetto dello sviamento della clientela, limitandosi a dare conto della mera comunicazione effettuata dallo Sclafani ai singol i client i del l’imminente trasferi mento dell’esercizio della propria attività presso locali diversi; - i noltre , in ordine alla lamentata mancata valutazione del contenuto della documentazione prodotta, la ricorrente non assolve al l'onere di trascriverneil testo integrale o la sua parte significativa, imposto dal rispetto del principio di autosufficienza, non consentendo il necessario vaglio di decisivitàdella censura; - il quarto , quinto e sesto motiv i, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili, in quanto non aggredisconola ratio decidendi; -con tal i motiv i , infatti, si contesta la mancata liquidazione dei danni attraverso l’applicazione del criterio equitativo ovvero l’acquisizione di elementi tramite consulenza tecnica d’ufficio, mentre la Corte di appello ha negato in radice l’esistenza di danni, ritenendo , dunque, insussistenteil presupposto ontologico per la loro liquidazione;- per le esposte considerazioni, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile; - le spese processuali secondo il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 5.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente , dell’ulteriore i mporto a titolo di contributo unificato pari