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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 00252/2023

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LA B ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18489/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ope legis in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 12, presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza n. 6161/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, pubblicata il 25/01/2017 R.G. n. 7642/2013; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. l a Corte d'Appello di Roma , con sentenza del 25.1.2017 , in parziale rifor ma della sentenza del locale Tribunale, accoglieva parzialmente la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e , ferma la validità dei contratti di collaborazione professionale intrattenuti dal 2005 al 2008, dichiarava illegittimo l’ultimo contratto a termine stipulato, per il periodo1° aprile 2008/31.12.2013, con l’Istituto per lo Sviluppo della [OSCURATO:PERSONA] dei Lavoratori (ora [OSCURATO:PERSONA] per l’Analisi delle [OSCURATO:PERSONA]: in seguito INAPP) e compensava le spese di lite.

2. l a Corte territoriale esponeva che era fondato il motivo di gravame del lavoratore sull’omessa pronuncia sull’ illegittimità del contratto a terminein menzione;

3. che la disposizione dell’art. 118 , comma 14 , della legge n. 388/2000 consentiva all’ente pubblico di ricerca , nell’esecuzione di programmi e attività i cui oneri ricadono sui fondi comunitari, di procedere all’impiego di personale a tempo determinato per tutta la durata degli stessi, ma non derogava alle disposizioni di carattere generale, limitative del ricorso ai contratti a termine, come l’art. 1 d.lgs. n. 368/2001, sulla necessità di specifica causale per l’apposizione del termine; osservava che il contratto in questione non indicava alcuna ragione giustificatrice per l’assunzione a termine del Cardone, donde la sua illegittimità, cui non poteva tuttavia conseguire, in difetto di provadel danno secondo la disciplina di diritto comune , il ristoro del danno comunitario ex art. 32 legge n. 183/2010, ipotesi che, per come precisato da Cass. n. 5072/2016, restava circoscritta ai soli casi di illegittima reiterazione di contratti a termine (clausola 5 dell’[OSCURATO:PERSONA] in allegato alla direttiva 1999/70/CE e art. 5 d.lgs. n. 368/2001);

4. h a proposto r icorso per la cassazione della sentenza l ’I NAPP , articolato in due motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.[OSCURATO:PERSONA]:

1. con il primo motivo si denuncia , ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 112, 132 e 437 cod. proc. civ .; la sentenza impugnata sarebbe nulla per violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciatoladdove, affermando che «è fondato il motivo di gravamein merito all’omessa pronuncia sulla domanda di illegittimità del contratto a termine dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]»,la Corte di merito si sarebbe pronunciata su una domanda in realtà non proposta e, oltretutto, nel farlo, non avrebbe preliminarmente statuito sull’eccezione pregiudiziale dell’INAPPche tale aspetto era andata a d evidenziare;

2. il motivo si appalesa,prima ancora che infondato, inammissibile; 2.1 la censura investe l’interpretazione degli atti di causa e la valutazione del giudice d’appello sul contenuto e l’ampiezza della domanda, attività che integrano un accertamento di fatto tipicamente rimesso al giudice del merito, insindacabile in cassazione salvo che sotto il profilo della correttezza della motivazione della decisione impugnata sul punto (Cass. 18.5.2012, n. 7932); come è stato ripetutamente affermato da questa Corte, «l'interpretazione della domanda spetta al giudice del merito, per cui, ove questi abbia espressamente ritenuto che una certa domanda era stata avanzata – ed era compresa nel thema decidendum – tale statuizione, ancorché in ipotesi erronea, non può essere direttamente censurata per ultrapetizione, atteso che, avendo comunque il giudice svolto una motivazione sul punto, dimostrando come una certa questione debba ritenersi ricompresa tra quelle da decidere, il difetto di ultrapetizione non è logicamente verificabile prima di avere accertato l'erroneità di quella medesima motivazione; i n tal caso, il dedotto errore del giudice non si configura come error in procedendo, ma attiene al momento logico relativo all'accertamento in concreto della volontà della parte, e non a quello inerente a principi processuali, sicché detto errore può concretizzare solo una carenza nell'interpretazione di un atto processuale, ossia un vizio sindacabile in sede di legittimità unicamente sotto il profilo del vizio di motivazione» (v.

Cass. 5-2-2014 n. 2630, Cass. 31-1-2007 n. 2096, Cass. 18-4- 2006 n. 8953, Cass. 21-2-2006 n. 3702); nella specie, la Corte d’appello ha ritenuto – con motivazione peraltro non censurata ex art. 360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ. – che l’accertamento dell’illegittimità del termine apposto all’ultimo contratto fosse incluso nel novero delle richieste formulatecon il ricorso introduttivo, sicché è fuor di dubbio che il detto accertamento fosse compreso nel thema decidendum e che la sentenza impugnata n on è incorsa nel vizio denunciato; nondimeno, dall’esame degli atti, cui questa Corte p uò direttamente accedere, come giudice del fatto processuale, ove si denunci come nella specie un vizio ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ., emerge che il Cardone allegava (cfr. rigo 32 di pag. 24 del ricorso introduttivo) che i contratti denunciati, per violazionedell’art. 1 d.lgs. n. 368/2001, fossero tutti illegittimi «in quanto non specificano in alcun modo quali sono le ragioni oggettive di natura tecnica, produttiva e organizzativache hanno resa necessaria l’apposizione del termine»; che poi tra i contratti de quibus fosse compreso anche l’ultimo , a tempo determinato,emerge chiaramente dalle conclusioni del ricorso ex art. 414 cod. proc. civ., ove si legge testualmente : «accertare la natura subordinata di tutti i rapporti […] sino al 31.12.2013 [ … ] , accertare l’illegittima apposizione del termine di durata e la conseguente nullità parziale dei contratti stipulati tra le parti»; pertanto, nessuna violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato è qui configurabile;2.2 in secondo luogo, con riferimento alla denuncia di mancata pronuncia su eccezione sollevata dall’INAPP in sede di appello , con speciale riferimento all’insussistenza del vizio processuale dedotto ex art. 112 cod. proc. civ. in quel grado di giudizio dal lavoratore , va ribadito che non ricorre il vizio di omesso esame di un'eccezione che, anche se non espressamente esaminata, risulti incompatibile con la statuizione di accoglimento della pretesaattorea, ciò deponendo infatti per l'implicita pronunzia di rigetto dell'eccezione medesima, sicché il relativo mancato esame può farsi valere non già quale omessa pronunzia, e, dunque, violazione di una norma sul procedimento (art.112 cod. proc. civ.), bensì come violazione di legge e come difetto di motivazione, in modo da portare il controllo di legittimità sulla conformità a legge della decisione implicita e sulla decisività del punto di cui sarebbe stato pretermesso l'esame (Cass. 29 luglio 2004, n. 14486); orbene, nella specie l’INAPP formula la sua censura irritualmente, nei termini di violazione del principio di corrispondenza del chiesto al pronunciato, laddove deve considerarsi che l ’ eccezion e in questione risulta incompatibilecon la decisione adottata dal giudice di merito ed il relativo percorso motivazionale(Cass. 6 novembre 2020 n. 24953 ) ;

3. con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 118,comma 14, della legge n. 388 /2000 e dell’art. 1 d.lgs. n. 368/2001, anche nel relativo combinato disposto, in riferimento all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.; il regime dell’art. 118, comma 14 , della legge n. 388/2000 , in presenza dei presupposti da esso fissati, contrariamente al convincimento del giudice d’appello, era da considerarsi derogatorio e speciale rispetto al regime ordinario del lavoro a tempo determinato; di conseguenza, al contratto in parola non si applicherebbe l’art. 1 d.lgs. n. 368/2001e, più nel dettaglio, non sarebbe operante l’obbligo di specifica previsione di una ragione giustificativa all’apposizione del termine;

3.1. il motivoè, prima ancora che in fondat o, inammissibile ; la censura non coglie la ratio decidendidella sentenza che, oltre a rilevare la compatibilità tra la previsione dei contratti di durata per l’esecuzione di programmi finanziati con fondi comunitari e la disciplina generale sul rapporto a termine (art. 1 d.lgs. n. 368/2001), con riferimento allanecessità di una specifica causale per l’apposizione del termine, aggiunge, in altro passaggio della motivazione, che nel contratto in menzione «non viene indicata alcuna ragione giustificatrice dell’assunzione a termine del Cardone e pertanto se ne deve dichiarare l’illegittimità»; mancherebbe, pertanto, secondo l’accertamento (insindacabile in questa sede) del giudice del merito , l’indicazione dei presupposti per cui l’amministrazione datrice di lavoro assume l’applicabilità dell’art. 118, comma 14, della legge n. 388/2000 , ovvero «l’esecuzione di programmi od attività, i cui oneri ricadono sui fondi comunitari», e che (soltanto) autorizzano gli enti pubblici di ricerca « a procedere ad assunzioni o ad impiegare personale atempo determinato per tutta la durata degli stessi»; 3.2 aggiungasi che la sentenza impugnata rileva , nondimeno, la compatibilità tra la previsione dei contratti di durata per l’esecuzione di programmi finanziati con fondi comunitari (art. 118, comma 14, legge n. 388/2000) e la disciplina generale sul rapporto a termine di cui al d.lgs. n. 368/2001, e sostiene, ai sensi dell’art. 1 di tale decreto, che vi sia necessità di una specifica causale per l’apposizione del termine; trattasi di rilievo conforme al principio secondo cui i contratti a termine restano assoggettati alla disciplina generale prevista per la forma contrattuale, non derogata, in assenza di disposizioni specifiche (cfr. Cass. n. 11640/2021); d'altra parte, la successiva formulazione dell’art. 118, comma 14 , cit. ( nel testo modificato, a far tempo dal 24.6.2014, dal l’art. 14, comma 4 bis, d.l. n. 66/2014, conv., con modif ., dalla legge n. 89/2014), laddove ha previsto che gli enti pubblici di ricerca , nell'esecuzione di programmi o di attività, i cui oneri ricadono su fondi comunitari, sono autorizzati a procedere ad assunzioni o ad impiegare personale a tempo determinato per tutta la durata degli stessi «anche in deroga ai limiti quantitativi previsti dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368», conferma l’interpretazione adottata dal giudice d’appello in ordine all’applicabilità, nella specie , della disciplina generale del d.lgs. n. 368/2001, cit., ove non espressamente derogata; tale dato normativo, infatti, seppur successivo alla disciplina concreta applicabile ratione temporisalla presente fattispecie, viene ad avvalorare (invero) la lettura della disposizione dell’art. 118, comma 14, cit., adottata dalla Corte capitolina, nel senso cioè di non escludere comunque la necessità , ex art. 1 d.lgs. n. 368/2001, di specifica enunciazione della causale dell’apposizione del termine;

4. alla stregua delle considerazioni già indicate , il ricorso deve essere (conclusivamente) rigettato , con addebito delle spese del presente giudizio di legittimità,ex art. 91 cod. proc. civ., all’INAPP; deve darsi atto della sussistenza delle condizioni processuali di cui all'art. 13 comma1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, ai fini e per gli effetti precisati da Cass.

S.U. n. 4315/2020, perché l'esenzione prevista dal richiamato d.P.R. opera soltanto per le Amministrazioni pubbliche ammesse alla prenotazione a debito, cioè per le Amministrazioni dello Stato o per altre Amministrazioni pubbliche ammesse da norme di legge alla prenotazione a debito di imposte o di spese a loro carico (vedi, per tutte: Cass.

S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass.n. 28250/2017; Cass. n. 20912/2020; Cass.n. 24286/2022).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 5.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso delle spese generali del 15% ed agli accessori di legge, da distrarsi in favore dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA] dichiaratosi anticipatario.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importoa titol

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LA B ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18489/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ope legis in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 12, presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza n. 6161/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, pubblicata il 25/01/2017 R.G. n. 7642/2013; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. l a Corte d'Appello di Roma , con sentenza del 25.1.2017 , in parziale rifor ma della sentenza del locale Tribunale, accoglieva parzialmente la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e , ferma la validità dei contratti di collaborazione professionale intrattenuti dal 2005 al 2008, dichiarava illegittimo l’ultimo contratto a termine stipulato, per il periodo1° aprile 2008/31.12.2013, con l’Istituto per lo Sviluppo della [OSCURATO:PERSONA] dei Lavoratori (ora [OSCURATO:PERSONA] per l’Analisi delle [OSCURATO:PERSONA]: in seguito INAPP) e compensava le spese di lite. 2. l a Corte territoriale esponeva che era fondato il motivo di gravame del lavoratore sull’omessa pronuncia sull’ illegittimità del contratto a terminein menzione; 3. che la disposizione dell’art. 118 , comma 14 , della legge n. 388/2000 consentiva all’ente pubblico di ricerca , nell’esecuzione di programmi e attività i cui oneri ricadono sui fondi comunitari, di procedere all’impiego di personale a tempo determinato per tutta la durata degli stessi, ma non derogava alle disposizioni di carattere generale, limitative del ricorso ai contratti a termine, come l’art. 1 d.lgs. n. 368/2001, sulla necessità di specifica causale per l’apposizione del termine; osservava che il contratto in questione non indicava alcuna ragione giustificatrice per l’assunzione a termine del Cardone, donde la sua illegittimità, cui non poteva tuttavia conseguire, in difetto di provadel danno secondo la disciplina di diritto comune , il ristoro del danno comunitario ex art. 32 legge n. 183/2010, ipotesi che, per come precisato da Cass. n. 5072/2016, restava circoscritta ai soli casi di illegittima reiterazione di contratti a termine (clausola 5 dell’[OSCURATO:PERSONA] in allegato alla direttiva 1999/70/CE e art. 5 d.lgs. n. 368/2001); 4. h a proposto r icorso per la cassazione della sentenza l ’I NAPP , articolato in due motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.[OSCURATO:PERSONA]: 1. con il primo motivo si denuncia , ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 112, 132 e 437 cod. proc. civ .; la sentenza impugnata sarebbe nulla per violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciatoladdove, affermando che «è fondato il motivo di gravamein merito all’omessa pronuncia sulla domanda di illegittimità del contratto a termine dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]»,la Corte di merito si sarebbe pronunciata su una domanda in realtà non proposta e, oltretutto, nel farlo, non avrebbe preliminarmente statuito sull’eccezione pregiudiziale dell’INAPPche tale aspetto era andata a d evidenziare; 2. il motivo si appalesa,prima ancora che infondato, inammissibile; 2.1 la censura investe l’interpretazione degli atti di causa e la valutazione del giudice d’appello sul contenuto e l’ampiezza della domanda, attività che integrano un accertamento di fatto tipicamente rimesso al giudice del merito, insindacabile in cassazione salvo che sotto il profilo della correttezza della motivazione della decisione impugnata sul punto (Cass. 18.5.2012, n. 7932); come è stato ripetutamente affermato da questa Corte, «l'interpretazione della domanda spetta al giudice del merito, per cui, ove questi abbia espressamente ritenuto che una certa domanda era stata avanzata – ed era compresa nel thema decidendum – tale statuizione, ancorché in ipotesi erronea, non può essere direttamente censurata per ultrapetizione, atteso che, avendo comunque il giudice svolto una motivazione sul punto, dimostrando come una certa questione debba ritenersi ricompresa tra quelle da decidere, il difetto di ultrapetizione non è logicamente verificabile prima di avere accertato l'erroneità di quella medesima motivazione; i n tal caso, il dedotto errore del giudice non si configura come error in procedendo, ma attiene al momento logico relativo all'accertamento in concreto della volontà della parte, e non a quello inerente a principi processuali, sicché detto errore può concretizzare solo una carenza nell'interpretazione di un atto processuale, ossia un vizio sindacabile in sede di legittimità unicamente sotto il profilo del vizio di motivazione» (v. Cass. 5-2-2014 n. 2630, Cass. 31-1-2007 n. 2096, Cass. 18-4- 2006 n. 8953, Cass. 21-2-2006 n. 3702); nella specie, la Corte d’appello ha ritenuto – con motivazione peraltro non censurata ex art. 360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ. – che l’accertamento dell’illegittimità del termine apposto all’ultimo contratto fosse incluso nel novero delle richieste formulatecon il ricorso introduttivo, sicché è fuor di dubbio che il detto accertamento fosse compreso nel thema decidendum e che la sentenza impugnata n on è incorsa nel vizio denunciato; nondimeno, dall’esame degli atti, cui questa Corte p uò direttamente accedere, come giudice del fatto processuale, ove si denunci come nella specie un vizio ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ., emerge che il Cardone allegava (cfr. rigo 32 di pag. 24 del ricorso introduttivo) che i contratti denunciati, per violazionedell’art. 1 d.lgs. n. 368/2001, fossero tutti illegittimi «in quanto non specificano in alcun modo quali sono le ragioni oggettive di natura tecnica, produttiva e organizzativache hanno resa necessaria l’apposizione del termine»; che poi tra i contratti de quibus fosse compreso anche l’ultimo , a tempo determinato,emerge chiaramente dalle conclusioni del ricorso ex art. 414 cod. proc. civ., ove si legge testualmente : «accertare la natura subordinata di tutti i rapporti […] sino al 31.12.2013 [ … ] , accertare l’illegittima apposizione del termine di durata e la conseguente nullità parziale dei contratti stipulati tra le parti»; pertanto, nessuna violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato è qui configurabile;2.2 in secondo luogo, con riferimento alla denuncia di mancata pronuncia su eccezione sollevata dall’INAPP in sede di appello , con speciale riferimento all’insussistenza del vizio processuale dedotto ex art. 112 cod. proc. civ. in quel grado di giudizio dal lavoratore , va ribadito che non ricorre il vizio di omesso esame di un'eccezione che, anche se non espressamente esaminata, risulti incompatibile con la statuizione di accoglimento della pretesaattorea, ciò deponendo infatti per l'implicita pronunzia di rigetto dell'eccezione medesima, sicché il relativo mancato esame può farsi valere non già quale omessa pronunzia, e, dunque, violazione di una norma sul procedimento (art.112 cod. proc. civ.), bensì come violazione di legge e come difetto di motivazione, in modo da portare il controllo di legittimità sulla conformità a legge della decisione implicita e sulla decisività del punto di cui sarebbe stato pretermesso l'esame (Cass. 29 luglio 2004, n. 14486); orbene, nella specie l’INAPP formula la sua censura irritualmente, nei termini di violazione del principio di corrispondenza del chiesto al pronunciato, laddove deve considerarsi che l ’ eccezion e in questione risulta incompatibilecon la decisione adottata dal giudice di merito ed il relativo percorso motivazionale(Cass. 6 novembre 2020 n. 24953 ) ; 3. con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 118,comma 14, della legge n. 388 /2000 e dell’art. 1 d.lgs. n. 368/2001, anche nel relativo combinato disposto, in riferimento all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.; il regime dell’art. 118, comma 14 , della legge n. 388/2000 , in presenza dei presupposti da esso fissati, contrariamente al convincimento del giudice d’appello, era da considerarsi derogatorio e speciale rispetto al regime ordinario del lavoro a tempo determinato; di conseguenza, al contratto in parola non si applicherebbe l’art. 1 d.lgs. n. 368/2001e, più nel dettaglio, non sarebbe operante l’obbligo di specifica previsione di una ragione giustificativa all’apposizione del termine; 3.1. il motivoè, prima ancora che in fondat o, inammissibile ; la censura non coglie la ratio decidendidella sentenza che, oltre a rilevare la compatibilità tra la previsione dei contratti di durata per l’esecuzione di programmi finanziati con fondi comunitari e la disciplina generale sul rapporto a termine (art. 1 d.lgs. n. 368/2001), con riferimento allanecessità di una specifica causale per l’apposizione del termine, aggiunge, in altro passaggio della motivazione, che nel contratto in menzione «non viene indicata alcuna ragione giustificatrice dell’assunzione a termine del Cardone e pertanto se ne deve dichiarare l’illegittimità»; mancherebbe, pertanto, secondo l’accertamento (insindacabile in questa sede) del giudice del merito , l’indicazione dei presupposti per cui l’amministrazione datrice di lavoro assume l’applicabilità dell’art. 118, comma 14, della legge n. 388/2000 , ovvero «l’esecuzione di programmi od attività, i cui oneri ricadono sui fondi comunitari», e che (soltanto) autorizzano gli enti pubblici di ricerca « a procedere ad assunzioni o ad impiegare personale atempo determinato per tutta la durata degli stessi»; 3.2 aggiungasi che la sentenza impugnata rileva , nondimeno, la compatibilità tra la previsione dei contratti di durata per l’esecuzione di programmi finanziati con fondi comunitari (art. 118, comma 14, legge n. 388/2000) e la disciplina generale sul rapporto a termine di cui al d.lgs. n. 368/2001, e sostiene, ai sensi dell’art. 1 di tale decreto, che vi sia necessità di una specifica causale per l’apposizione del termine; trattasi di rilievo conforme al principio secondo cui i contratti a termine restano assoggettati alla disciplina generale prevista per la forma contrattuale, non derogata, in assenza di disposizioni specifiche (cfr. Cass. n. 11640/2021); d'altra parte, la successiva formulazione dell’art. 118, comma 14 , cit. ( nel testo modificato, a far tempo dal 24.6.2014, dal l’art. 14, comma 4 bis, d.l. n. 66/2014, conv., con modif ., dalla legge n. 89/2014), laddove ha previsto che gli enti pubblici di ricerca , nell'esecuzione di programmi o di attività, i cui oneri ricadono su fondi comunitari, sono autorizzati a procedere ad assunzioni o ad impiegare personale a tempo determinato per tutta la durata degli stessi «anche in deroga ai limiti quantitativi previsti dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368», conferma l’interpretazione adottata dal giudice d’appello in ordine all’applicabilità, nella specie , della disciplina generale del d.lgs. n. 368/2001, cit., ove non espressamente derogata; tale dato normativo, infatti, seppur successivo alla disciplina concreta applicabile ratione temporisalla presente fattispecie, viene ad avvalorare (invero) la lettura della disposizione dell’art. 118, comma 14, cit., adottata dalla Corte capitolina, nel senso cioè di non escludere comunque la necessità , ex art. 1 d.lgs. n. 368/2001, di specifica enunciazione della causale dell’apposizione del termine; 4. alla stregua delle considerazioni già indicate , il ricorso deve essere (conclusivamente) rigettato , con addebito delle spese del presente giudizio di legittimità,ex art. 91 cod. proc. civ., all’INAPP; deve darsi atto della sussistenza delle condizioni processuali di cui all'art. 13 comma1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, perché l'esenzione prevista dal richiamato d.P.R. opera soltanto per le Amministrazioni pubbliche ammesse alla prenotazione a debito, cioè per le Amministrazioni dello Stato o per altre Amministrazioni pubbliche ammesse da norme di legge alla prenotazione a debito di imposte o di spese a loro carico (vedi, per tutte: Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass.n. 28250/2017; Cass. n. 20912/2020; Cass.n. 24286/2022). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 5.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso delle spese generali del 15% ed agli accessori di legge, da distrarsi in favore dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA] dichiaratosi anticipatario. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importoa titol
Sentenza Cassazione n. 00252/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris